CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Regolamento edilizio - Via ORDINANZA pubblica sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4393/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T31 G856C) e NEGRI Mirella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M58 A794X), elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42B08 E901R), PEZZOTTI Francesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45B66 E967F), [OSCURATO:PERSONA] Adriano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78C21 G854G) e VAVASSORI Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75R69 G856H), elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 63, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1579/2017, pubblicata il 28 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. nell'interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirli condannare alla demolizione di una scala esterna, edificata nell'anno 2006, che conduceva al primo piano dell'immobile ove era posta l'abitazione dei convenuti, in Comune di Mapello, in quanto essa distava ml. 3,00 dal confine con il fondo attoreo, comprensivo di una strada privata denominata via Quarenghi, della quale erano proprietari, così violando la distanza regolamentare di ml. 5,00. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alla domanda, deducendo: che la strada menzionata dagli attori era pubblica o comunque di uso pubblico, in quanto inserita nel piano regolatore generale sin dal 1971 quale strada di collegamento tra le vie comunali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, in ordine a tale strada, il Comune aveva provveduto allo scomputo degli oneri di urbanizzazione; che, in ogni caso, la strada era utilizzata dalla collettività, sicché non si sarebbero applicate le norme relative alle distanze, bensì le leggi e i regolamenti specificamente attinenti alle costruzioni; che comunque la scala non aveva natura di costruzione. Per l'effetto, chiedevano che la domanda avversaria fosse respinta, chiamando in causa il terzo [OSCURATO:PERSONA], quale progettista dell'opera contestata, per essere da questo manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda degli attori. Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva che via Quarenghi era una strada privata ad uso pubblico, posta tra la proprietà degli attori e quella dei convenuti, sicché avrebbe trovato applicazione l'art. 879 c.c., e che la scala non aveva la natura di costruzione, in quanto accessorio dell'edificio. Chiedeva, pertanto, che la domanda spiegata dagli attori fosse respinta. All'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale adito, con sentenza n. 1626/2014, depositata il 9 luglio 2014, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto privi di alcun titolo dominicale sul manufatto di cui si invocava la demolizione, e - con riferimento al merito della vertenza - rigettava la domanda proposta dagli attori, sul presupposto che l'art. 58.5 del regolamento edilizio del Comune di Mapello escludeva il rispetto della prescrizione delle distanze tra costruzioni ove si fossero frapposte strade con viabilità privata a fondo cieco a servizio di singoli edifici, quale doveva essere ritenuta via Quarenghi. 2.- Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, lamentando che l'area adibita a strada non risultava al servizio di un singolo edificio, bensì di più edifici, con l'effetto che la deroga di cui all'art. 58.5 del regolamento edilizio non avrebbe potuto essere applicata. Chiedevano, pertanto, che fosse disposta la condanna alla demolizione del manufatto posto a distanza inferiore da quella prescritta. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere confermata la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto essi non erano proprietari dell'immobile ove era stata costruita la scala, benché ne usufruissero per l'accesso alla loro abitazione, posta al primo piano dell'edificio; b) che la strada in contestazione era inserita nel piano regolatore generale del Comune di Mapello come strada di collegamento tra le vie [OSCURATO:PERSONA] a sud e [OSCURATO:PERSONA] a nord, benché non fosse stata ancora completata, in quanto mancava il tratto centrale di raccordo tra le due menzionate vie pubbliche; c) che, nonostante i mappali sui quali la strada insisteva fossero intestati in catasto ai comproprietari appellanti nonché a soggetti terzi, si trattava, di fatto, di strada ad uso pubblico; d) che i certificati di destinazione urbanistica dei riferiti mappali, allegati agli atti d'acquisto in favore degli appellanti, indicavano che nel piano regolatore generale detta via era classificata nell'ambito delle nuove strade o nuovi allineamenti stradali; e) che il Comune di Mapello aveva autorizzato gli allora proprietari dei terreni destinati a strada a realizzare la nuova sede stradale, previo scomputo degli oneri di urbanizzazione; t) che, all'esito dell'accettazione della richiesta di scomputo degli oneri di urbanizzazione, era intervenuta una convenzione tra i proprietari dell'area destinata a sede stradale e l'ente pubblico, che aveva concretato la modificazione del regime dell'area, facendola divenire una strada pubblica; g) che, ad ogni modo, la strada era aperta al pubblico transito, sicché nel comportamento dei proprietari, che avevano messo volontariamente a disposizione della collettività i loro immobili, era possibile individuare la costituzione di una servitù di uso pubblico sulla strada mediante dicatio ad patriam; h) che le parti appellate, quali proprietari delle costruzioni confinanti con una strada pubblica o comunque gravata da servitù di uso pubblico, erano esonerate dall'obbligo di osservare le distanze tra le costruzioni. 