Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑414/08 [OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario — [OSCURATO:PERSONA] globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese — Data di scadenza per la realizzazione degli investimenti — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]»
Massime della sentenza
1.
Coesione economica e sociale — Fondo europeo di sviluppo regionale — Decisione di riduzione di un contributo finanziario
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 24‑26)
2.
Coesione economica e sociale — Fondo europeo di sviluppo regionale — Decisione di riduzione di un contributo finanziario
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 24‑26)
3.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Mezzo di prova dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118; regolamento di procedura del Tribunale, art. 66, n. 1, primo
comma)
4.
Coesione economica e sociale — Fondo europeo di sviluppo regionale — Decisione di riduzione di un contributo finanziario
(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24)
1.
L’art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda
il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea
per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, prevede che se la realizzazione di una misura
di intervento comunitario non sembra giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la [OSCURATO:PERSONA]
procede ad un esame appropriato del caso, chiedendo allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione
di presentare le loro osservazioni. Gli artt. 25 e 26 del medesimo regolamento stabiliscono le norme in materia di vigilanza
e di valutazione dell’esecuzione di detto contributo, le quali devono essere applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] in cooperazione con
gli Stati membri. Queste disposizioni, in particolare il menzionato art. 24, non prevedono che le imprese beneficiarie del
contributo finanziario o gli intermediari incaricati della gestione della sovvenzione globale debbano essere ascoltati nel
corso dell’esame, condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e finalizzato a un’eventuale modifica dell’importo di detto contributo, vertente
sulla realizzazione delle misure d’intervento.
Così, anche se in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona che possa sfociare in un atto lesivo di quest’ultima
si devono applicare le norme di procedura persino non espressamente previste dal legislatore quando esse siano indispensabili
a garantire il rispetto di principi fondamentali, quali la tutela dei diritti della difesa, tale principio non può tuttavia
essere invocato da un intermediario incaricato della gestione di una sovvenzione globale per ricavare dalla normativa applicabile,
segnatamente dai suddetti artt. 25 e 26, un diritto ad essere ascoltato in sede di esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della
regolarità dell’intervento comunitario in questione.
Di conseguenza, in un procedimento che può sfociare nell’adozione di una decisione di riduzione del contributo del Fondo europeo
di sviluppo regionale concesso a favore di una sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle piccole
e medie imprese (PMI) operanti in determinate regioni di uno Stato membro e soggetto alle disposizioni del regolamento n. 4253/88
relative alla sorveglianza e alla valutazione della sua esecuzione, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa
non obbliga la [OSCURATO:PERSONA] ad ascoltare le PMI interessate né, a fortiori, l’ente intermediario che aveva il compito di gestire
una sovvenzione globale.
(v. punti 85-87, 89)
2.
Dalla disciplina prevista dal regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per
quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli
della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, non discende assolutamente
un obbligo in capo alla [OSCURATO:PERSONA] di formulare, nel corso del procedimento di sorveglianza, obiezioni preliminari a una
decisione di riduzione, sospensione o soppressione del contributo.
I beneficiari dei contributi e, nell’ipotesi di una sovvenzione globale, gli intermediari sono i soli responsabili delle misure
in questione. Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia eventualmente omesso di segnalare irregolarità in sede di
esecuzione di detta iniziativa non può essere considerato tale da escludere o limitare una siffatta responsabilità. Alla luce
di ciò, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non deve limitarsi, nell’esercizio dei suoi compiti di sorveglianza, a svolgere unicamente
una funzione di supporto alla realizzazione dell’intervento comunitario, bensì, alla luce del sistema di cooperazione che
è alla base del regime introdotto con il suddetto regolamento n. 4253/88, deve attirare l’attenzione delle autorità competenti
quando scopre irregolarità commesse dalle imprese interessate, la circostanza che essa non l’abbia fatto in un caso di specie
è irrilevante in relazione alla legittimità della decisione controversa.
(v. punti 101-103)
3.
Si ha snaturamento degli elementi di prova quando, senza che sia necessario far ricorso a nuovi elementi, la valutazione di
quelli esistenti appare manifestamente errata. Orbene, in sede di impugnazione, la competenza della Corte si limita all’esame
della valutazione compiuta dal Tribunale dei mezzi discussi dinanzi ad esso. Consentire a una parte di produrre per la prima
volta dinanzi alla Corte un mezzo di prova non esibito dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di investire la Corte,
la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza del
Tribunale.
Inoltre, conformemente all’art. 66, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo dispone i
mezzi istruttori che ritiene opportuni. Orbene, solo il giudice del merito può rilevare la necessità di integrare le informazioni
di cui dispone nella causa di cui è investito e valutare gli elementi di prova, fatto salvo il caso di uno snaturamento manifesto
di detti elementi. Di conseguenza, il fatto che il Tribunale non abbia richiesto il versamento di un documento agli atti non
costituisce violazione delle norme di procedura, in mancanza di una domanda di produzione della parte interessata.
(v. punti 114, 118-119)
4.
L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda
il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea
per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di ridurre
il contributo finanziario quando la misura è stata realizzata irregolarmente e non giustifica l’attribuzione della totalità
di quest’ultimo. In sede di adozione di una decisione basata sul suddetto art. 24, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a chiedere
la restituzione integrale del contributo finanziario, bensì può decidere di stabilire una quota del medesimo che debba essere
restituita. Tuttavia, essa deve esercitare questo potere nel rispetto del principio di proporzionalità, in modo che le sovvenzioni
di cui essa chiede la restituzione non siano sproporzionate rispetto alle irregolarità commesse.
La circostanza che la realizzazione irregolare della misura, dovuta all’inosservanza del termine di chiusura dell’intervento
comunitario, sia conseguenza di una cattiva interpretazione delle norme applicabili e non di una frode a danno della [OSCURATO:PERSONA]
non giustifica, di per sé, che l’importo della riduzione del contributo debba essere meno rilevante di quello stabilito dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, anche se la frode giustifica l’aumento della riduzione da operare sull’importo del contributo inizialmente
concesso, la mancanza della medesima non costituisce un motivo tale da giustificare il mantenimento di sovvenzioni non utilizzate
in conformità alle norme applicabili.
(v. punti 128-129, 132-134)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
25 marzo 2010 (
*
)
«Impugnazione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Riduzione del contributo finanziario – [OSCURATO:PERSONA] globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese – Data di scadenza per la realizzazione degli investimenti – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]»
Nel procedimento C‑414/08 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 19 settembre 2008,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Potenza, rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dal sig. L. Flynn, assistito dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dalla
sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. C.W.A. Timmermans, P. Kūris e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo
grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee 8 luglio 2008, causa T‑176/06, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza
impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto, da un lato, l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 2006, C (2006) 1706, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale
[FESR] a favore della sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese operanti
nella regione [OSCURATO:PERSONA] in Italia, concesso nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali alle regioni
italiane compresi nell’obiettivo n. 1 (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, il risarcimento del danno
che tale decisione le avrebbe causato.
Contesto normativo
I regolamenti di base
2
L’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali,
alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti [e] degli
altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993,
n. 2081 (GU L 193, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»), prevede che, al fine di consentire il raggiungimento
degli obiettivi generali di cui agli artt. 158 CE e 160 CE, i Fondi strutturali contribuiscano alla realizzazione di cinque
obiettivi prioritari. Il primo di questi obiettivi (in prosieguo: l’«obiettivo n. 1») consiste nel «promuovere lo sviluppo
e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo». [OSCURATO:PERSONA] è una delle regioni interessate
dall’obiettivo n. 1, ai sensi dell’allegato I a detto regolamento.
3
L’art. 5 del regolamento n. 2052/88 elenca le forme possibili di intervento finanziario dei Fondi strutturali. Fra esse, l’art. 5,
n. 2, lett. c), indica la possibilità che l’intervento si configuri quale «sovvenzione globale», gestita in genere da un intermediario,
designato dallo Stato membro con l’accordo della [OSCURATO:PERSONA] europea, e da esso suddivisa in singole sovvenzioni da erogarsi
ai beneficiari finali.
4
Le norme di procedura applicabili a tali interventi sono stabilite da due regolamenti, ossia il regolamento (CEE) del Consiglio
19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento
tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti
e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento del Consiglio
20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»), e il regolamento (CEE) del Consiglio
19 dicembre 1988, n. 4254, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo
di sviluppo regionale (GU L 374, pag. 15), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2083 (GU L 193,
pag. 34; in prosieguo: il «regolamento n. 4254/88»).
5
L’art. 6, n. 2, del regolamento n. 4254/88 prevede che le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formino oggetto
di una convenzione conclusa, d’intesa con lo Stato membro interessato, tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’intermediario, la quale deve
precisare, in particolare, il tipo di azioni da intraprendere, i criteri di scelta dei beneficiari, le condizioni e l’aliquota
del contributo del FESR e le modalità dei controlli per quanto riguarda l’utilizzazione delle sovvenzioni globali.
6
L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», prevede, nei nn. 1
e 2, quanto segue:
«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario
assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare
allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro
una scadenza determinata.
2. In seguito a questo esame la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se
l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione
dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della [OSCURATO:PERSONA]».
7
Gli artt. 25 e 26 del regolamento n. 4253/88 fissano le regole di sorveglianza e valutazione dell’attuazione del contributo
finanziario. In particolare, l’art. 25, nn. 1 e 3, così recita:
«1. Nel quadro della compartecipazione la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri assicurano una sorveglianza efficace dell’attuazione
del contributo dei Fondi a livello di quadro comunitario di sostegno e di azioni specifiche (programmi, ecc.). Questa sorveglianza
è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e di comitati
costituiti a tal fine.
(…)
3. I comitati di sorveglianza sono creati, nel quadro della compartecipazione, in base ad un accordo tra lo Stato membro interessato
e la [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] ed eventualmente la BEI possono essere rappresentate nell’ambito di questi comitati».
