CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 30179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Monza che lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed €.18.000 di multa in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, qualificava i fatti nell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990 e disapplicava la recidiva, riducendo la pena ad anni uno e mesi uno di reclusione ed €.3000 di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata, che aveva )16 disposto la confisca del denaro sequestrato all'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poichè la Corte d'Appello aveva confermato la statuizione relativa alla confisca della somma di denaro in sequestro senza richiamare alcuna fondata ragione dimostrativa del collegamento tra il denaro e il reato, così violando i presupposti normativi per disporre la misura. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che nei casi di detenzione illecita di sostanza stupefacente è sempre consentita la confisca " obbligatoria" del denaro ai sensi ai sensi dell'art. 85 bis, D.P.R. 309/90, che richiama l'art. 240 bis cod. pen, ad eccezione dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art. 73, DPR 309/1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01) . Nel caso di specie, ricorrendo l'ipotesi lieve, come riconosciuto dalla Corte d'Appello, non poteva essere disposta la misura di cui all'art. 240 bis cod pen. 3. Quanto all'applicabilità dell'art. 240 cod. pen., deve rilevarsi che la norma citata prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex plurimis: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436- 01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264941-01). È pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Nel caso in esame, l'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è del tutto estranea alla regiudicanda. E' stata infatti contestata ed accertata una ipotesi di mera detenzione illecita. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato - anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti - non costituisce il profitto del reato in contestazione ma eventualmente di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (circa la necessità del detto nesso tra possesso di stupefacente e reato sequestrato, si vedano Sez. 4 - n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01; Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247-01, in motivazione). Stesse considerazioni devono ripetersi, per medesimezza di ratio, in s La. 4 ordine alla applicabilità >v disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202). 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con conseguente disposizione della restituzione della somma al ricorrente. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, di cui dispone la restituzione al ricorrente. Roma, 15 giugno 2023 Il C