CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, ritenendo l'imputata responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in qualità di amministratrice unica della [OSCURATO:SOCIETA]., fallita il 4 ottobre 2017; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizi della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente, sostenendo che il giudice di merito non abbia esaminato la censura dedotta in appello con cui si denunziava la provvisorietà e conseguente inattendibilità della relazione del curatore fallimentare, è generico: difatti, in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della decisione complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni specifiche in merito alla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; per altro, il motivo non è consentito in questa sede, giacché reiterativo e riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 250608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), la quale rende conto in modo logico e congruo delle ragioni a base della ritenuta natura inconferente della consulenza tecnica di parte e della irrilevanza della dedotta risalenza di parte degli esborsi; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in relazione sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo, non è consentito in questa sede, perché poggia su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito e, pertanto, non specifici; a ben vedere, la Corte di appello, con motivazione logica e congrua, ha ritenuto che la ricostruzione offerta dal consulente tecnico di parte fosse realizzata a posteriori, in quarto, a fronte della mancata destinazione a scopi sociali delle somme - risultante per tabulas - non vi è né viene fornita dalla ricorrente alcuna prova documentale ovvero testimoniale che dimostri la dedotta riferibilità degli esborsi a propri compensi, a nulla rilevando la configurabilità in capo all'amministratrice di un generico diritto alla retribuzione in assenza di una delibera assembleare che ne determini il quantum (cfr. Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767), né la asserita incompletezza della relazione del curatore fallimentare, considerato il principio per cui la prova della distrazione dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710); per altro, quanto alla deduzione difensiva relativa alle distrazioni che la difesa vuole imputare a compensi, il richiamo a Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023 Ciri, Rv. 285115 - 01 è parziale, in quanto questa Corte ha ritenuto che spetti al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso; nel caso in esame, però, la ricorrente non propone alcuna doglianza chiedendo riqualificarsi in bancarotta preferenziale la condotta, cosicchè la censura è del tutto generica e, comunque, la condotta distrattiva della ricorrente si colloca all'interno di una complessiva attività predatoria, che va anche oltre i pagamenti a se stessa, essendo evidenziato dalla Corte di merito come parte delle distrazioni sia in favore di terzi, cosicchè la censura che si concentri solo sui pagamenti a se stessa risulta comunque non decisiva e non in grado di disarticolare l'ordito motivazionale; per altro, l'imputazione a compenso non risultava in alcun modo documentata nelle scritture aziendali (fol.9 della sentenza impugnata), ma solo offerta dalla ricostruzione a posteriori della difesa; quanto al dolo richiesto per l'integrazione dei reato, il giudice dell'appello rende adeguata motivazione (si veda pag. 10), mentre la censura dedotta dal ricorrente fonda le proprie ragioni su quella stessa ricostruzione alternativa già disattesa, con argomenti del tutto logici, dalla sentenza censurata; Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo, è aspecifico in quanto, reiterando deduzioni già formulate in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, manca della necessaria correlazione con le ragioni a base della sentenza censurata, la quale, con motivazione esente da vizi logici, rende conto della inidoneità delle scritture contabili a rappresentare in modo credibile i movimenti e le operazioni della società nonché dei plurimi indici - tra i quali l'elevato numero di falsità riscontrate nonché l'esigenza di occultare le ritenute distrazioni in favore dei soci - sulla base dei quali evincere la sussistenza, in capo all'imputata, del dolo generico - e non specifico come ritiene la ricorrente - necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie in esame (cfr. Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, dep. 2020, Martinenghi, Rv. 279838); difatti a fronte dell'imputazione alternativa consentita di bancarotta generica e specifica, la Corte territoriale opta per la prima per la quale è richiesto il dolo generico, secondo quanto affermato da Sez. 5, Gualandri r per la quale «sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante, dell'accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02); la sentenza impugnata, abnen vedere, individuando un nesso fra la irregholare tenuta delle scritture e la condotta clistrattiva si pone in linea della consolidata gíurispfrudenza di questa Corte, per non limitandosi a ritenere la prova del dolo nella sola condotta di scorretta tenuta delle scritture contabili: infatti, sempre Sez. 5 Gualandri, evidenzia come «... gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole. Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in un caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, ovvero, nell'altro, la consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). A fronte di tali principi la Corte territoriale riconosce la connessione logica fra le due condotte — distrattiva e documentale— senza incongruenze e correttamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. \L 4 PL P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d