CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2023
Cassazione n. 08132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 2 dicembre 2021, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (così contestato all'udienza del 30 ottobre 2018), commesso il 17 marzo 2014. 2. L'atto d'impugnativa è affidato a due motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen.. Eccepisce la tardiva contestazione della circostanza aggravante della recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale, che aveva avuto luogo soltanto all'udienza del 30 ottobre 2018, allorché il giudizio abbreviato condizionato richiesto dall'imputato era già stato ammesso, di modo che, fatta applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277706, della recidiva stessa non sarebbe possibile tener conto per nessuno degli effetti previsti dalla legge penale. - Il secondo motivo eccepisce l'avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Con requisitoria in data 2 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 19 gennaio 2023, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Vero è che, alla stregua dell'insegnamento impartito dal diritto vivente (Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Rv. 277706), secondo cui, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, A comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice, è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen., non poteva essere contestata al ricorrente, a giudizio abbreviato condizionato già ammesso (ossia all'udienza del 30 ottobre 2018, come attestato nella sentenza di primo grado, cfr. pag. 1, secondo capoverso), la circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, in relazione al comma 2, n. 1, cod. pen., dal momento che l'integrazione istruttoria richiesta aveva riguardato unicamente il tema delle modalità di identificazione dell'autore del furto. Devesi, tuttavia, rilevare che, secondo l'unanime giurisprudenza di legittimità, cui pure le Sezioni Unite con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] hanno inteso prestare adesione (in motivazione, pag. 6, secondo capoverso), la modificazione dell'imputazione in violazione della norma di cui all'art. 441 cod. proc. pen. - ma anche dell'art. 441-bis cod. proc. pen., in quanto «lede il presidio di garanzia dell'imputato costituito dalla stabilità dell'accusa rispetto a quanto già in atti» (in motivazione, pag. 9, primo capoverso) - è causa di nullità generale a regime intermedio della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3758 del 03/06/2014, dep. 2015, Rv. 263196; Sez. 6, n. 13117 del 19/01/2010, Rv. 246680; Sez. 4, n. 12259 del 14/02/2007, Rv. 236199). Il regime della nullità generale, determinatasi per effetto della intempestiva contestazione della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., comporta che la detta invalidità processuale avrebbe dovuto essere eccepita dalla difesa dell'imputato entro i termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.. Poiché la stessa è stata, invece, eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione (tanto emergendo dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, con i quali, addirittura, la difesa aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche «in misura prevalente sulla recidiva», cfr. pag. 3, penultimo capoverso, della sentenza impugnata), non può che inferirsene che il ricorrente è incorso nella decadenza comminata dai citati artt. 180 e 182 cod. proc. pen.. 2. Alla stregua di quanto esposto, dovendosi tener conto della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. ai fini del computo della prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. proc. pen., il delitto di furto contestato verrà ad estinguersi non prima del 17 marzo 2024: da qui la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000