CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 41098/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Franca ZACCO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] e Maria PIRONE dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le modalità telematiche di cui all'articolo 24, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, avverso la sentenza pronunciata da quello stesso giudice in data 16 ottobre 2020, dichiarandone l'irrevocabilità. Il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ricevuta l'impugnazione trasmessa tramite posta elettronica certificata con firma digitale del difensore, ne ha dichiarato de plano l'inammissibilità, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 7-septies, DL n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, rilevando, sulla base dell'attestazione di cancelleria in data 31 marzo 2021, «l'impossibilità di trovare la lista di revoca» della firma digitale del difensore. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Maria PIRONE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché non è possibile comprendere dalla motivazione quale sia la rilevata causa di inammissibilità; del resto non sussiste alcuna ragione di inammissibilità perché la firma digitale risulta regolare, mentre la presunta «impossibilità di trovare la lista di revoca» della firma è una questione non conferente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020, nel testo vigente a seguito della conversione disposta dalla I. n. 176 del 2020, stabilisce: «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6- bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». 2.1. In tal modo sono state previste ulteriori, rispetto a quelle enumerate dall'art. 591 cod. proc. pen., cause di inammissibilità dell'impugnazione quando essa è proposta, a norma dell'art. 24, comma 6-bis del citato DL n. 137 del 2020, in difetto di requisiti specifici ivi previsti. Il legislatore ha individuato alcuni requisiti tecnici essenziali, richiesti ad substantiam, per assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione, la provenienza dell'impugnazione, l'originalità e completezza dell'atto e il tempestivo e completo recapito all'ufficio giudiziario destinatario. Si tratta di requisiti tecnici, quelli enumerati all'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020, che — in analogia a quanto già previsto per il processo civile telematico regolato dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 — sono posti a presidio del rispetto delle garanzie sostanziali che la normativa processuale deve assicurare alla valenza processuale dell'atto informatico di parte trasmesso mediante la posta elettronica certificata. Il difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell'atto da detto soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel REG.IND.E. - registro informatico degli indirizzi elettronici), della riferibilità all'ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l'elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), della completa e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), non pongono soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determinano l'inesistenza giuridica. Tali carenze o vizi vulnerano, infatti, la stessa esistenza dell'atto creato e spedito in forme diverse da quelle stabilite dalla normativa emergenziale che introduce una deroga, da interpretarsi quindi in senso restrittivo rispetto alle ordinarie regole processuali in ragione dell'eccezionalità delle condizioni che ne hanno giustificato l'adozione, ai normali schemi formali di proposizione dell'impugnazione, sicché può affermarsi che l'impugnazione che difetti di detti specifici requisiti non viene di fatto ad esistenza. Correlativamente, soltanto l'accertata carenza di tali requisiti essenziali di esistenza dell'atto di impugnazione può giustificare la sanzione dell'inammissibilità. 3. Si consideri, del resto, che il legislatore dell'emergenza ha previsto una particolare e, come si vedrà, giustificata, deroga all'ordinario regime di declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione nei casi previsti dall'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020, attribuendola al giudice a quo. Il legislatore, ben conscio che l'impugnazione proposta telematicamente è ricevuta dall'ufficio che ha emesso l'atto impugnato e che, mancando un repository centrale ove custodirla, la stessa è archiviata elettronicamente nei sistemi informatici dell'ufficio ricevente — tanto che è previsto l'inserimento di copia analogica (cartacea) dell'atto nel fascicolo processuale unitamente all'attestazione di cancelleria degli estremi di ricezione (art. 24, comma 5) —, ha attribuito al giudice a quo il potere di dichiararne l'inammissibilità. Il giudice ad quem, infatti, non riceve l'atto informatico ed il messaggio di posta che lo contiene, sicché gli è di fatto impedito di compiere le verifiche tecniche imposte dall'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020. 