CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45958/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/09/2020 della corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazior e di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell' 11 settembre 2020, la corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale di Lecce, del 29 maggio 2017, coi la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. del dlgs. 74/2000. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motKi di impugnazione. 3. Deduce con il primo la violazione dell'art. 157 e 158 cod. pen. Mancherebbe la prova di una condotta commissiva integrante il reato di distruzione od occultamento successiva al 2007, anno di cessazione dell attività dell'imputato, senza che il tempo di commissione del reato possa essere sp,Istatc in avanti alla luce della data del verbale di accertamento degli investigatori, risalente al 2012. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Mancherebbe il "quid pluris" richiesto per l'integrazione del reato rispetto alla mera condotta orr issiva nella tenuta della contabilità, e non sarebbe stato dimostrato il dolo specnco per la distruzione od occultamento della documentazione contabile, mancando anche la prova della istituzione dei documenti contabili per gli anni successivi al 2007. Come emerso dalle dichiarazioni del teste Solidoro. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione circa la sussisten.?a del dolo specifico in ordine all'occultamento e/o distruzione della documentazione contabile stante la mancanza di prova della istituzione dei documenti coltabili per gli anni successivi al 2007 e posto anche che dal 2008 al 201:,l non risulterebbe alcuna operazione contabile come rilevato dalla Guardia di Finanza in apposito verbale. Considerato anche che secondo il commercialista del ricorrente a quest'ultimo sarebbe stata consegnata la documentazione cor tabile nel 2005 e l'attività sarebbe poi cessata nel 2007, mancherebbe il richieste quid pluris del reato. 6. Non manifestamente infondato è il motivo sulla carenza di motivazione circa l'illustrazione del dolo del reato. Premesso che in tema di reati tributari, l'elemento soggettivo del delitto di occultamento e distruzione di doci.. -nenti contabili è integrato dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi, essendo irrilevan:i, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto Page nte a commettere il reato (Sez. 7 - Ordinanza n. 9439 de 06/12/2019 (dep. 10/03/2020) Rv. 278872 - 01) deve invero rilevars che, nonostante specifico gravame sul punto, la corte di appello non ha approf:Indistc il profilo del dolo del reato, incentrando la propria attenzione sulla sussi:;tenza della documentazione contabile ritenuta occultata. Stante la instaLrazione de rapporto processuale dinnanzi a questa Corte deve quindi rilevarsi linterk anuta estinzione per prescrizione del reato ascritto, maturata il 12 ottobre 2020 anche alla luce degli intervenuti periodi di sospensione della stessa, con consec Jente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. E' appena il caso di ri evar€ che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, propr o in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidate orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una casa d estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (arche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'imrn:-teliata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2301, dep. 11,01.2002, Rv. 220511). Né emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassa2:ione ::on la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad esc Jcle -e l'esistenza del fatto, quale reato di occultamento e non di distruzione, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pelante che debba essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 20 o