CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso L [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene impugnata dinanzi al Collegio la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato, nella gran parte, la decisione del GUP presso il Tribunale di Como, emessa all'esito di rito abbreviato, riformandola unicamente sotto il profilo del beneficio della non menzione, concesso all'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato - nella sua qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 24.11.2014 - per il reato di bancarotta semplice documentale (artt. 224, comma primo, e 217, comma secondo, I. fall.), così riqualificata l'iniziale contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo a), e per quello di bancarotta impropria da aggravamento del dissesto per omessa adozione tempestiva delle iniziative necessarie a far fronte allo stato di crisi, ovvero a chiedere il fallimento (capo b). 2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi distinti. 2.1. La prima ragione di ricorso censura il vizio di violazione di legge e di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di aggravamento del dissesto contestatogli al capo b). In particolare, si evidenzia che la qualifica di "amministratore", assunta dall'imputato solo in epoca successiva alla chiusura dell'esercizio 2011, non sarebbe compatibile con la possibilità di ascrivergli il reato, non potendo, d'altra parte, ritenersi sufficiente, a tal fine, la sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., socia della fallita per una quota pari al 50%. Il ricorrente rappresenta, altresì, che la sentenza impugnata ha valutato, come fattore di attribuzione della colpevolezza, l'inidoneità delle iniziative imprenditoriali adottate, ignorando che tale elemento non rientra nella tipicità normativa, che richiede all'interprete di verificare soltanto la tempestività di tali iniziative. Quanto, appunto, alla tempestività, si rappresenta che le azioni intraprese sono state assolutamente tempestive, collocate nel gennaio 2014, a fronte di una crisi emersa soltanto nell'esercizio imprenditoriale 2013. Infine, si lamenta anche il difetto di motivazione, avuto riguardo alla circostanza che l'aggravamento del dissesto è stato individuato dal giudice d'appello nell'amplificazione dei costi di gestione, cagionata dal ritardo nella richiesta di fallimento, attraverso un'argomentazione del tutto insufficiente ed apodittica, con un richiamo generico a singole poste passive che sarebbero lievitate per il perdurare dell'attività d'impresa (canoni di locazione, costi del personale), con ciò contraddicendo la giurisprudenza di legittimità più recente (si cita Sez. 5, n. 27634 del 30/5/2019). 2.2. Il secondo motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato là dove non ha ritenuto configurabile la causa di esclusione della punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di bancarotta semplice documentale configurato a carico del ricorrente. Si eccepisce, in particolare, che la Corte d'Appello ha confuso i piani valutativi di verifica della tenuità, abbinando la gravità del danno provocato non già alla fattispecie di cui al capo a), in relazione alla quale si è dispiegata la richiesta, bensì al diverso reato di cui al capo b), e cioè la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. Neppure potrebbe legittimamente ritenersi fondato il diniego sulla ragione ostativa dell'abitualità nel delitto, trattandosi, nella specie, di un'unica condotta di reato, mentre sarebbe errato il riferimento al carattere non modesto del passivo fallimentare, dato che non può assurgere a misura del danno derivato dal reato di bancarotta semplice documentale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che, in tema di reati fallimentari, il danno di speciale tenuità è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare. Infine, anche l'ulteriore argomento utilizzato per negare la causa di esclusione della punibilità - vale a dire l'esistenza di omissioni nella tenuta della contabilità che hanno impedito al curatore di esprimere valutazioni in merito all'attività economica della fallita - viene stigmatizzato dal ricorrente perché ricostruito al di fuori dei limiti dell'imputazione. 2.3. La terza argomentazione difensiva deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante di aver commesso più condotte di bancarotta. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Il ricorrente ha depositato memoria tramite il difensore, con cui ribadisce la fondatezza delle ragioni di ricorso, obiettando agli argomenti della requisitoria del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di censura è privo di pregio e non coglie la cifra argonnentativa delle due sentenze di merito, tra loro conformi quanto all'accertamento della responsabilità del ricorrente. In particolare, la pronuncia di primo grado, cui si richiama quella d'appello, ha adeguatamente prospettato le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto che Toscani avesse deliberatamente ritardato interventi volti a prendere atto della situazione di grave decozione nella quale versava la fallita, pur consapevole di questa.Sulla base di una relazione del curatore fallimentare giudicata molto approfondita ed analitica, infatti, la sentenza di primo grado ha evidenziato l'iniziativa commerciale macroscopicamente imprudente dell'imputato, in seguito alla quale, in un tempo tutto sommato breve di un anno, si è originato un grave passivo, costituito nella gran parte da debiti verso fornitori, con costi di produzione talmente sproporzionati rispetto al fatturato da determinare la completa erosione del capitale sociale sin dal 2012. Il patrimonio netto è sceso, in quell'anno, al di sotto del c e, senza che venisse tempestivamente ricostituito. 