Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 34985/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza depositata in data 22/04/2026, il Tribunale di Roma, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da DomenicoLeonardi avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra ireati puniti con due diversi provvedimenti:- sentenza del Tribunale di Roma in data 21/10/2024 (irrevocabile dal27/02/2026), che gli ha inflitto la pena della reclusione per anni uno e mesiquattro e la multa di euro 6.000 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R309/1990, commesso in data 18/06/2024;- sentenza del Tribunale di Roma in data 11/07/2024 (irrevocabile dal16/01/2026), che gli ha inflitto la pena della reclusione per anni quattro e mesitre e la multa di euro 20.000 per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, commesso in data 27/06/2024.Ad avviso del Giudice dell’esecuzione, la commissione di reati previsti dallestesse disposizioni incriminatrici non costituiva elemento sufficiente per integrareil parametro di omogeneità che la giurisprudenza richiede per il riconoscimentodel vincolo.Pur riconoscendo «un unico filo conduttore individuabile nel ricorsoall’attività di spaccio quale usuale fonte di reddito integrativa di carattere illecitoda parte del prevenuto», il giudice dell’esecuzione ha ravvisato esclusivamentegli indici di uno «stile di vita caratterizzato dal ricorso al crimine permantenersi».Ha infine aggiunto che, seppur commesse in un brevissimo arco temporale,le condotte non sarebbero avvinte dal vincolo della continuazione in quantoeterogenee e non riconducibili ad un unico disegno criminoso, stante l’abitualità adelinquere del condannato.2.

Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, lamentando,ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza,contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione.Dall’ordinanza del Tribunale di Roma non si evincerebbe come, nonostante ilparere favorevole manifestato dal Procuratore della Repubblica rispetto alriconoscimento del vincolo, il giudice dell’esecuzione abbia respinto l’istanza exart. 81, secondo comma, cod pen. e non abbia rideterminato la penacomplessiva.Il provvedimento impugnato aveva già riconosciuto tra le due condotte un“unico filo conduttore”, ritenendo i proventi dell’attività illecita una fonte direddito integrativa.

Inoltre, le condotte oggetto di esame sarebbero separatesolamente da nove giorni l’una dall’altra, dato che indicherebbe come ilricorrente avesse già deliberato in un unico momento la commissione degli altrireati della stessa specie.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

L'ipotesi di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. ricorre quando i fattisono riferibili a un medesimo, originario, disegno criminoso.

L’unicità di disegno,egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase dicognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vitadelinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n.15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).Occorre invece per il riconoscimento della continuazione «una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazionie del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fattoche, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione edeliberazione avente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anchenon dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almenoin linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso,come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato esuff ic ientemente specif ico.

Deve, invece, escludersi che una taleprogrammazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singolireati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere,tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazioneunitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propriproblemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010,Bonasera, Rv. 246838).Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, secondocomma, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo dicommissione dei reati: e tuttavia la vicinanza temporale non costituisce di per sé«indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso.3.

L’ordinanza impugnata, pur sorretta da argomentazioni assai sintetica,individua in maniera chiara quali sono gli elementi fattuali che costituiscono indizidell’insussistenza di una precisa preordinazione tra le due condotte, pur assairavvicinate nel tempo.Per un verso viene messa in evidenza l’indicazione fattuale contenuta nellasentenza della Corte di appello in data 05/05/2025, che riconduce le condotte dispaccio allo stile di vita dell’imputato.Per altro verso milita in senso contrario alla programmazione delle duecondotte il fatto che tra l’una e l’altra vi è stata la cesura determinata dall’arrestoe dalla detenzione del condannato e non appare possibile prefigurare il precisoproposito messo in atto da costui dopo la remissione in libertà come concepitoquando l’evento della detenzione non si era nemmeno verificato.Come ha affermato la giurisprudenza «in tema di applicazione dellacontinuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude lasussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevolelasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non siacontrastato da positive e contrarie risultanze probatorie),sia dei frequenti periodidi detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunqueprogetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gliarresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo».(Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 - 01).3.

