CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 26933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30094/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] E [OSCURATO:PERSONA].TO N. 32/2020 TRIB. ANCONA 01339470427, in persona del Curatore [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E FRANCESCA, in persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1311/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/10/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come daprocura speciale in atti; rilevato che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. considerato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata a cura della Cancelleria alle parti costituite – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non è stata accettata dai controricorrenti; ritenuto che, a norma dell’art. 391, seco ndo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così dec