Le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] contenenti le norme applicabili all’intervento finanziario in questione
8
Il 29 luglio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 94/629/CE, concernente la definizione del quadro comunitario di
sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell’Italia interessate dell’obiettivo n. 1, vale a dire
gli Abruzzi, la [OSCURATO:PERSONA], la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, per il periodo dal 1°
gennaio 1994 al 31 dicembre 1999 (GU L 250, pag. 21).
9
Con decisione 23 aprile 1997, 97/322/CE, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei
documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Italia (GU L 146, pag. 11), la [OSCURATO:PERSONA]
ha stabilito le norme sulle spese approvabili nei diversi interventi comunitari adottati nei confronti dell’Italia. L’allegato
a tale decisione contiene una scheda n. 19 (in prosieguo: la «scheda n. 19») relativa alle spese approvabili nell’ambito dei
Fondi strutturali per operazioni di ingegneria finanziaria concernenti fondi di capitale di rischio (in prosieguo: i «FCR»).
10
I principi generali che disciplinano le operazioni di ingegneria finanziaria previsti dalla scheda n. 19 sono, in particolare,
i seguenti:
«ii) [OSCURATO:PERSONA] cofinanzia il contributo pubblico al capitale sociale dei fondi; essa non partecipa alla gestione dei fondi stessi,
né contribuisce alle spese di tale gestione. Partecipanti/azionisti dei fondi sono soltanto lo Stato membro e i suoi partner
privati o pubblici, e non la [OSCURATO:PERSONA];
(...)
vii) Le modalità di funzionamento di tali fondi devono essere adeguate alle disposizioni relative all’esecuzione finanziaria degli
interventi, soprattutto per quanto riguarda le nozioni di impegno e di spese sostenute, nonché la chiusura dell’intervento;
viii) I FCR intervengono presso imprese finanziariamente ed economicamente sane. (…)».
11
Per quanto riguarda specificamente i FCR, la scheda n. 19 prevede, al punto B, intitolato «Modalità di funzionamento del FCR»,
quanto segue:
«(…)
2. Gli interventi del FCR consistono in varie forme di partecipazione, quali la sottoscrizione di un capitale sociale (azioni
o quote sociali) nelle imprese sostenute, prestiti (anche di partecipazione), obbligazioni (all’occorrenza convertibili),
ecc. (…)
(…)
8. Per tutta la durata dell’intervento comunitario, le entrate del FCR (in particolare, gli eventuali dividendi, il plus-valore
e gli interessi derivanti da investimenti) devono affluire nel fondo ed essere utilizzate per finanziare altre partecipazioni,
nonché le spese di gestione entro i limiti specificati [nella medesima scheda].
(…)
10. L’attività del FCR è esposta in una relazione che viene trasmessa per ogni anno civile alla [OSCURATO:PERSONA], previo parere
del comitato di sorveglianza. Tale relazione deve contenere un bilancio e un’analisi delle entrate e delle perdite del FCR,
un elenco dettagliato delle spese di gestione sostenute, un’analisi dei trasferimenti effettuati a beneficio del fondo, l’elenco
dettagliato delle partecipazioni assunte (investimenti realizzati, crediti concessi ecc., per impresa e per settore, nel rispetto
del principio di riservatezza), nonché i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.
11. [OSCURATO:PERSONA] e la Corte dei conti europea esercitano un potere di controllo sulle attività del FCR, che comprende anche
il diritto di effettuare o far effettuare verifiche presso le imprese a cui il FCR ha partecipato o partecipa.
(…)».
12
Il punto C della scheda n. 19 definisce l’«impegno giuridico e finanziario» come l’«atto giuridico di costituzione o di aumento
del capitale iniziale di un FCR». Le «spese effettivamente sostenute» sono definite nel medesimo punto come il «versamento
in denaro delle quote di capitale del FCR liberato da parte dei partecipanti (capitale versato), in stretto rapporto con le
relazioni di esecuzione, dove si specificano le partecipazioni assunte che dimostrano il buon avanzamento della misura».
13
Il punto D della scheda n. 19, alla rubrica «Chiusura dell’intervento», prevede che:
«1. Il FCR dev’essere costituito per un periodo adeguato, compatibile con gli obiettivi previsti. La durata minima di un FCR
è quella della forma d’intervento.
2. Alla chiusura dell’intervento comunitario (dopo il termine ultimo per i pagamenti), dev’essere stabilita la posizione finanziaria
netta del FCR mediante raffronto tra l’impiego del capitale totale versato e la somma totale degli interventi effettuati nelle
imprese durante il periodo in questione.
– Se la somma risultante dal totale cumulato degli interventi nelle imprese durante il periodo in questione corrisponde ad almeno
il 100% del capitale versato (> o =), la misura si considera interamente eseguita.
(…)
– Se al momento della chiusura, malgrado il controllo esercitato dal comitato di sorveglianza, la somma totale degli interventi
nelle imprese nel corso del periodo considerato risulta inferiore al capitale totale versato, l’importo versato in eccedenza
viene detratto dal saldo che la [OSCURATO:PERSONA] paga allo Stato membro per la forma d’intervento in questione.
3. Dopo il pagamento del saldo finale relativo alla forma d’intervento, la [OSCURATO:PERSONA] non interviene più nell’esecuzione
o nella sorveglianza dell’azione (…)».
Fatti
I fatti e la decisione controversa
14
In esecuzione del regolamento n. 2052/88, la [OSCURATO:PERSONA], con la sua decisione 94/629, ha approvato il quadro giuridico comunitario
applicabile agli interventi in favore delle regioni interessate dall’obiettivo n. 1, tra le quali compariva, in particolare,
la Regione [OSCURATO:PERSONA], per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.
15
Il governo italiano ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], il 24 febbraio 1998, una domanda di contributo comunitario per una sovvenzione
globale per la realizzazione di misure di incentivazione delle piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI») stabilite
nella Regione [OSCURATO:PERSONA]. La misura n. 2, oggetto della domanda, prevedeva la costituzione di un FCR, proveniente dal FESR
e dal settore privato, per la realizzazione di interventi finanziari (partecipazioni al capitale sociale, prestiti partecipativi
e prestiti obbligazionari convertibili) in imprese aventi la propria sede in tale regione o che intendessero ivi stabilirsi.
16
Con decisione 2 marzo 1999, C (1999) 314, relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale
per una sovvenzione globale destinata alla realizzazione di misure di incentivazione alle piccole e medie imprese operanti
nella Regione [OSCURATO:PERSONA], che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell’obiettivo
n. 1 in Italia, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato la concessione del contributo richiesto dalle autorità italiane (in prosieguo:
la «decisione di concessione del contributo»).
17
L’art. 5 della decisione di concessione del contributo enuncia che il «contributo comunitario riguarda le spese connesse alle
operazioni previste dalla sovvenzione globale che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente
vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificatamente impegnate al più tardi il 31 dicembre
1999». La data di scadenza per la contabilizzazione delle spese relative a queste operazioni era fissata al 31 dicembre 2001.
18
Il programma di sovvenzione globale trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità italiane per ottenere il contributo è stato
allegato alla decisione di concessione dello stesso, di cui costituisce parte integrante (in prosieguo: il «programma di sovvenzione
globale»). Il programma prevede che l’attuazione della misura dovesse essere realizzata in tre fasi, indicate rispettivamente
come fase «di promozione», «di creazione» e «di gestione» del FCR (punto 5.2.2 del programma di sovvenzione globale). Esso
precisa inoltre, nel punto 5.2.5, che il fondo era di EUR 9,7 milioni, di cui 4,7 milioni di provenienza del FESR e che, ai
sensi della scheda n. 19, si intende «per impegno: l’atto giuridico di costituzione del capitale del Fondo [e] per spesa:
il versamento in denaro delle quote di capitale del FCR liberato da parte dei partecipanti». Il programma dispone infine che
gli impegni dovessero essere conclusi «entro il 31 dicembre 1999» (punto 5.2.6 del medesimo programma) e che il FCR avesse
una durata decennale a decorrere dalla sua costituzione.
19
Le modalità di concessione della sovvenzione globale sono state definite con una convenzione stipulata il 22 luglio 1999 tra
la [OSCURATO:PERSONA] e il Centro europeo di impresa e innovazione Sistema BIC [OSCURATO:PERSONA], che in origine era l’intermediario designato
per la gestione della sovvenzione globale, cui è subentrata la ricorrente (in prosieguo: la «convenzione»). Tale convenzione
prevede, nell’art. 9, la creazione di un comitato di sorveglianza, composto dai rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], delle autorità
nazionali competenti e dell’intermediario.
20
L’art. 9, nn. 2 e 3, della convenzione prevede quanto segue:
«2. Sia durante che dopo la loro applicazione, le misure attuate in esecuzione della presente Convenzione sono soggette alle disposizioni
in materia di sorveglianza e valutazione previste dal regolamento (CEE) n. 4253/88 e precisate nel [quadro comunitario di
sostegno].
3. La valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è attuata sotto la responsabilità del Comitato di Sorveglianza della [OSCURATO:PERSONA]. L’intermediario mette a disposizione del Comitato tutti i dati necessari per la sorveglianza e la valutazione».
21
L’art. 13, nn. 2 e 4, della convenzione così dispone:
«2. (…) Il pagamento del saldo finale è soggetto alle seguenti condizioni cumulative:
– presentazione alla [OSCURATO:PERSONA], da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA], di una richiesta di pagamento, debitamente certificata,
per il tramite del Ministero [dell’Economia e delle Finanze], nei sei mesi successivi al completamento materiale dell’azione
di cui trattasi;
(…)
4. La data limite per l’assunzione degli impegni di spesa nei confronti delle iniziative beneficiarie dei contributi della
sovvenzione globale (delibera di concessione, sottoscrizione dei contratti per attività esterne) è il 31 dicembre 1999; i
pagamenti effettuati dall’intermediario in esecuzione della sovvenzione globale dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 2001
e la rendicontazione alla [OSCURATO:PERSONA] delle spese sostenute dall’intermediario per l’esecuzione della suddetta sovvenzione
dovrà avvenire non oltre il 30 giugno 2002».
