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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49072/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con la quale è stata ribadita l'ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché attinge la valutazione di innplausibilità delle prove a discarico resa dai giudici del merito senza metterne in alcun modo in crisi la puntualità e la linearità logica nonché perché lamenta inadeguatezze quanto alle acquisizioni istruttorie e difetti di motivazione sulla mancata attivazione dei relativi poteri d'ufficio ex art 507 cod. proc. pen. a tacer d'altro marcatamente inconferenti per l'assenza di motivi di appello diretti alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o comunque di sollecitazioni in tal senso rese ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen. in grado di dare minima consistenza al rilevato difetto di motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LUIGI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con la quale è stata ribadita l'ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché attinge la valutazione di innplausibilità delle prove a discarico resa dai giudici del merito senza metterne in alcun modo in crisi la puntualità e la linearità logica nonché perché lamenta inadeguatezze quanto alle acquisizioni istruttorie e difetti di motivazione sulla mancata attivazione dei relativi poteri d'ufficio ex art 507 cod. proc. pen. a tacer d'altro marcatamente inconferenti per l'assenza di motivi di appello diretti alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o comunque di sollecitazioni in tal senso rese ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen. in grado di dare minima consistenza al rilevato difetto di motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 49072/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris