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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36602/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( Cc( F. avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data 20/01/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 18/3/2019 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -vizio di motivazione per carenza di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la dichiarazione di responsabilità sarebbe fondata su di una errata valutazione delle prove.

Le doglianze sono generiche.

Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la valutazione operata dai giudici di merito sarebbe carente, non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale, facendo riferimento alle dichiarazioni della teste Nicolini, pure confermate dalle riprese video, ha riposto alle critiche della difesa e si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata).

A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore Marco • Monaco [ i) EPOSi I A—T A :: .., r . n Il P ente , ,f ;'177 8 QT- T zon Sergi i P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( Cc( F. avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data 20/01/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 18/3/2019 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -vizio di motivazione per carenza di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando che la dichiarazione di responsabilità sarebbe fondata su di una errata valutazione delle prove. Le doglianze sono generiche. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la valutazione operata dai giudici di merito sarebbe carente, non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale, facendo riferimento alle dichiarazioni della teste Nicolini, pure confermate dalle riprese video, ha riposto alle critiche della difesa e si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] ensore Marco • Monaco [ i) EPOSi I A—T A :: .., r . n Il P ente , ,f ;'177 8 QT- T zon Sergi i P
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