22
L’art. 16, n. 5, della convenzione dispone quanto segue:
«Se l’intermediario non adempie ad uno degli obblighi previsti dalla Convenzione o vi adempie in modo inadeguato, la [OSCURATO:PERSONA]
– d’intesa con la Regione [OSCURATO:PERSONA] – può intimargli, a mezzo lettera raccomandata, di provvedere all’adempimento dell’obbligo
in questione. Se entro un mese dalla notifica detto obbligo non è adempiuto, la [OSCURATO:PERSONA], d’intesa con la Regione [OSCURATO:PERSONA],
ha facoltà, quali che siano le conseguenze previste dalla legislazione applicabile alla Convenzione, di rescindere la Convenzione
stessa senza ulteriori formalità».
23
Infine, l’art. 18 della convenzione stabilisce che la stessa resti in vigore fino al 30 giugno 2002.
La costituzione e l’attuazione del FCR
24
Il FCR è stato costituito il 16 dicembre 1999, con una dotazione finanziaria pari a EUR 9,7 milioni, di cui EUR 4,7 milioni
finanziati dal FESR e EUR 5 milioni provenienti da investitori privati. I versamenti delle quote sociali sono stati integralmente
effettuati nel periodo febbraio 2000 - dicembre 2001.
25
Con lettera del 18 marzo 2003, la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze la dichiarazione
finale delle spese e la domanda di pagamento presentate dalla ricorrente. Il 20 marzo 2003 il ministero ha trasmesso tali
documenti alla [OSCURATO:PERSONA].
26
Con lettera del 10 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle autorità italiane e alla ricorrente di ritenere che, ai
sensi del punto D della scheda n. 19, una parte del contributo inizialmente concesso non fosse giustificata, non essendo stata
investita nelle PMI entro il 31 dicembre 2001.
27
Il 20 aprile 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa con la quale, giudicando che una parte del contributo
del FESR non era stata utilizzata per l’assunzione di partecipazioni nelle PMI prima del 31 dicembre 2001, ha ridotto l’importo
del contributo concesso nel quadro della sovvenzione globale per la Regione [OSCURATO:PERSONA] di EUR 4 554 108,91 ed ha disposto
il recupero di un importo pari a EUR 3 434 108,91.
28
Nei punti 9, 10, 18 e 19 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato le contestazioni formulate dall’ente intermediario
per iscritto e nel corso dell’audizione svoltasi il 27 ottobre 2005. Inoltre, nel punto 22 della medesima decisione, essa
ha sottolineato, in particolare, che:
«Per quanto riguarda il problema di inammissibilità delle spese (…) la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli interventi di un Fondo
di capitale di rischio sono sottoposti ad una “condizione d’utilità” e di effettiva ricaduta positiva nelle imprese, condizione
che, nella fattispecie, non è venuta a realizzarsi poiché anteriormente alla data limite per effettuare i pagamenti del programma
(31.12.2001) meno del 3% dell’intera dotazione del Fondo (pari a 9 700 000 euro, di cui 4 700 000 euro a carico del FESR)
ha dato luogo ad assunzione di partecipazioni nelle imprese. In termini più espliciti, gli obiettivi perseguiti dal FESR,
ossia di finanziare investimenti produttivi che permettono di creare o mantenere posti di lavoro durevoli e di sostenere le
attività delle [PMI] attraverso il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al mercato dei capitali, con la
concessione di garanzie e con l’assunzione di partecipazioni, non possono considerarsi effettivamente raggiunti con il semplice
versamento delle quote in denaro per la costituzione del Fondo».
Sentenza impugnata
29
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2006, la ricorrente ha proposto una domanda
diretta all’annullamento della decisione controversa nonché al versamento di un risarcimento.
Sul ricorso d’annullamento
30
Nel controricorso presentato dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’irricevibilità della domanda d’annullamento
sostenendo che la ricorrente, non essendo destinataria della decisione controversa né beneficiaria della sovvenzione concessa
a titolo del contributo finanziario del FESR, non era direttamente interessata ai sensi dell’art. 230, n. 4, CE.
31
Il Tribunale non si è pronunciato sulla suddetta eccezione, giudicando che la domanda fosse comunque infondata.
32
A sostegno della sua domanda d’annullamento, la ricorrente deduceva sei motivi, dei quali sarà qui richiamata solo la parte
rilevante ai fini del presente giudizio.
33
Con il motivo relativo alla violazione della scheda n. 19, la ricorrente sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] avesse interpretato
erratamente la nozione di «spese effettivamente sostenute» contenuta nel punto C di detta scheda. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe preso in considerazione la distinzione contenuta in quest’ultima tra le nozioni di «spese» e di «impegni» e così
avrebbe concluso nel senso che le «spese effettivamente sostenute», che sarebbe stato necessario effettuare prima della data
di scadenza del 31 dicembre 2001, fossero le assunzioni di partecipazioni del FCR nelle PMI. Viceversa, da detta parte, dal
punto 5.2.5 del programma di sovvenzione globale nonché dagli artt. 5 della decisione di concessione del contributo e 13,
n. 4, della convenzione si ricaverebbe chiaramente che le «spese effettivamente sostenute» sarebbero gli «impegni», ossia
i versamenti in contanti effettuati a favore del FCR e che, pertanto, solo questi versamenti dovessero essere effettuati prima
della citata data di scadenza.
34
Inoltre, la ricorrente sosteneva che la durata dell’intervento comunitario non potesse coincidere con quella del fondo, che
era scaduto il 16 dicembre 2009. A questo proposito, essa sottolineava che sarebbe stato difficile, se non impossibile, che
questo fondo acquisisse partecipazioni nelle PMI per un importo pari a quello del suo capitale entro il 31 dicembre 2001.
35
Il Tribunale, nei punti 42‑59 della sentenza impugnata, ha respinto questo motivo, giudicando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente
considerato il 31 dicembre 2001 come data di chiusura dell’intervento comunitario. Esso ha rilevato che dalla scheda n. 19,
in particolare dal suo punto D, si ricaverebbe che la durata di questo intervento non coincide con quella del FCR, dato che
quest’ultimo poteva continuare dopo la chiusura dell’intervento. Esso ha inoltre giudicato che dal punto C della stessa scheda
si evincerebbe che le «spese effettivamente sostenute», da realizzare entro il 31 dicembre 2001, consistevano non solo in
quelle corrispondenti alla costituzione iniziale del FCR, bensì parimenti alle «partecipazioni assunte» da quest’ultimo. Una
siffatta interpretazione sarebbe corroborata, secondo il Tribunale, dal punto 5.2.5 del programma di sovvenzione globale,
che riprende le disposizioni di detto punto C nonché dalla convenzione, la quale scadeva il 30 giugno 2002, data che non poteva
precedere quella di chiusura dell’intervento comunitario.
36
Con il motivo relativo all’illogicità, inadeguatezza e assenza dei presupposti di diritto e di fatto assunti a fondamento
della decisione controversa, la ricorrente criticava la [OSCURATO:PERSONA] per aver fondato questa decisione sulla presunta violazione,
menzionata nel punto 22 di quest’ultima, di una «condizione d’utilità dell’intervento», la quale non figurerebbe né nella
decisione di concessione del contributo, né nel programma di sovvenzione globale. Essa affermava che, comunque, la violazione
di questa condizione, anche ipotizzando che fosse stata provata, non avrebbe potuto costituire un’irregolarità riguardante
la natura o le condizioni di attuazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88.
37
A questo proposito, nei punti 66‑75 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che dal carteggio intercorso tra le
parti durante il procedimento amministrativo, così come dal punto 23 della decisione controversa, si evincerebbe con chiarezza
che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata segnatamente sul punto D della scheda n. 19 e che gli altri motivi menzionati nella decisione
controversa servono solo a difendere la sua interpretazione di tale disposizione. Inoltre, esso ha ricordato che l’art. 1
del regolamento n. 4254/88 prevede che il FESR mira a finanziare investimenti produttivi. Di conseguenza, gli interventi di
quest’ultimo dovrebbero essere esaminati alla luce dei loro obiettivi, che non potrebbero essere considerati effettivamente
conseguiti con il semplice versamento in contanti delle quote di capitale per la costituzione del FCR.
38
Con il motivo relativo alla violazione delle norme di procedura, in particolare di quelle di cui agli artt. 25 e 26 del regolamento
n. 4253/88, la ricorrente affermava che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avviare la procedura di cui all’art. 24 di questo regolamento
senz’aver sollevato, durante la fase di esecuzione dell’intervento, in particolare in occasione delle riunioni del comitato
di sorveglianza del 14 giugno e del 10 dicembre 2001, nessuna obiezione in merito all’esecuzione di quest’ultima.
39
Per quanto concerne l’asserita violazione degli artt. 25 e 26 del regolamento n. 4253/88, nel punto 79 della sentenza impugnata
il Tribunale ha rilevato, in particolare, che queste disposizioni non prevederebbero nessuna norma di procedura che subordini
il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di ridurre o sopprimere un contributo finanziario alla condizione di aver sollevato dubbi in
merito alla corretta esecuzione del programma prima della chiusura dell’intervento.
40
Sempre nel punto 79 esso ha aggiunto che, anche ipotizzando che i giudici dell’Unione europea possano applicare norme di procedura
non espressamente previste dal legislatore al fine di garantire principi fondamentali (v., in tal senso, sentenza 21 settembre
2000, causa C‑462/98 P, Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7183), la ricorrente non avrebbe sostenuto, nel caso di specie,
che la norma di procedura da essa invocata, e che sarebbe ricavabile dagli obblighi di vigilanza incombenti alla [OSCURATO:PERSONA],
fosse necessaria alla garanzia dei suoi diritti della difesa.
41
Con i suoi motivi relativi alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché
alla violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe suscitato in capo ad
essa un legittimo affidamento in merito alla realizzazione del programma, a seguito dell’approvazione, in particolare in seno
al comitato di sorveglianza, degli interventi realizzati e dello stato di avanzamento del programma di sovvenzione globale.
Essa sosteneva che, laddove tutte le relazioni semestrali presentate a detto comitato avrebbero mostrato chiaramente che alla
data del 30 giugno 2001 non era stata realizzata nessuna operazione finanziaria, detto comitato non avrebbe mai formulato
obiezioni al riguardo.
42
Nei punti 89‑92 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che i fatti dedotti dalla ricorrente non avrebbero giustificato
il sorgere in capo ad essa di un legittimo affidamento, dal momento che le garanzie precise, categoriche e concordanti invocate
da quest’ultima, anche qualora fossero state provate, sarebbero state in contrasto con le norme applicabili e, in particolare,
con la scheda n. 19.
43
La ricorrente sosteneva infine che la decisione controversa avrebbe travisato il principio di proporzionalità, poiché non
si limitava a interrompere il versamento degli importi non ancora corrisposti, ma pretendeva parimenti il recupero delle somme
già attribuite.
44
A questo proposito, nel punto 93 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto nessun
potere discrezionale in merito alle conseguenze da ricavare dal fatto che, alla data del 31 dicembre 2001, una parte del capitale
versato nel FCR non fosse stata investita nelle PMI. Esso ha fatto riferimento, in merito, alla sentenza della Corte 5 ottobre
1999, causa C‑84/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6547, punti 22, 23 e 47), aggiungendo che il fatto di dare rilevanza
alle varie circostanze dedotte dalla ricorrente avrebbe portato non solo ad ammettere la violazione delle norme contenute
nella scheda n. 19, ma avrebbe permesso di farle ottenere un beneficio dalla sua errata interpretazione.
Sulla domanda di risarcimento
45
A sostegno della sua domanda di risarcimento la ricorrente asseriva che la decisione controversa, che si baserebbe su un’errata
interpretazione della normativa applicabile, le avrebbe provocato danni. Per valutare questi ultimi, essa si baserebbe sia
sui presunti danni economici i quali equivarrebbero all’importo che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di recuperare, più quello che
detta istituzione ha deciso di non versare e più il mancato guadagno, sia sui danni morali derivanti dalla lesione arrecata
alla sua reputazione in quanto impresa, a causa del fatto che essa si sarebbe trovata in condizioni tali da esser costretta
a venir meno ai propri impegni.
46
La ricorrente sosteneva inoltre che, anche qualora il Tribunale avesse giudicato la decisione controversa esente da qualsiasi
illegittimità, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunque risarcire i danni ad essa provocati a causa del carattere anomalo e
speciale di questi ultimi.
47
Nei punti 112‑117 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che l’esame dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno
della sua domanda di annullamento della decisione controversa non avrebbero evidenziato l’esistenza di nessuna illegittimità
che viziasse quest’ultima e che, di conseguenza, non sarebbero state soddisfatte le condizioni previste per la sussistenza
di una responsabilità dell’istituzione per atto illecito. Esso ha inoltre constatato che il carattere anomalo e speciale dei
danni che la ricorrente asseriva di aver subito non sarebbe stato dimostrato, dal momento che la presunta omissione di controlli
e verifiche addebitata alla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe impedito alla ricorrente di evitare il danno da essa lamentato. Per questi
motivi, il Tribunale ha respinto anche la domanda di risarcimento per responsabilità oggettiva.
Impugnazione
48
Con il presente ricorso d’impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte:
– di annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa dinanzi al Tribunale, affinché esso giudichi nel merito alla luce
delle indicazioni ad esso fornite dalla Corte, e
– di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sia del presente grado di giudizio, sia del giudizio di primo grado.
49
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di respingere l’impugnazione, e
– di condannare la ricorrente alle spese sia del presente grado di giudizio, sia del giudizio di primo grado.
50
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce otto motivi con i quali essa critica il giudizio formulato dal Tribunale
sulla sua domanda di annullamento della decisione controversa, nonché due motivi riguardanti la valutazione formulata da quest’ultimo
nella sua domanda di risarcimento.
Sulla parte della sentenza impugnata relativa alla ricevibilità della domanda d’annullamento
51
Nella sua comparsa di risposta la [OSCURATO:PERSONA] ripropone, in via preliminare, l’argomento da essa dedotto in primo grado riguardante
l’irricevibilità della domanda mirante all’annullamento della decisione controversa. Essa sottolinea in particolare che, poiché
la ricorrente non era destinataria di detta decisione, la quale era indirizzata alla Repubblica italiana, essa non sarebbe
direttamente interessata da quest’ultima ai sensi dell’art. 230, n. 4, CE. Ad ogni modo, essa dichiara che, poiché, come si
ricava dalla giurisprudenza della Corte, una pronuncia del giudice di primo grado che dichiari che non occorre statuire sull’irricevibilità
sollevata da una parte, ma che accolga la domanda della medesima parte nel merito, non può essere impugnata (v., in particolare,
sentenza 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1873, punti 50 e 51), essa non intende chiedere
l’annullamento della sentenza impugnata per il fatto che tale sentenza non ha statuito sull’eccezione di irricevibilità sollevata
in primo grado.
52
A questo proposito basta rilevare che, dal momento che non mirano a mettere in discussione il dispositivo della sentenza impugnata,
argomenti siffatti devono essere giudicati ininfluenti e, di conseguenza, essere respinti in quanto tali.
Sulla parte della sentenza impugnata relativa alla fondatezza della domanda di annullamento
Sul primo motivo d’impugnazione, relativo al «travisamento del ricorso proposto dalla ricorrente»
– Argomenti delle parti
53
Con il suo primo motivo d’impugnazione, la ricorrente asserisce che, esaminando i motivi dedotti a sostegno del suo ricorso
d’annullamento secondo un ordine diverso da quello adottato nell’atto introduttivo del giudizio, il Tribunale, da un lato,
avrebbe alterato lo sviluppo logico degli argomenti formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la decisione controversa
e, dall’altro, avrebbe deformato il senso e la portata generale del suo ricorso. In particolare, il Tribunale avrebbe considerato
infatti come punto centrale della motivazione di detta decisione il superamento della data di scadenza stabilita per effettuare
le spese approvabili, mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente preteso, nel punto 22 della motivazione della citata decisione,
che gli interventi finanziari del FCR rispettassero, per essere approvabili, una «condizione d’utilità». Ebbene, con il suo
primo motivo la ricorrente avrebbe proprio criticato la legittimità di una siffatta condizione senza ricevere risposte da
parte del Tribunale.
54
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che queste affermazioni sarebbero errate. Essa sottolinea, da un lato, che il Tribunale si sarebbe
pronunciato sul motivo riguardante l’illegittimità del riferimento alla condizione d’utilità e, dall’altro, che l’ordine seguito
dal Tribunale nel suo esame apparirebbe logico, accettabile e concordante con il ragionamento sviluppato nella decisione controversa.
Infatti, quest’ultima si baserebbe sulle disposizioni della scheda n. 19, mentre la «condizione d’utilità» verrebbe invocata
in detta decisione non come fondamento giuridico della medesima, bensì come una nozione utile a chiarire la ragion d’essere
delle norme sul funzionamento del FCR e fornirebbe la chiave interpretativa di queste ultime.
– Giudizio della Corte
55
Con il suo primo motivo, la ricorrente critica essenzialmente l’ordine logico utilizzato dal Tribunale per sviluppare il suo
ragionamento nella motivazione della sentenza impugnata. A suo parere, un ordine siffatto avrebbe alterato il senso e la portata
sia della decisione controversa, sia del ricorso.
56
A questo riguardo occorre sottolineare che una sentenza del giudice del merito, che esamina la motivazione della decisione
di un’istituzione dell’Unione prendendo in considerazione tutti gli elementi sui quali essa si fonda, non può modificare di
per sé sola la portata di detta decisione quando esamina questi elementi seguendo un ordine diverso da quello adottato nella
menzionata motivazione. Di conseguenza, in assenza di un qualsiasi snaturamento o di una qualsiasi errata valutazione da parte
del Tribunale degli elementi di fatto e di diritto della sentenza impugnata, un’analisi sistematica di detti elementi secondo
un ordine diverso da quello seguito in tale atto non può costituire un errore di diritto, contrariamente a quanto asserito
dalla ricorrente.
57
Parimenti, per quanto concerne la presunta deformazione del senso e della portata del ricorso, occorre rilevare che, in sede
di esame dei motivi di un ricorso, il giudice adito non è assolutamente obbligato, nel suo ragionamento, a seguire l’ordine
secondo il quale questi motivi sono stati esposti dall’autore di detto ricorso.
58
Ebbene, poiché con il suo primo motivo la ricorrente non dimostra l’esistenza di nessun vizio che colpisca la motivazione
della sentenza impugnata, un motivo siffatto non può essere accolto.
59
Di conseguenza, il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione dev’essere respinto.
Sul secondo motivo d’impugnazione, relativo all’errata interpretazione della scheda n. 19
– Argomenti delle parti
60
Secondo la ricorrente, procedendo alla valutazione del motivo d’annullamento riguardante la violazione della scheda n. 19,
il Tribunale avrebbe non solo integrato la motivazione della decisione controversa, sostituendosi alla [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe
anche interpretato erroneamente detta scheda. Il Tribunale avrebbe infatti dato una definizione inesatta delle «spese effettivamente
sostenute», comprendendo in queste ultime sia le spese relative alla costituzione del FCR, sia quelle corrispondenti all’assunzione
di partecipazioni da parte di quest’ultimo nelle PMI e avrebbe così concluso, in modo errato, che dette partecipazioni dovessero
essere acquisite entro il 31 dicembre 2001.
61
Quest’interpretazione si baserebbe su un’ambiguità. Infatti, l’assunzione di partecipazioni nelle PMI sarebbe collegata non
direttamente alla realizzazione dell’intervento finanziario, ma agli effetti operativi di quest’ultimo. Di conseguenza, i
destinatari di quest’intervento non sarebbero le PMI, bensì unicamente il FCR. La data menzionata doveva valere pertanto unicamente
per i versamenti destinati alla costituzione di quest’ultimo.
62
A questo proposito, la ricorrente asserisce che in nessuno degli atti rilevanti la data del 31 dicembre 2001 sarebbe indicata
come termine di scadenza per l’effettuazione di tutte le spese. In particolare, il programma di sovvenzione globale riguardante
la misura n. 2 farebbe riferimento a tale data come quella di scadenza per le «spese» consistenti in versamenti nel FCR e
non per gli investimenti nelle PMI. L’interpretazione del Tribunale, che applica questa data agli investimenti, non potrebbe
nemmeno fondarsi sulla convenzione, in particolare sull’art. 13, n. 4, di quest’ultima, che sarebbe una disposizione generale,
applicabile a tutte le misure previste dal programma di sovvenzione globale e non solo alla misura n. 2, oggetto del presente
giudizio.
63
Peraltro, la ricorrente rileva che sarebbe stato difficile, se non impossibile, effettuare interventi nelle PMI prima del
31 dicembre 2001, dal momento che il FCR sarebbe stato compiutamente costituito solo in questa data.
64
[OSCURATO:PERSONA] critica il complesso degli argomenti della ricorrente. Per quanto concerne la censura secondo la quale il Tribunale
avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della decisione controversa, essa sostiene che le affermazioni di quest’ultimo
contenute nella sentenza impugnata non sarebbero assolutamente in contrasto con la motivazione di detta decisione, poiché
la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe sempre ritenuto che le «spese effettivamente sostenute» corrispondessero agli investimenti effettuati
nelle PMI.
65
Per quanto concerne l’interpretazione del programma di sovvenzione globale, essa sottolinea che gli obiettivi della misura
n. 2 non si sarebbero potuti limitare alla realizzazione del FCR, come afferma la ricorrente, ma avrebbero dovuto prendere
in considerazione parimenti la «fase di operatività» di detta misura, mirante all’assunzione di partecipazioni nelle PMI.
Inoltre, per quanto riguarda l’interpretazione della scheda n. 19, essa ritiene che, come giustamente rilevato dal Tribunale,
la definizione delle «spese effettivamente sostenute» contenuta in questa scheda assocerebbe espressamente la nozione di spese
nella cornice del FCR a quello di un effettivo intervento di ingegneria finanziaria a favore delle imprese destinatarie del
cofinanziamento del FESR. Di conseguenza, la data di scadenza del 31 dicembre 2001 potrebbe riferirsi soltanto agli investimenti
effettuati in tali imprese.
66
Infine, per quanto riguarda gli argomenti relativi alle difficoltà oggettive che avrebbero ostacolato la realizzazione degli
investimenti prima del 31 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, come parimenti rilevato dal Tribunale, il punto 5.2.2
del programma di sovvenzione globale prevedeva una prima fase di svolgimento dell’intervento comunitario, costituita dall’individuazione
delle imprese potenzialmente interessate dal FCR. Di conseguenza, non sarebbe stato difficile rispettare la data stabilita
per l’esecuzione effettiva degli investimenti, ossia il 31 dicembre 2001.
– Giudizio della Corte
67
Ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2052/88, fra le forme di intervento dei fondi strutturali compaiono
le «sovvenzioni globali», che sono «gestite in genere da un intermediario, designato dallo Stato membro con l’accordo della
[OSCURATO:PERSONA], e da esso suddivise in singole sovvenzioni da erogarsi ai beneficiari finali».
68
La decisione controversa riguarda una sovvenzione globale concessa mediante costituzione di un FCR. Conformemente alla scheda
n. 19, i fondi strutturali cofinanziano un FCR, al quale partecipano parimenti soci nazionali e che, conformemente alla norma
generale, sub ii), della scheda n. 19, è gestito non dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì da un ente nazionale, con la funzione di intermediario
per la suddivisione della sovvenzione globale. Il FCR, costituito mediante i versamenti sia nazionali sia del FESR, opera
interventi presso imprese sane, nel rispetto delle disposizioni di attuazione finanziaria degli interventi comunitari, conformemente
alla norma generale, sub vii) e viii), della citata scheda.
69
A questo proposito, il punto C della scheda n. 19 menziona le nozioni di «impegno» e di «spese effettivamente sostenute»,
che consistono rispettivamente nell’«atto giuridico di costituzione o di aumento del capitale iniziale di un FCR» e nelle
spese rappresentate dal «versamento in denaro delle quote di capitale del FCR liberato da parte dei partecipanti (capitale
versato), in stretto rapporto con le relazioni di esecuzione, dove si specificano le partecipazioni assunte che dimostrano
il buon avanzamento della misura». Infine, il punto D, n. 2, di detta scheda prevede che, «alla chiusura dell’intervento comunitario
(…), dev’essere stabilita la posizione finanziaria netta del FCR mediante raffronto tra l’impiego del capitale totale versato
e la somma totale degli interventi effettuati nelle imprese durante il periodo in questione». Di conseguenza se, alla data
di chiusura, questo fondo non ha impegnato la totalità del suo capitale nelle PMI, la misura di intervento non può considerarsi
integralmente eseguita.
70
Ebbene, tenuto conto dello stretto rapporto stabilito nel punto C della scheda n. 19 tra i versamenti in contanti delle quote
di capitale del FCR liberato dai partecipanti, da un lato, e le relazioni di esecuzione elencanti l’assunzione di partecipazioni
effettuate nelle PMI, costituenti la giustificazione nel corretto avanzamento della misura, dall’altro, il Tribunale non ha
commesso errori di diritto giudicando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente considerato il 31 dicembre 2001 come data di chiusura
dell’intervento comunitario.
71
Per quanto concerne la censura della ricorrente vertente sull’errata interpretazione della convenzione, da quanto precede
si ricava parimenti che, come giudicato dal Tribunale nel punto 55 della sentenza impugnata, il riferimento ai «pagamenti
effettuati dall’intermediario», da compiere prima del termine di chiusura dell’intervento, di cui all’art. 13, n. 4, della
medesima convenzione, dev’essere inteso come riferentesi all’assunzione di partecipazioni nelle PMI, ai sensi del punto B
della scheda n. 19.
72
Un’interpretazione siffatta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è in contrasto con le norme relative
alla misura di intervento contenute nel programma di sovvenzione globale. Infatti, come giustamente rilevato dal Tribunale
nel punto 53 della sentenza impugnata, basta constatare che detto programma ripete, nel suo punto 5.2.5, le definizioni di
impegno e di spese contenute nel punto C della scheda n. 19. Questo medesimo programma non consente pertanto di individuare
una data di chiusura dell’intervento comunitario diversa dal 31 dicembre 2001.
73
Per quanto concerne la presunta mancanza di riferimenti, nel programma di sovvenzione globale, alle partecipazioni nelle PMI
quali spese del FCR, occorre rilevare che, come accertato dal Tribunale nel punto 53 della sentenza impugnata, detto programma
ripete le definizioni contenute nel punto C della scheda n. 19 e dispone che queste partecipazioni devono essere specificate
nelle relazioni di esecuzione.
74
Peraltro, relativamente alle difficoltà concrete lamentate dalla ricorrente per quanto concerne l’assunzione di partecipazioni
nelle PMI prima del 31 dicembre 2001, occorre rilevare che, nel punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente
sottolineato che il punto 5.2.2 del programma di sovvenzione globale aveva previsto una fase di «promozione del fondo», preliminare
allo svolgimento della misura di intervento comunitario, durante la quale le autorità nazionali avrebbero potuto effettivamente
individuare le imprese potenzialmente interessate dal FCR e realizzare una valutazione preventiva di queste ultime, per prevedere
gli impegni prima del 31 dicembre 1999 ed effettuare i versamenti entro il 31 dicembre 2001. Inoltre occorre rilevare che
l’intermediario era stato comunque informato in merito ai tempi di chiusura dell’intervento all’atto della firma della convenzione,
avvenuta il 22 luglio 1999.
75
Infine, in merito all’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale avrebbe sostituito una sua propria motivazione
a quella della decisione controversa, occorre constatare comunque che in quest’ultima la [OSCURATO:PERSONA], replicando alle osservazioni
formulate dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo, ha sottolineato in particolare che la possibilità di autorizzare
le spese era subordinata alla condizione che le somme concesse fossero utilizzate per gli investimenti nelle PMI della Regione
[OSCURATO:PERSONA]. Essa ha fatto inoltre riferimento esplicito al punto D della scheda n. 19. Ne deriva che il Tribunale non ha compiuto
una sostituzione della motivazione della decisione controversa, bensì che esso ha preso in considerazione gli elementi in
fatto e in diritto illustrati in quest’ultima per esaminare la legittimità dell’atto.
76
Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.
Sul terzo motivo d’impugnazione, relativo all’errata interpretazione della «condizione d’utilità»
– Argomenti delle parti
77
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo il motivo d’annullamento relativo alla
violazione della «condizione d’utilità» dell’intervento comunitario. Esso avrebbe dedotto questa condizione dalle norme relative
al termine per effettuare versamenti nel FCR, laddove nessuna norma menzionerebbe una siffatta condizione per l’autorizzazione
delle spese. Ebbene, dato che, secondo la giurisprudenza in materia di fondi strutturali (v. sentenza del Tribunale 9 settembre
2008, cause riunite T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07, T‑15/07 e T‑332/07, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2181), la discrezionalità
di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] in materia di riduzione dei contributi finanziari non potrebbe spingersi sino all’adozione di decisioni
che si discostino dalle condizioni previste dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88, il Tribunale avrebbe dovuto accertare
l’illegittimità della decisione controversa.
78
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che il Tribunale ha rilevato che l’espressione «condizione d’utilità» non compariva nelle disposizioni
che disciplinano la sovvenzione globale. Essa tuttavia rileva che questo giudice ha fatto riferimento all’art. 1 del regolamento
n. 4254/88, quale disposizione di carattere generale e programmatico in materia di interventi del FESR, e che esso ne ha dedotto
che gli obiettivi di questo fondo possono essere considerati raggiunti solo qualora l’intervento sia effettuato a favore delle
imprese prese in considerazione dal contributo. Pertanto, una condizione siffatta costituirebbe non il fondamento giuridico
della decisione controversa, bensì un principio direttivo e un fondamento logico delle disposizioni che disciplinano detto
programma.
– Giudizio della Corte
79
A questo proposito, occorre rilevare che il Tribunale ha giustamente affermato che l’espressione «condizione d’utilità», contenuta
nel punto 22 della motivazione della decisione controversa, aveva la funzione di evocare i principi ai quali si ispira il
complesso delle disposizioni relative alla concessione di una sovvenzione globale come quella oggetto del caso di specie.
Infatti, come affermato nei punti 67‑73 della presente sentenza, si ricava in particolare dal regolamento n. 2052/88, dalla
scheda n. 19 e dal programma di sovvenzione globale che una sovvenzione globale concessa tramite costituzione di un FCR dev’essere
considerata realizzata qualora il contributo comunitario giunga alle imprese destinatarie, nel caso di specie le PMI con sede
nella Regione [OSCURATO:PERSONA]. È questa condizione ad essere menzionata nella decisione controversa mediante detta espressione.
80
La circostanza che quest’espressione non compaia esplicitamente negli atti relativi alla sovvenzione globale di cui trattasi
è assolutamente irrilevante ai fini dell’esame della legittimità della decisione controversa.
81
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto
rilevando, nel punto 72 della sentenza impugnata, che l’introduzione del riferimento alla «condizione d’utilità» non ha aggiunto
una condizione nuova rispetto a quelle stabilite dalle norme applicabili all’intervento in questione, e che la [OSCURATO:PERSONA]
si è limitata ad applicare le medesime.
82
Di conseguenza, va respinto il terzo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.
Sul quarto motivo d’impugnazione, relativo all’interpretazione ed applicazione errate dei principi relativi al rispetto dei
diritti della difesa, quali ricavabili dalla citata sentenza Medicurso/[OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
83
Secondo la ricorrente, nel punto 79 della sentenza impugnata il Tribunale, pronunciandosi sul motivo d’annullamento relativo
alla violazione degli artt. 25 e 26 del regolamento n. 4253/88, avrebbe sviluppato una lettura errata della citata sentenza
Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA], secondo la quale, in qualsiasi procedimento a carico di una persona, occorre garantire il rispetto
dei diritti della difesa di quest’ultima, persino in mancanza di norme specifiche in materia. Infatti, il Tribunale avrebbe
limitato la possibilità di applicare una norma siffatta alla sola ipotesi in cui essa sia invocata come norma necessaria a
garantire i diritti della difesa. In tal modo esso avrebbe seguito un’interpretazione in contrasto con quella accolta dai
giudici dell’Unione, i quali non avrebbero assoggettato l’applicazione di questa norma a nessuna condizione; la ricorrente
fa riferimento a tal riguardo alle sentenze della Corte 9 giugno 2005, causa C‑287/02, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5093,
punto 37), e 8 marzo 2007, causa C‑44/06, Gerlach ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2071, punto 38), nonché alla sentenza del Tribunale 27 giugno
2007, causa T‑65/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 53).
84
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non avrebbe commesso nessun errore di diritto poiché, nella fattispecie, non sarebbero
presenti i presupposti per l’applicazione del principio giurisprudenziale enunciato nella citata sentenza Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA],
dato che il procedimento non poteva sfociare in un atto lesivo della ricorrente.
– Giudizio della Corte
85
L’art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88 prevede che, se la realizzazione di una misura di intervento comunitario non sembra
giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la [OSCURATO:PERSONA] procede ad un esame appropriato
del caso, chiedendo allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro
osservazioni. Gli artt. 25 e 26 del medesimo regolamento stabiliscono le norme in materia di vigilanza e di valutazione dell’esecuzione
del detto contributo, le quali devono essere applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] in cooperazione con gli Stati membri.
86
Queste disposizioni, in particolare il menzionato art. 24, non prevedono, come correttamente constatato dal Tribunale, che
le imprese beneficiarie del contributo finanziario o gli intermediari incaricati della gestione della sovvenzione globale,
quali la ricorrente, debbano essere ascoltati nel corso dell’esame, condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e finalizzato a un’eventuale
modifica dell’importo di detto contributo, vertente sulla realizzazione delle misure d’intervento.
87
Secondo la giurisprudenza della Corte invocata dalla ricorrente, in particolare la citata sentenza Mediocurso/[OSCURATO:PERSONA],
in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona che possa sfociare in un atto lesivo di quest’ultima, si devono
applicare le norme di procedura persino non espressamente previste dal legislatore quando esse siano indispensabili a garantire
il rispetto di principi fondamentali, quali la tutela dei diritti della difesa. Nel punto 79 della sentenza impugnata il Tribunale
ha escluso giustamente che la ricorrente possa invocare un siffatto principio per ricavare dalla normativa applicabile, segnatamente
dagli artt. 25 e 26 del regolamento n. 4253/88, un diritto ad essere ascoltata in sede di esame, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
della regolarità dell’intervento comunitario in questione.
88
Infatti, lo Stato membro che viene ascoltato, in osservanza del citato art. 24, è l’unico destinatario della decisione controversa,
poiché esso è il soggetto cui spetta restituire alla [OSCURATO:PERSONA] gli importi corrispondenti all’eventuale riduzione della
sovvenzione, dato che questa decisione non impone alle autorità nazionali di recuperare le somme presso le imprese beneficiarie
interessate.
89
Di conseguenza, in un procedimento come quello sfociato nell’adozione della decisione controversa, il principio generale del
rispetto dei diritti della difesa non obbligava la [OSCURATO:PERSONA] ad ascoltare le PMI interessate né, a fortiori, l’ente intermediario
che aveva il compito di gestire una sovvenzione globale.
90
Per di più, occorre rilevare che dalla decisione controversa, in particolare dai punti 10, 18 e 19 della motivazione di quest’ultima,
si evince che la ricorrente ha avuto occasione, del resto, di essere ascoltata dalla [OSCURATO:PERSONA] e di presentare le proprie
osservazioni scritte.
91
Ne consegue che è infondato il quarto motivo invocato dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.
Sul quinto motivo d’impugnazione, relativo alla violazione degli artt. 25 e 26 del regolamento n. 4253/88, vertenti sugli
obblighi di sorveglianza e controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA]
– Argomenti delle parti
92
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 25 e 26 del regolamento n. 4253/88, in quanto esso avrebbe giudicato
erratamente che questi articoli non impongono alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo, nell’ipotesi di un intervento quale quello in questione
nella presente controversia, di sollevare obiezioni sull’attuazione di quest’ultimo durante la sua fase di esecuzione e, in
particolare, in occasione delle riunioni del comitato di sorveglianza. A questo riguardo, il Tribunale avrebbe non solo constatato
a torto che il riconoscimento di un obbligo siffatto impedirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare decisioni di riduzione o soppressione
del contributo finanziario, ma avrebbe incitato parimenti quest’ultima a disapplicare il sistema di sorveglianza e di controllo
previsto da detti articoli.
93
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, come si ricava dalla sentenza impugnata, nel corso della fase di esecuzione degli interventi
il suo compito consiste non nell’individuare e sanzionare le irregolarità commesse durante tale esecuzione bensì nel partecipare,
in cooperazione con gli Stati membri, alla realizzazione di una sorveglianza efficace grazie agli strumenti previsti dall’art. 25
del detto regolamento ed a procedere alle valutazioni indicate dall’art. 26 del medesimo. L’individuazione delle irregolarità
e l’adozione dei correttivi finanziari necessari rientrerebbero nella procedura di cui all’art. 24 del citato regolamento.
– Giudizio della Corte
94
Gli artt. 25 e 26 del regolamento n. 4253/88 prevedono, rispettivamente, una procedura di sorveglianza dell’attuazione dei
contributi finanziari e una procedura di valutazione delle iniziative avviate dalla [OSCURATO:PERSONA].
95
Conformemente a detto art. 25, n. 1, primo comma, nell’ambito della procedura di sorveglianza la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità
nazionali operano congiuntamente, nel quadro di una compartecipazione realizzata mediante comitati di sorveglianza. In base
alla seconda frase di detta disposizione, «questa sorveglianza è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure
adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e di comitati costituiti a tal fine».
96
Conformemente all’art. 26 del regolamento n. 4253/88, la [OSCURATO:PERSONA], in compartecipazione con le autorità nazionali, deve
effettuare una valutazione ex ante ed ex post delle iniziative a finalità strutturale, ai fini, in particolare, dell’elaborazione
dei quadri comunitari d’intervento.
97
Nei punti 79 e 80 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che da queste disposizioni non si ricava che la [OSCURATO:PERSONA]
sia obbligata a formulare obiezioni o dubbi, in particolare in seno al comitato di sorveglianza, prima di procedere alla riduzione
di un contributo finanziario ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88.
98
Una valutazione siffatta non è viziata da nessun errore di diritto.
99
Infatti, detto art. 24 non subordina la riduzione, sospensione o soppressione di un contributo alla previa formulazione di
obiezioni nell’ambito della procedura di sorveglianza sull’attuazione dell’intervento.
100
Parimenti, gli artt. 25 e 26 del regolamento n. 4253/88, i quali vertono sulla sorveglianza e sulla valutazione dell’esecuzione
dei contributi, non pongono relazioni tra le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detta esecuzione e i poteri di quest’ultima
di decidere la riduzione, sospensione o soppressione di un contributo.
101
Ne consegue che dalla disciplina prevista da detto regolamento non discende assolutamente un obbligo in capo alla [OSCURATO:PERSONA]
di formulare, in seno al comitato di sorveglianza, obiezioni preliminari a una decisione di riduzione, sospensione o soppressione
del contributo.