44A11:4vì4.A4A <KR Inoltre, è risultato accertato che l'attività imprenditoriale si sia presentata sin dall'inizio inidonea a creare flussi di cassa positivi tali da ripagare i debiti contratti e che tale situazione fosse stata nascosta mediante un evidente espediente: emettere fatture correlate a presunti danni subiti in correlazione ad una fornitura proveniente dall'estero, sì da esporre crediti in realtà inesigibili, ed è questo un elemento particolarmente sintomatico della consapevolezza di aggravare il dissesto da parte del ricorrente. La sentenza d'appello, dal canto suo, ha messo in risalto come, a fronte della perdita del capitale sociale nel 2012, la società abbia continuato ad operare senza porvi rimedio, incrementando la propria esposizione debitoria, mediante l'erogazione di compensi non deliberati e, dunque, con modalità anomale (per oltre 31.000 euro). In tal modo, sono aumentati i costi di gestione (canoni di locazione e costi del personale) ed il dissesto è stato aggravato, anche per le ulteriori iniziative economiche intentate, pacificamente inidonee e destinate a non dar luogo a utili risultati. La prosecuzione pervicace nel proseguire nell'attività aziendale da parte di Toscani ha portato il passivo della pur breve sua gestione a raggiungere in poco tempo la cifra di 250.000 euro, al netto delle insinuazioni tardive. La non tempestività della richiesta di ammissione alle procedure di liquidazione coatta, della cui mancata prova pare lamentarsi il ricorrente, è insita nell'attenzione motivazionale prestata dai giudici di merito alla pervicacia della condotta dell'imputato, che ha insistito nel continuare in un'attività in palese perdita economica, consapevole e "caricata" da comportamenti economici e gestionali non ortodossi. L'accertamento della responsabilità del ricorrente in relazione al reato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, previsto dagli artt. 217, comma primo, n. 4, e 224 I.fall., è quindi stato condotto sulla base di una piattaforma argomentativa corrispondente al patrimonio ermeneutico consolidatosi nell'interpretazione di legittimità, ove si abbina il reato - sul piano della condotta oggettiva - al deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita (Sez. 5, n. 27634 del 30/5/2019, Bernardi, Rv. 276920).La mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è, poi, punibile - dal punto di vista del coefficiente soggettivo - se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/3/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/7/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/9/2013, Zille, Rv. 257533). Tali condizioni ricorrono nel caso del ricorrente, né il ricorso si confronta con gli approdi giurisprudenziali richiamati, limitandosi a coltivare la censura sostanzialmente "in fatto", tentando di accreditare la tesi alternativa dell'innocenza dell'imputato attraverso il riferimento al vizio di motivazione sulla prova del suo consapevole ritardo nella richiesta di fallimento, vizio in realtà insussistente. 3. Anche sul secondo motivo di ricorso la motivazione d'appello, integrata con quella conforme di primo grado, consegue il risultato di spiegare adeguatamente le ragioni di complessiva gravità della condotta che non consentono di ritenere configurabile la particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in un'ottica di valutazione integrata, "complessa e congiunta", di tutti i fattori ed elementi espressivi della gravità dei fatti, sulla base delle indicazioni delle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590. Si rivela infondata l'obiezione del ricorrente relativa al fatto che la valutazione della Corte d'Appello e del giudice di primo grado non si sia limitata alla bancarotta semplice documentale, reato in relazione al quale si invoca oggi la causa di esclusione della punibilità, bensì sia stata estesa anche alla diversa fattispecie di bancarotta semplice per omessa tempestiva richiesta di fallimento. La sentenza impugnata ha evidenziato che le omissioni nella tenuta della contabilità hanno riguardato numerosi aspetti (i compensi ed i rimborsi spese all'amministratore; gli originali delle contabili bancarie recanti traccia dei pagamenti effettuati mediante bonifico o assegno): fattori che sono tutt'altro che marginali, là dove le condotte di particolare tenuità, dal punto di vista oggettivo, richiedono, invece, proprio tale carattere per essere espunte dall'area della punibilità, nonostante la formale appartenenza alla tipicità del fatto. Dal punto di vista soggettivo, entrambi i provvedimenti di merito hanno insistito sulla circostanza, ritenuta - a ragione - rilevante, che la condotta del ricorrente non è stata isolata, ponendosi in relazione con il ruolo da lui giocato nel fallimento di altre tre società a lui riferibili, fallite in epoca coeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sì da profilarsi una strategia pregiudizievole dei fornitori nel loro complesso, acclarata - oltre che dalle modalità operative gestionali di Toscani, già evidenziate al par. 2 - anche grazie alle denunce di alcuni fornitori con le quali si rappresentava che varie società riconducibili a Toscani avevano intrattenuto rapporti commerciali per breve tempo, maturando debiti, con infruttuose procedure esecutive. 4. Infine, manifestamente infondato è il motivo relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravante della pluralità di condotte di bancarotta commesse nell'ambito di uno stesso fallimento, ritenuta sussistente nel caso di specie. La sentenza impugnata si è a lungo intrattenuta sulle ragioni dosimetriche specifiche e sul fatto che essere fossero adeguate, se non anche miti, rispetto alla condotta complessivamente accertata a carico del ricorrente, che, a suo giudizio, avrebbe evocato anche ulteriori e diverse fattispecie di reato. Si sono ritenute irrilevanti, proprio per la gravità dell'agire dell'imputato, la sua incensuratezza e la collaborazione con il curatore. Il giudizio non è afflitto da manifesta illogicità, anzi è dotato di ampio supporto argomentativo, del tutto plausibile rispetto ai parametri valutati previsti dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Si rammenta, infatti, che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Si è anche rappresentato, nella stessa linea interpretativa, come il giudizio di bilanciamento delle circostanze possa dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza, il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione positiva, richiamando, anche non in modo espresso, quegli elementi che, nella singola fattispecie, possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque ricavabili dal contesto della decisione Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671). 5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q