CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Milano del 19 maggio 2021 in parziale riforma della decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Como del 15 gennaio 2020 ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], ex art. 599 bis cod. proc. pen., in anni 2 e mesi 5 di reclusione relativamente ai reati a lui contestati (d. Igs. 74 del 2000, art. 8, 4 e 5). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 541 cod. proc. pen.). La sentenza ha disposto la condanna al pagamento delle spese per la parte civile, pur non essendo mai la stessa comparsa nei giudizi di merito. La parte civile è rimasta sempre assente nel giudizio di appello, e nessuna spesa ha, quindi, affrontato. 2. 2. Violazione di legge e vizio della motivazione (art. 125, 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.). Nonostante il consenso delle parti ex art. 5999 bis cod. proc. pen. la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., di proscioglimento dell'imputato. La pena risulta in ogni modo eccessivo rispetto ai fatti di cui all'imputazione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile. La sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti: «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). 4. Anche il motivo sulla condanna al pagamento delle spese alla parte civile risulta manifestamente infondato. Nel dispositivo nessuna condanna è stata pronunciata alle spese per la parte civile. La motivazione non incide in quanto si tratta evidentemente di un refuso (errore materiale) che potrebbe essere corretto (ove fosse necessario) dalla stessa Corte di appello con la procedura di correzione: "Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt.547 e 130 cod. proc. pen." (Sez. 6, Sentenza n. 19851 del 13/04/2016 Ud. - dep. 12/05/2016 - Rv. 267177 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/02/2