102
Inoltre, i beneficiari del contributo e, nell’ipotesi di una sovvenzione globale, gli intermediari sono i soli responsabili
delle misure in questione. Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia eventualmente omesso di segnalare irregolarità
in sede di esecuzione di detta iniziativa non può essere considerato tale da escludere o limitare una siffatta responsabilità.
Infatti, l’interpretazione suggerita dalla ricorrente conseguirebbe l’effetto, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo
140 delle sue conclusioni, in particolare, di liberare l’intermediario da qualsiasi responsabilità per le irregolarità non
segnalate dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di esecuzione della misura oggetto del contributo finanziario. Quest’interpretazione è
incompatibile con lo scopo della normativa in materia, che è di garantire il rispetto effettivo, da parte delle imprese interessate,
delle condizioni di concessione di detto contributo.
103
Alla luce di ciò, anche se, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non deve limitarsi, nell’esercizio
dei suoi compiti di sorveglianza, a svolgere unicamente una funzione di supporto alla realizzazione dell’intervento comunitario
bensì, alla luce del sistema di cooperazione che è alla base del regime introdotto con il regolamento n. 4253/88, deve attirare
l’attenzione delle autorità competenti quando scopre irregolarità commesse dalle imprese interessate, la circostanza che essa
non l’abbia fatto nel caso di specie è irrilevante in relazione alla legittimità della decisione controversa.
104
Di conseguenza, da quanto qui esposto si ricava che il quinto motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione
è infondato.
Sul sesto motivo, relativo alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto
– Argomenti delle parti
105
La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe giudicato a torto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva suscitato nessun legittimo
affidamento in capo ad essa in merito alla durata dell’intervento comunitario. Infatti, esso avrebbe considerato che le presunte
garanzie fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], ammesso che fossero state provate, sarebbero state in contrasto con le norme applicabili
al contributo finanziario in questione, in particolare per quanto concerne la data di chiusura di quest’intervento. In particolare,
il Tribunale si sarebbe basato su una valutazione errata sia del contenuto del programma di sovvenzione globale, sia dei beneficiari
di quest’ultimo.
106
A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a sostenere che la valutazione del Tribunale sulle caratteristiche dell’intervento
in questione e sulla data di chiusura del medesimo non sarebbero viziate da inesattezza. Essa sottolinea inoltre di non aver
mai dato alla ricorrente garanzie precise, categoriche e concordanti, bensì di avere sempre affermato che le spese approvabili
ai fini del finanziamento fossero unicamente gli investimenti nelle PMI effettuati entro il 31 dicembre 2001.
– Giudizio della Corte
107
Occorre ricordare anzitutto che il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone che l’istituzione abbia fornito
garanzie precise tali da far sorgere una legittima aspettativa in capo alla persona cui esse erano rivolte e che queste garanzie
siano conformi alle norme vigenti (v., in tal senso, sentenza 9 novembre 2000, causa C‑207/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9485,
punto 47).
108
Ebbene, il motivo dedotto dalla ricorrente è basato su argomenti che non risultano fondati, come si ricava dai punti 67‑73
della presente sentenza. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha giudicato a ragione che
dalla disciplina applicabile deriva che i destinatari della sovvenzione fossero non la società [OSCURATO:PERSONA] Italia, bensì le PMI
con sede nella Regione [OSCURATO:PERSONA] e che, conformemente alla decisione di concessione del contributo, al programma di sovvenzione
globale e alla convenzione, il termine di scadenza entro il quale si sarebbero dovuti effettuare gli investimenti nelle PMI
era stato fissato al 31 dicembre 2001.
109
Pertanto, il Tribunale ha avuto ragione nel giudicare, nel punto 90 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva
potuto fornire alla ricorrente garanzie che consentissero a quest’ultima di tener conto di una data di chiusura dell’intervento
diversa da quella stabilita dalle norme applicabili a quest’ultimo, dal momento che dette garanzie sarebbero state in contrasto
con queste stesse norme.
110
Di conseguenza, è infondato il sesto motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.
Sul settimo motivo, relativo allo snaturamento degli elementi di prova e alla violazione dei principi generali in tema di
onere della prova
– Argomenti delle parti
111
Con questo motivo, che riguarda il punto 91 della sentenza impugnata, la ricorrente sostiene di aver invocato, nel suo ricorso
in primo grado, la circostanza che dalle relazioni semestrali presentate al comitato di sorveglianza sarebbe risultato con
chiarezza che, durante il procedimento di costituzione del FCR, la [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente al corrente dello stato di
avanzamento della misura di intervento, approvasse l’azione dell’ente intermediario e condividesse la sua interpretazione
in merito alle disposizioni applicabili a questa misura. Malgrado il fatto che simili affermazioni non siano state criticate
dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, quest’ultimo avrebbe giudicato che la ricorrente non aveva fornito prove a tal riguardo.
Quest’ultima, in particolare, non avrebbe fornito né le relazioni semestrali che dimostrerebbero che, alla data del 30 giugno
2001, nessuna operazione finanziaria fosse stata realizzata, né la relazione riguardante l’aggiornamento del 21 novembre 2001.
In mancanza di questi documenti, il Tribunale avrebbe giudicato a torto di non essere in grado di accertare la veridicità
delle affermazioni della ricorrente. Viceversa quest’ultima sostiene che, in mancanza di contestazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA],
il Tribunale avrebbe dovuto ritenere dimostrate le sue asserzioni oppure, qualora avesse giudicato detti documenti effettivamente
indispensabili ai fini della sentenza, sarebbe stato suo dovere chiederne alla ricorrente l’esibizione.
112
[OSCURATO:PERSONA] giudica irrilevante questo settimo motivo d’impugnazione, dal momento che il Tribunale avrebbe basato il rigetto
del motivo riguardante la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento su motivi diversi da quelli relativi
alla valutazione di detti documenti. Essa sostiene nel merito che il Tribunale avrebbe giustamente giudicato di non potersi
pronunciare, in mancanza di prove, sulla questione della conoscenza o meno, da parte del comitato di sorveglianza, del fatto
che gli interventi a favore delle PMI non fossero stati effettuati entro il 31 dicembre 2001. La documentazione prodotta in
primo grado non avrebbe contenuto effettivamente elementi chiari a questo proposito. Di conseguenza, in considerazione delle
posizioni divergenti della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente, il Tribunale avrebbe constatato correttamente di non essere in
condizione di potersi pronunciare sulla questione.
– Giudizio della Corte
113
A sostegno del suo settimo motivo, relativo allo snaturamento degli elementi di prova e alla violazione dei principi generali
in tema di onere della prova, la ricorrente ha prodotto quattro nuovi documenti.
114
A questo proposito occorre ricordare che, in sede di impugnazione, la competenza della Corte si limita all’esame della valutazione
compiuta dal Tribunale dei motivi discussi dinanzi ad esso (v. sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑199/01 P e C‑200/01 P,
IPK-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4627, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). Consentire a una parte di produrre per
la prima volta dinanzi alla Corte un motivo di prova non esibito dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di investire
la Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza
del Tribunale (sentenza 1° febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1233, punto 95).
115
Di conseguenza, non può essere autorizzata la produzione di detti documenti da parte della ricorrente.
116
Inoltre, occorre rilevare che è certamente vero che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], questo motivo d’impugnazione verte
su una valutazione preliminare del Tribunale. Infatti quest’ultimo, nei punti 88‑92 della sentenza impugnata, ha respinto
il motivo d’annullamento relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento basandosi su elementi
diversi da quelli dedotti dai documenti di cui la ricorrente critica la valutazione effettuatane dal Tribunale.
117
Per quanto concerne la fondatezza di questo motivo, occorre ricordare in primo luogo che, in un ricorso d’annullamento, la
parte che lamenta l’illegittimità di un atto ha l’onere di produrre le prove in grado di suffragare le sue asserzioni.
118
Inoltre, conformemente all’art. 66, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo dispone i
mezzi istruttori che ritiene opportuni. Ebbene, come si ricava dalla giurisprudenza della Corte, solo il giudice del merito
può rilevare la necessità di integrare le informazioni di cui dispone nella causa di cui è investito e valutare gli elementi
di prova, fatto salvo il caso di uno snaturamento manifesto di detti elementi (v. ordinanza 26 gennaio 2005, causa C‑153/04 P,
Euroagri/[OSCURATO:PERSONA], punti 61 e 62). Di conseguenza, il fatto che il Tribunale non abbia richiesto il versamento di un documento
agli atti non costituisce violazione delle norme di procedura, in mancanza di una domanda di produzione della parte interessata.
119
In secondo luogo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, si ha snaturamento degli elementi di prova quando, senza
che sia necessario far ricorso a nuovi elementi, la valutazione di quelli esistenti appare manifestamente errata (v. sentenza
18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑439, punto 37, e, parimenti in tal senso, sentenze 6
aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173, punto 54, nonché 18 luglio 2007, causa C‑326/05 P,
[OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6557, punto 60).
120
Nel caso di specie occorre rilevare che, nel punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che, poiché non
erano state prodotte né le relazioni semestrali presentate al comitato di sorveglianza né la relazione concernente l’aggiornamento
del 21 novembre 2001 menzionata nel verbale di detto comitato del 10 dicembre 2001, esso non era in condizioni di esaminare
se quest’ultimo fosse stato informato del fatto che la totalità del capitale del FCR non poteva essere investita nelle PMI
entro il 31 dicembre 2001.
121
A questo proposito, dal punto 5 di detto verbale si ricava che, in data 10 dicembre 2001, il comitato di sorveglianza ha espresso
il suo «apprezzamento per l’avanzamento del programma di sovvenzione globale» e che esso ha preso atto della relazione relativa
all’aggiornamento del 21 novembre 2001 per quanto riguarda la costituzione del FCR.
