CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 39741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio; lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la declaratoria di estinzione del reato contestato alle prevenute per intervenuta remissione ed accettazione della querela e, quindi, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di L’Aquila ha parzialmente riformato, concedendo alle ricorrenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminando conseguentemente la pena, la sentenza del Tribunale di Teramo che le aveva condannate per il reato di danneggiamento di una vettura. 2. Presentato il ricorso, la difesa delle imputate faceva pervenire dichiarazione di remissione della querela da parte della persona offesa, nonché atto di accettazione della stessa. 3. Preso atto dell’intervenuta remissione della querela a favore delle due imputate, con conseguente estinzione del reato loro ascritto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili e condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna le imputate al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 I