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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09641/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati: il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per mancata assoluzione del ricorrente dai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione; il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e illogicità della motivazione, in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di illogicità della motivazione, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti, esaustive, logicamente corrette e corroborate da consolidata giurisprudenza, puntualmente richiamata nel corpo della sentenza (si vedano pag. 4 in punto di responsabilità per i reati contestati al ricorrente, ampiamente provati, e non smentiti dalla difesa; pagg. 4-5 in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, correttamente individuato sulla base della disciplina legislativa e della corrente giurisprudenza; pagg. 5-6 con riferimento alla ponderazione degli elementi a fondamento della richiamata causa di non punibilità, per l'applicazione della quale, in senso conforme ai principi di legittimità, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; pagg. 6-7, ove il giudice d'appello adeguatamente rileva l'insussistenza di elementi positivi che giustifichino la mitigazione della pena sulla base della richiamata giurisprudenza, il cui rinvio in sentenza deve ritenersi strettamente pertinente) e sono altresì manifestamente infondati, in quanto rilevano vizi che non integrano le nozioni di cui all'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen.; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); ritenuto che il secondo motivo è altresì generico per mancanza di specificità, stante l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati: il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per mancata assoluzione del ricorrente dai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione; il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e illogicità della motivazione, in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; il quarto, che deduce il vizio di violazione di legge penale e il vizio di illogicità della motivazione, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni pertinenti, esaustive, logicamente corrette e corroborate da consolidata giurisprudenza, puntualmente richiamata nel corpo della sentenza (si vedano pag. 4 in punto di responsabilità per i reati contestati al ricorrente, ampiamente provati, e non smentiti dalla difesa; pagg. 4-5 in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, correttamente individuato sulla base della disciplina legislativa e della corrente giurisprudenza; pagg. 5-6 con riferimento alla ponderazione degli elementi a fondamento della richiamata causa di non punibilità, per l'applicazione della quale, in senso conforme ai principi di legittimità, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti; pagg. 6-7, ove il giudice d'appello adeguatamente rileva l'insussistenza di elementi positivi che giustifichino la mitigazione della pena sulla base della richiamata giurisprudenza, il cui rinvio in sentenza deve ritenersi strettamente pertinente) e sono altresì manifestamente infondati, in quanto rilevano vizi che non integrano le nozioni di cui all'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen.; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); ritenuto che il secondo motivo è altresì generico per mancanza di specificità, stante l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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