Il ricorso deve essere pertanto respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza depositata in data 22/04/2026, il Tribunale di Roma, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da DomenicoLeonardi avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra ireati puniti con due diversi provvedimenti:- sentenza del Tribunale di Roma in data 21/10/2024 (irrevocabile dal27/02/2026), che gli ha inflitto la pena della reclusione per anni uno e mesiquattro e la multa di euro 6.000 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R309/1990, commesso in data 18/06/2024;- sentenza del Tribunale di Roma in data 11/07/2024 (irrevocabile dal16/01/2026), che gli ha inflitto la pena della reclusione per anni quattro e mesitre e la multa di euro 20.000 per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, commesso in data 27/06/2024.Ad avviso del Giudice dell’esecuzione, la commissione di reati previsti dallestesse disposizioni incriminatrici non costituiva elemento sufficiente per integrareil parametro di omogeneità che la giurisprudenza richiede per il riconoscimentodel vincolo.Pur riconoscendo «un unico filo conduttore individuabile nel ricorsoall’attività di spaccio quale usuale fonte di reddito integrativa di carattere illecitoda parte del prevenuto», il giudice dell’esecuzione ha ravvisato esclusivamentegli indici di uno «stile di vita caratterizzato dal ricorso al crimine permantenersi».Ha infine aggiunto che, seppur commesse in un brevissimo arco temporale,le condotte non sarebbero avvinte dal vincolo della continuazione in quantoeterogenee e non riconducibili ad un unico disegno criminoso, stante l’abitualità adelinquere del condannato.2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, lamentando,ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza,contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione.Dall’ordinanza del Tribunale di Roma non si evincerebbe come, nonostante ilparere favorevole manifestato dal Procuratore della Repubblica rispetto alriconoscimento del vincolo, il giudice dell’esecuzione abbia respinto l’istanza exart. 81, secondo comma, cod pen. e non abbia rideterminato la penacomplessiva.Il provvedimento impugnato aveva già riconosciuto tra le due condotte un“unico filo conduttore”, ritenendo i proventi dell’attività illecita una fonte direddito integrativa. Inoltre, le condotte oggetto di esame sarebbero separatesolamente da nove giorni l’una dall’altra, dato che indicherebbe come ilricorrente avesse già deliberato in un unico momento la commissione degli altrireati della stessa specie.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L'ipotesi di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. ricorre quando i fattisono riferibili a un medesimo, originario, disegno criminoso. L’unicità di disegno,egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase dicognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vitadelinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n.15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).Occorre invece per il riconoscimento della continuazione «una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazionie del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fattoche, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione edeliberazione avente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anchenon dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almenoin linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso,come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato esuff ic ientemente specif ico. Deve, invece, escludersi che una taleprogrammazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singolireati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere,tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazioneunitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propriproblemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010,Bonasera, Rv. 246838).Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, secondocomma, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo dicommissione dei reati: e tuttavia la vicinanza temporale non costituisce di per sé«indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso.3. L’ordinanza impugnata, pur sorretta da argomentazioni assai sintetica,individua in maniera chiara quali sono gli elementi fattuali che costituiscono indizidell’insussistenza di una precisa preordinazione tra le due condotte, pur assairavvicinate nel tempo.Per un verso viene messa in evidenza l’indicazione fattuale contenuta nellasentenza della Corte di appello in data 05/05/2025, che riconduce le condotte dispaccio allo stile di vita dell’imputato.Per altro verso milita in senso contrario alla programmazione delle duecondotte il fatto che tra l’una e l’altra vi è stata la cesura determinata dall’arrestoe dalla detenzione del condannato e non appare possibile prefigurare il precisoproposito messo in atto da costui dopo la remissione in libertà come concepitoquando l’evento della detenzione non si era nemmeno verificato.Come ha affermato la giurisprudenza «in tema di applicazione dellacontinuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude lasussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevolelasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non siacontrastato da positive e contrarie risultanze probatorie),sia dei frequenti periodidi detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunqueprogetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gliarresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo».(Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 - 01).3. Il ricorso deve essere pertanto respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34985/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris