CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 31030/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/6/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammisibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, con l'impugnata sentenza, accoglieva la richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria olandese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procede per il reato di truffa. 2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza del requisito della "doppia punibilità", evidenziando come il fatto descritto nel mandato di arresto europeo non integrerebbe gli estremi di alcun reato, potendo al più configurare una responsabilità civilistica per inadempimento contrattuale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 6, I. 22 aprile 2005, n. 69. Si assume, infatti, che il mandato di arresto non conterrebbe l'indicazione della pena minima prevista per il reato per il quale procede l'autorità giudiziaria olandese, inoltre, risulterebbe violato anche il disposto dell'art. 6, lett.e), L 22 aprile 2005, n. 69, non essendo indicato il luogo di commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo è volto a censurare la configurabilità di un'ipotesi di reato nella condotta ascritta al ricorrente, il quale sostiene che sarebbe al più sussistente un inadempimento contrattuale, commesso nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. La tesi non è condivisibile. Occorre premettere che la doppia punibilità va apprezzata in astratto e con riguardo ai fatti per come rappresentati nel mandato di arresto europeo, non essendo consentita una valutazione nel merito dell'ipotesi accusatoria formulata dall'autorità estera. Nel caso di specie, nel mandato di arresto di descrive espressamente una condotta astrattamente integrante il reato di truffa, commessa mediante l'utilizzo di false fatture, l'attività descritta, pertanto, non può essere ricondotta ad un mero inadempimento contrattuale. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Per quanto concerne la censura in ordine alla mancata indicazione del luogo di commissione dei fatti, la Corte di appello ha dato atto della specifica indicazione, per ciascuna delle condotte contestate, del luogo del commesso reato (pag. 9 del MAE). Rispetto a tale affermazione, il ricorrente si è limitato ad una generica doglianza, senza in concreto confutare l'argomentazione recepita nella sentenza impugnata. 3.1. Manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza relativa all'omessa indicazione del minimo edittale previsto per la fattispecie di reato contestata. Per consolidata giurisprudenza, infatti, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma 1, lett. f), della legge 22 aprile 2005, n. 69), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano (Sez.6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782 - 02). 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/2005. Così deciso l'11 agosto 20