3.1. Il comma 6-septies stabilisce, dunque, che «nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato». Si comprende bene il senso della disposizione: il giudice a quo, che dispone dell'originale informatico dell'impugnazione, è l'autorità maggiormente titolata ad effettuare, tramite l'ausiliario di cancelleria tenuto a compiere le previste verifiche ed annotazioni, il controllo del rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla disciplina emergenziale per la proposizione dell'impugnazione secondo tale innovativa modalità. 4. Ciò premesso, è errata l'ordinanza impugnata che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, senza neppure indicare la specifica causa tra quelle indicate dall'art. 24, comma 6-bis, DL n. 137 del 2020. 4.1. In effetti, dalla lettura dello scarno provvedimento impugnato, steso manualmente in calce all'attestazione di cancelleria, sembra trarsi la conclusione che la ravvisata inammissibilità riguardi la firma digitale apposta dal professionista. A ben vedere, però, la richiamata attestazione di cancelleria da' atto piuttosto della regolarità della firma digitale apposta dal professionista, pur rilevando che, per come risulta dal sistema applicativo (software commerciale prodotto da una terza parte), non è stato possibile consultare le liste di revoca della firma digitale. 4.2. È bene chiarire, anzitutto, che tali liste, gestite secondo stringenti requisiti tecnici dai gestori abilitati al rilascio delle firme digitali, contengono l'elenco, aggiornato in tempo reale, delle firme che siano state per qualche ragione revocate o sospese. Si tratta di un requisito, quello della persistente validità (non revoca) della firma digitale, certamente essenziale per attribuire la paternità all'atto, ma è il caso di notare che la dimostrazione del possesso di tale requisito (mancata revoca del certificato di firma utilizzato per sottoscrivere l'atto) non può essere fornito da chi appone la sottoscrizione, quanto dalla società o ente abilitato al rilascio di essa. 4.3. Inoltre, ed è questo il punto di maggiore criticità per il giudice, la consultazione delle liste di revoca, messe a disposizione dal provider che ha rilasciato all'utente la firma digitale, avviene nell'ufficio giudiziario per il tramite di un sistema applicativo di una terza parte, in questo caso l'applicazione «FirmaOk» di Poste italiane, alla quale il sistema accede in tempo reale per il tramite dei sistemi di rete dell'ufficio giudiziario. Da ciò si desume che la impossibilità di consultare le liste di revoca delle firme rilasciate dal certificatore abilitato può dipendere, ed anzi essenzialmente dipende, da un problema tecnico dell'ufficio che effettua la verifica il quale, verosimilmente a causa di alcune errate impostazioni del sistema (proxy di accesso alla rete Internet), non è posto in grado di raggiungere le liste di revoca pubblicate dal certificatore, pur presenti all'indirizzo elettronico interrogato dall'applicazione della terza parte deputata a compiere i controlli di regolarità della firma. 4.4. Quale che sia, nel caso di specie, l'anomalia verificatasi al momento della verifica della lista di revoca del certificato di firma rilasciato all'avvocato che ha sottoscritto l'impugnazione, di certo non si tratta di una anomalia che, di per sé, costituisce ostacolo al soddisfacimento del requisito legale di cui all'art. 24, comma 6-sexies, DL n. 137 del 2020 che riguarda, piuttosto, la validità della forma digitale. Diverso sarebbe, ovviamente, se dalla effettiva consultazione delle liste di revoca dei certificati firma, risultasse che sia stata per qualche motivo revocato o sospeso il dispositivo di firma digitale: ciò determinerebbe l'invalidità della firma apposta sull'impugnazione. 5. Orbene, la circostanza di fatto che, all'atto del controllo della firma digitale del difensore che ha sottoscritto l'atto, il sistema software abbia confermato la regolarità della firma e parallelamente indicato la impossibilità di accedere alle liste di revoca dei certificati di firma rilasciati all'utente che ha sottoscritto l'atto, avrebbe dovuto indurre l'ufficio a tenere distinti i due aspetti e a compiere approfondimenti sulle ragioni che hanno impedito alla cancelleria di accedere alle richiamate liste di revoca. Solo all'esito di un tale controllo l'ufficio, in presenza di una firma digitale che è stata verificata come regolarmente apposta dal titolare, poteva eventualmente porsi il problema della successiva revoca della firma da parte dell'ente di certificazione che l'ha rilasciata, così dando luogo al venire meno del requisito legale concernente la regolare sottoscrizione dell'impugnazione con firma digitale. 5.1. La difficoltà tecnica in cui è incappato l'ufficio, che non ha potuto verificare in tempo reale le liste di revoca dei certificati di firma, non può, dunque, essere addossata a colui che tale firma ha apposto, né la sbrigativa ordinanza impugnata da' conto delle ragioni di una tale decisione e delle ulteriori verifiche svolte dall'ufficio per accertare la persistente validità del certificato di firma, a causa della constatata indisponibilità di verificare in tempo reale le liste di revoca. 6. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, che dovrà essere annotata in calce alla sentenza di condanna, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena perché proceda a trasmettere l'impugnazione e il fascicolo processuale al giudice competente per l'impugnazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena per l'