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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03283/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simonetta CICCARELLI che ha concluso per l’inammissibilità; letta la memoria del difensore che insiste; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trento in data 21 maggio 2025 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di esecuzione presso il domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199, poiché la condanna comprende anche reati ostativi a mente dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e perché, quanto all’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. formulata in sede di reclamo, il condannato è considerato socialmente pericoloso nonché sussistente il pericolo di fuga.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, con riferimento agli artt. 4-bis ord. pen. e 1 L. 199/2010, nonché art. 6 e 8 CEDU e gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

A tal fine deduce che deve ritenersi superato l’orientamento che ritiene non possibile la scissione del cumulo al fine di scorporare la pena (già scontata) relativa al reato ostativo per il caso di richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio, poiché si ritiene che essa costituisca una speciale modalità di esecuzione della pena, disancorata da un giudizio di meritevolezza.

La misura prevista dall’art. 1 della legge 199/2010 è di carattere non temporaneo e, dunque, deve essere assimilata a una misura alternativa prevista dall’ordinamento penitenziario, sicché va rapportata alla valutazione della “scarsa pericolosità sociale” del condannato.

In subordine, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, in riferimento ai predetti parametri, ovvero di disporre il rinvio pregiudiziale riguardo ai diritti fondamentali della persona. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata, ormai da diversi anni, ad affermare che: «il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata» (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977 – 01).

L’istituto, introdotto dall’art. 1, legge n. 199 del 2010, ha carattere speciale rispetto alle altre misure dell’ordinamento penitenziario perché consistente in una speciale modalità di esecuzione della pena.

L'accesso allo stesso è disciplinato, non in base a un giudizio di meritevolezza del condannato (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282488 - 01), ma per il riscontro positivo di requisiti specifici, fissati dalla stessa, anche in deroga ai criteri dettati dall'art. 47-ter ord. pen.

Tra essi è, tuttavia, previsto che il condannato non deve aver riportato condanne per alcuno dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen.

Ove sussista una tale condanna non è consentito lo scioglimento del cumulo delle pene concorrenti anche quando la pena relativa al reato ostativo è stata già interamente espiata perché prevale l'unitarietà della esecuzione.

2.1. Il particolare regime giuridico al quale è sottoposta la misura in esame, chiaramente sui generis rispetto ad altri istituti del diritto penitenziario, è stato modificato in senso favorevole allo scioglimento del cumulo per i reati ostativi soltanto nel periodo dell’emergenza epidemiologica (Sez. 1, n. 3695 del 15/12/2021 - dep. 2022, Husovic, Rv. 282499 – 01), così confermandosi la correttezza dell’opzione interpretativa che stabilisce l’inscindibilità del cumulo nell’applicazione a regime dell’istituto.

Anche sotto tale profilo, ferma la palese genericità della questione di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale, è confermata la piena legittimità della consolidata interpretazione giurisprudenziale.

3. Il provvedimento impugnato non è, del resto, criticato sotto il profilo della accertata pericolosità sociale e del concreto pericolo di sottrazione all’esecuzione, evenienze che impediscono in ogni caso l’accesso alla misura.

Il Tribunale, senza ricevere alcuna critica, ha ampiamente illustrato le ragioni che fondano il giudizio di pericolosità (numerosi e gravi precedenti; inosservanza alle disposizioni dell’autorità) e quello di fuga (evasioni; lunga latitanza), sicché anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simonetta CICCARELLI che ha concluso per l’inammissibilità; letta la memoria del difensore che insiste; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trento in data 21 maggio 2025 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di esecuzione presso il domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199, poiché la condanna comprende anche reati ostativi a mente dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e perché, quanto all’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. formulata in sede di reclamo, il condannato è considerato socialmente pericoloso nonché sussistente il pericolo di fuga. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, con riferimento agli artt. 4-bis ord. pen. e 1 L. 199/2010, nonché art. 6 e 8 CEDU e gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. A tal fine deduce che deve ritenersi superato l’orientamento che ritiene non possibile la scissione del cumulo al fine di scorporare la pena (già scontata) relativa al reato ostativo per il caso di richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio, poiché si ritiene che essa costituisca una speciale modalità di esecuzione della pena, disancorata da un giudizio di meritevolezza. La misura prevista dall’art. 1 della legge 199/2010 è di carattere non temporaneo e, dunque, deve essere assimilata a una misura alternativa prevista dall’ordinamento penitenziario, sicché va rapportata alla valutazione della “scarsa pericolosità sociale” del condannato. In subordine, chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, in riferimento ai predetti parametri, ovvero di disporre il rinvio pregiudiziale riguardo ai diritti fondamentali della persona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata, ormai da diversi anni, ad affermare che: «il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all'applicazione della misura dell'esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata» (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Stigliano, Rv. 280977 – 01). L’istituto, introdotto dall’art. 1, legge n. 199 del 2010, ha carattere speciale rispetto alle altre misure dell’ordinamento penitenziario perché consistente in una speciale modalità di esecuzione della pena. L'accesso allo stesso è disciplinato, non in base a un giudizio di meritevolezza del condannato (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021 - dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282488 - 01), ma per il riscontro positivo di requisiti specifici, fissati dalla stessa, anche in deroga ai criteri dettati dall'art. 47-ter ord. pen. Tra essi è, tuttavia, previsto che il condannato non deve aver riportato condanne per alcuno dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen. Ove sussista una tale condanna non è consentito lo scioglimento del cumulo delle pene concorrenti anche quando la pena relativa al reato ostativo è stata già interamente espiata perché prevale l'unitarietà della esecuzione. 2.1. Il particolare regime giuridico al quale è sottoposta la misura in esame, chiaramente sui generis rispetto ad altri istituti del diritto penitenziario, è stato modificato in senso favorevole allo scioglimento del cumulo per i reati ostativi soltanto nel periodo dell’emergenza epidemiologica (Sez. 1, n. 3695 del 15/12/2021 - dep. 2022, Husovic, Rv. 282499 – 01), così confermandosi la correttezza dell’opzione interpretativa che stabilisce l’inscindibilità del cumulo nell’applicazione a regime dell’istituto. Anche sotto tale profilo, ferma la palese genericità della questione di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale, è confermata la piena legittimità della consolidata interpretazione giurisprudenziale. 3. Il provvedimento impugnato non è, del resto, criticato sotto il profilo della accertata pericolosità sociale e del concreto pericolo di sottrazione all’esecuzione, evenienze che impediscono in ogni caso l’accesso alla misura. Il Tribunale, senza ricevere alcuna critica, ha ampiamente illustrato le ragioni che fondano il giudizio di pericolosità (numerosi e gravi precedenti; inosservanza alle disposizioni dell’autorità) e quello di fuga (evasioni; lunga latitanza), sicché anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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