CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntatoe difeso per procura alle liti a llegata a l ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e W. M. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale XXI Aprile n. 11. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] ex Lombardi in Manerbio , in persona dell’amministratore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti depositata il 17. 3. 2022 dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 9. Controricorrente avverso la sentenza n.1337/2018 della Corte di appello di Brescia, depositata il 30. 7. 2018. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 21. 3. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione R.G. N. 32209/2018.Con sentenza n. 1337 del30. 7. 2018 la Corte di appello di Brescia confermò la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnativa proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera adottata il 25. 6. 2014 dall ’assemblea del condominio ex Lombardi di Manerbio, che aveva approvato le nuove tabelle millesimali e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannò il Rizzo al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale aveva compensato. A sostegno della conclusione accolta la Corte distrettuale affermò, per quanto qui ancora rileva, che la domanda di nullità e/o annullamento della delibera impugnata era infondata, in quanto, avendo la delibera impugnata revisionato le precedenti tabelle in vigore perché errate, essa era stata legittimamente approvata a maggioranza del condomini, ai sensi dell’art. 69 disp. att. cod. civ. Il giudice di appello riformò invece il capo della decisione di primo grado che aveva compensato le spese di lite, che, in base al principio di soccombenza , pose a carico dell’attore. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 30. 10. 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il condominio ex Lombardi in Manerbio ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Partericorrente ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 68 disp. att. cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia fondato la sua decisione su un presupposto errato, in quanto le nuove tabelle non erano state modificate per errori di calcolo delle precedenti, ma in ragione dell’adozione di criteri e parametri di determinazione dei valori delle proprietà individuali diversi da quelli seguiti in precedenza, come emerge dalla stessa delibera assembleare che aveva nominato a tal fine un tecnico, ove si rappresentava che le tabelle in vigore erano“ considerate non adeguate alle necessità reali “. Il motivo è inammissibile. La Corte bresciana ha ritenuto che la delibera impugnata fosse stata legittimamente adottata a maggioranza ai sensi dell’art.69 disp. att. cod. civ., disposizione che non richiede il consenso di tutti i condomini quando la R.G. N. 32209/2018.revisione delle tabelle avvenga per la presenza di errori nella precedente. La Corte ha infatti rappresenta t o che il tecnico incaricato dall’assemblea di redigerele nuove tabelle aveva rilevato “ una obiettiva difformità tra il valore delle singole unità immobiliari e quello ad esse corrispondente nella attribuzione dei relativi millesimi effettuata dal costruttore e quindi un errore di calcolo“. La sentenza impugnata appare così fondata sul presupposto che la revisione della tabella abbia trovato causa in una obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e quello ad esse attributo dalla precedente tabella. Trattasi, all’evidenza, di un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Ne discende che le censure sollevate dal ricorso sono inammissibili in quanto, deducendo la violazione di una norma di diritto, in realtàinvestono un accertamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello, dopo avere dichiarato di condividere la critica dell’appellante circa la non incidenza nel presente giudizio del principio sancito dalla sentenza della Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18477 del 9. 8. 2010, tratto da tale conclusione la conseguenza in ordine alla fondatezza del gravame. Il mezzo è inammissibile sia per palese carenza argomentativa sia perché denunzia un asserito vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che non è denunziabile dinanzi a questa Corte, non rientrando nel paradigma dei motivi per cui è proponibile il ricorso per cassazione. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, lamentando che la Corte di appello lo abbia condannato senza alcuna motivazione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, tralasciando di considerare che anche il condominio era soccombente, avendo visto respinto il motivo del suo appello incidentale con cuiaveva reiterato l’eccezione di tardività della impugnativa. R.G. N. 32209/2018.Si contesta inoltre che, con riferimento al giudizio di primo grado, sia stato liquidato alla controparte un compenso di euro 1.720,00 per la fase istruttoria e di trattazione, nonostante la causa fosse documentale e la trattazione si fosse risolta nella sola precisazione delle conclusioni. Il motivo è infondato. La prima censura va respinta in quanto nel regolare le spese del giudizio la Corte di appello ha fatto espressa applicazione del principio di soccombenza, il quale va accertato in relazione all’esito della lite e non all’accoglimento o rigetto di singole eccezioni o argomentazioni giuridiche ( Cass. n. 18503 del 2014; Cass. n. 5373 del 2003 ). La seconda censura è invece infondata ed anche inammissibile, atteso che la istruttoria e trattazione della causa costituiscono una fase necessaria del processo e che rientra nella discrezionalità del giudice che provvede a liquidare le spese di lite determinare per ciascuna fase il compenso nell’ambito dei limiti stabiliti dalla tariffa professionale. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 21 marzo 20