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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16897/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t R.G. 17204/2022 - Rel.

Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, che ha rigettato l'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 595, c.p.

Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso, che rende l'impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett.

D), c.p.p.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t R.G. 17204/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, che ha rigettato l'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 595, c.p. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso, che rende l'impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. D), c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così dec
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