122
Il Tribunale ha giudicato che, poiché la ricorrente non aveva prodotto la documentazione che consentisse di dimostrare che
quest’ultima aveva informato il comitato di sorveglianza del fatto che la totalità del capitale versato non era stata investita
nelle PMI entro il 31 dicembre 2001, esso non poteva constatare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettivamente a conoscenza
dello stato d’avanzamento dell’esecuzione dell’intervento comunitario.
123
Una siffatta valutazione non può essere considerata errata dato che, in mancanza di elementi in base ai quali il comitato
di sorveglianza potesse esprimere il suo accordo, il Tribunale non poteva constatare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse approvato le
modalità di realizzazione della misura di intervento in questione.
124
Ne consegue che va giudicato infondato il settimo motivo, relativo allo snaturamento degli elementi di prova e alla violazione
dei principi generali in tema di onere della prova.
Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione della giurisprudenza riguardante l’applicazione del principio di proporzionalità
in casi di riduzione di un contributo comunitario
– Argomenti delle parti
125
Con il suo ottavo motivo, la ricorrente critica la valutazione, contenuta in particolare nel punto 93 della sentenza impugnata,
mediante la quale il Tribunale, facendo riferimento alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ha giudicato che, a causa
del mancato completamento degli investimenti nelle PMI, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a procedere alla riduzione del contributo,
senza prendere in considerazione diverse circostanze invocate dalla ricorrente in merito al carattere moderato dell’infrazione
commessa. Essa rileva che questa sentenza concerne una decisione basata sull’art. 12 del regolamento n. 4254/88 e non sull’art. 24
del medesimo. Quest’ultimo articolo non conterrebbe nessun riferimento a un sistema «automatico» di recupero che non lasci
nessuna discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA]. Viceversa, come si evincerebbe dalla sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa
T‑306/00, Conserve Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5705, punti 135‑149), la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tener conto, per la determinazione
della riduzione da applicare sull’importo del contributo inizialmente concesso, del comportamento dei beneficiari, in particolare
del fatto che essi non abbiano agito fraudolentemente.
126
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe giudicato giustamente che, nell’ipotesi di inosservanza di un presupposto
per la concessione del contributo comunitario, quale quello relativo al termine di esecuzione delle spese approvabili, la
riduzione che essa compie è una mera rettifica finanziaria, indipendente da qualsiasi considerazione sulla colpevolezza o
su eventuali tentativi di frode da parte dei beneficiari. Pertanto, il Tribunale non avrebbe violato la giurisprudenza relativa
al principio di proporzionalità, giudicando che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di nessuna discrezionalità relativamente alla
riduzione dell’importo del contributo finanziario inizialmente concesso.
– Giudizio della Corte
127
Nel punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di nessuna discrezionalità
in relazione alle conseguenze da trarre dal fatto che, alla data del 31 dicembre 2001, una parte del capitale versato nel
FCR non era stata investita nelle PMI. A questo proposito esso ha fatto riferimento ai punti 22, 23 e 47 della citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
128
Come rilevato dalla ricorrente, quest’ultima sentenza verte su una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata in base all’art. 12
del regolamento n. 4254/88, che introduce una norma transitoria, la quale stabilisce una scadenza e impone il recupero dei
fondi inutilizzati. Viceversa, la decisione controversa è basata sull’art. 24 del regolamento n. 4254/88, che attribuisce
alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di ridurre il contributo finanziario quando la misura è stata realizzata irregolarmente e non giustifica
l’attribuzione della totalità di quest’ultimo. Tra le irregolarità nell’esecuzione coperte da quest’art. 24 occorre comprendere
anche l’inosservanza del termine di chiusura dell’intervento comunitario.
129
Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 208 delle sue conclusioni, secondo la giurisprudenza della Corte la [OSCURATO:PERSONA],
in sede di adozione di una decisione basata sul suddetto art. 24, non è tenuta a chiedere la restituzione integrale del contributo
finanziario, bensì può decidere di stabilire una quota del medesimo che debba essere restituita. Tuttavia, essa deve esercitare
questo potere nel rispetto del principio di proporzionalità, in modo che le sovvenzioni di cui essa chiede la restituzione
non siano sproporzionate rispetto alle irregolarità commesse (v. sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, [OSCURATO:PERSONA] montana
della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑731, punto 140).
130
Ne consegue che, nel caso di specie, l’interpretazione del Tribunale riguardante l’applicazione del principio di proporzionalità
è errata.
131
Tuttavia, un siffatto errore di diritto non può condurre, nel caso di specie, all’annullamento della sentenza impugnata, dato
che la ricorrente non ha invocato dinanzi al giudice del merito nessun elemento che consentisse di ritenere che la decisione
controversa, per quanto concerne la riduzione in essa disposta della quasi totalità del contributo finanziario inizialmente
concesso, non tenesse conto di elementi tali da giustificare la diminuzione dell’ammontare della riduzione decisa dalla [OSCURATO:PERSONA].
132
A sostegno del suo motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità, la ricorrente asserisce che il mancato
investimento nelle PMI da parte del FCR sarebbe conseguenza di una cattiva interpretazione delle norme applicabili e non di
una frode a danno della [OSCURATO:PERSONA].
133
Una circostanza siffatta non giustifica, di per sé, che l’importo della riduzione del contributo debba essere meno rilevante
di quello stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].
134
Infatti, anche se la frode giustifica l’aumento della riduzione da operare sull’importo del contributo inizialmente concesso,
la mancanza della medesima non costituisce un motivo tale da giustificare il mantenimento di sovvenzioni non utilizzate in
conformità alle norme applicabili.
135
Di conseguenza, il motivo d’impugnazione relativo alla violazione del principio di proporzionalità dev’essere respinto in
quanto il giudice del merito ha giustamente dichiarato che le circostanze dedotte dalla ricorrente non giustificano la diminuzione
dell’importo della riduzione del contributo operata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulla parte della sentenza impugnata relativa alla domanda di risarcimento
Sul motivo d’impugnazione relativo all’insufficienza di motivazione e all’errore di diritto
– Argomenti delle parti
136
La ricorrente sostiene che, in risposta alla sua domanda di risarcimento basata sull’illiceità della decisione controversa,
il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che, poiché una siffatta illiceità non era stata accertata da quest’ultimo,
non era soddisfatta una delle condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto al risarcimento. In tal modo il Tribunale
avrebbe omesso di pronunciarsi sulle altre condizioni relative all’accertamento della responsabilità extracontrattuale e non
avrebbe nemmeno motivato il rigetto della sua domanda concernente il danno non patrimoniale. Esso non si sarebbe nemmeno pronunciato
sugli argomenti della ricorrente vertenti sulla responsabilità da atto lecito derivante in particolare dal comportamento tenuto
dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l’attività di sorveglianza, che le avrebbe causato danni anomali e speciali.
137
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, avendo constatato la mancanza di una delle tre condizioni necessarie alla sussistenza di una responsabilità
extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale fosse assolutamente legittimato a non proseguire l’esame delle altre due condizioni.
Inoltre essa rileva che l’argomento della ricorrente relativo alla responsabilità da atto lecito è basato, in realtà, su una
presunta illiceità del comportamento dell’istituzione e dev’essere pertanto respinto. Inoltre, poiché l’ente intermediario
conosceva le condizioni di concessione del contributo del FESR, esso non era esposto a un rischio economico anomalo, superiore
a quello abitualmente inerente alle attività del FCR nel quadro di sovvenzioni globali.
– Giudizio della Corte
138
A questo riguardo occorre ricordare preliminarmente che, come sottolineato nella sentenza impugnata, secondo una giurisprudenza
costante della Corte, la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’art. 340, secondo comma,
TFUE è subordinata alla compresenza di un complesso di tre condizioni cumulative, ossia l’illiceità del comportamento addebitato
alle istituzioni dell’Unione, la sussistenza effettiva del danno e la presenza di un nesso di causalità tra questo comportamento
e il danno lamentato (v., in particolare, sentenze 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5251,
punto 11, nonché 29 aprile 2004, cause riunite C‑162/01 P e C‑163/01 P, Bouma e Beusmans/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4509,
punto 43).
139
Per quanto concerne la valutazione del Tribunale in merito alla domanda di accertamento di una responsabilità da atto illecito
proposta dalla ricorrente, occorre rilevare che quest’ultimo ha escluso, a buon diritto e mediante una motivazione adeguata,
che la [OSCURATO:PERSONA] possa aver fatto sorgere in capo all’Unione una responsabilità per l’adozione della decisione controversa,
dal momento che quest’ultima non è viziata da nessuna illiceità e che, di conseguenza, manca uno dei presupposti necessari
per l’invocazione di detta responsabilità.
140
In primo grado la ricorrente ha parimenti invocato una responsabilità oggettiva dell’Unione, affermando di aver subito danni
a causa del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe effettuato, durante l’attività di sorveglianza, nessun controllo né nessuna
verifica sulle modalità di realizzazione della misura in questione.
141
Tuttavia, senza che la Corte debba pronunciarsi sulla possibilità di invocare la responsabilità dell’Unione per un danno provocato
da un atto lecito in circostanze quali quelle di cui alla presente fattispecie, basta constatare che il Tribunale ha potuto
respingere questo motivo senza commettere errori di diritto, dato che i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalla
ricorrente non presentano comunque nessun carattere anomalo e speciale. Infatti, le eventuali perdite economiche, anche ammesso
che esistano, nonché la presunta lesione della reputazione di quest’ultima costituiscono conseguenze che qualsiasi operatore
accorto può aspettarsi in seguito all’adozione di una decisione di riduzione dell’importo di un contributo inizialmente concesso,
adottata in base all’art. 24 del regolamento n. 4253/88.
142
Di conseguenza, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso una responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non
è viziata da nessun errore di diritto e questo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.
143
Da tutto quanto sin qui illustrato discende che nessuno dei motivi invocati dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione
può essere accolto e, di conseguenza, l’impugnazione stessa dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
144
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza
dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
[OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.