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.- I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la Corte d'appello violato il giudicato sulla natura privata e l'assenza di servitù pubbliche sulla via Quarenghi, risultante dalla sentenza n. 451/2014 del [OSCURATO:PERSONA] (Sezione distaccata di Brescia), depositata il 28 aprile 2014, resa nei confronti dei ricorrenti, del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Mapello, non impugnata e, quindi, divenuta definitiva. Secondo gli istanti, tale pronuncia avrebbe accertato, con efficacia di giudicato, la natura privata di via Quarenghi e l'assenza di uso pubblico della stessa, con efficacia vincolante nei confronti dei controricorrenti. Aggiungono che la natura privata della strada e l'assenza di servitù pubbliche sarebbero state confermate anche dall'ordinanza possessoria del Tribunale di Bergamo, depositata il 21 febbraio 2007, nel giudizio intrapreso dagli odierni ricorrenti contro i controricorrenti, al quale non era seguita l'introduzione del merito possessorio. 1.1.- Il motivo è infondato. Benché l'accertamento della violazione del giudicato esterno, assimilato agli "elementi normativi", possa essere rilevato, anche d'ufficio, pure nel giudizio di legittimità, nella fattispecie non ne ricorrono i presupposti. 1.2.- E tanto, in primis, perché la pronuncia prodotta non è munita dell'attestazione della cancelleria del giudice amministrativo circa il passaggio in giudicato. Ora, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art.124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 6024 del 09/03/2017). 1.3.- Sotto altro profilo, tale pronuncia non è comunque vincolante, alla stregua dei limiti soggettivi del giudicato. Infatti, il giudicato esterno può essere opposto nei soli confronti delle parti del giudizio nel quale la pronuncia si è formata, giammai nei riguardi di coloro che ne sono rimasti estranei. Senonché la richiamata pronuncia del Tar - la quale, per un verso, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A., in favore del G.O., in ordine alla impugnativa della delibera del Comune di Mapello del 18 luglio 2007, n. 54, la quale ha ordinato la ricognizione delle sedi stradali da acquistare in proprietà, classificando come strada comunale di uso pubblico via Quarenghi (in ragione della qualificazione della domanda come accertamento negativo della natura pubblica della strada), e per altro verso ha annullato la nota del 23 ottobre 2006, prot. n. 8340, con cui il Comune ha diffidato i proprietari Maffeis e Americo-Locatelli dalla rimozione dei cartelli posizionati sull'anzidetta via (sul presupposto che la strada fosse privata) - è stata resa verso gli odierni ricorrenti, del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Mapello, ma non verso la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che pure è pacificamente comproprietaria della costruzione della cui scala i ricorrenti hanno invocato la demolizione. Non ricorrono, infatti, le condizioni affinché l' "ipotetico" giudicato formatosi in un determinato giudizio possa spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale, ossia: a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) che i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) che l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019; Sez. 3, Sentenza n. 15599 del 11/06/2019). Ebbene, avuto riguardo alla posizione processuale che nell'odierno giudizio ha assunto [OSCURATO:PERSONA], il rilievo giuridico circa la natura privata della strada in contestazione certamente arrecherebbe pregiudizio alla sua linea difensiva. D'altronde, la dichiarazione sulla natura della strada è suscettibile di un diverso accertamento. 1.4.- In ultimo, la natura possessoria dell'ordinanza richiamata non può fare stato in ordine al titolo dominicale vantato sull'area destinata a strada. Infatti, il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, poiché nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27513 del 02/12/2020; Sez. 2, Sentenza n. 21233 del 05/10/2009). 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.832, 834, 1321, 1350, 1418, 1470 c.c. e del consolidato principio sancito dalla S.C. nella pronuncia 10 gennaio 2011, n. 345, per avere la Corte territoriale desunto la sussistenza di una convenzione atta a trasferire la proprietà della strada al Comune di Mapello - conclusa tra i proprietari dei mappali sui quali la strada insiste e la pubblica amministrazione - dall'accettazione della richiesta di scomputo degli oneri di urbanizzazione, senza che sia stato concluso alcun atto con forma scritta ad substantiam. In proposito, gli istanti sostengono, ancora, che neanche potrebbe ammettersi l'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, in difetto dei concorrenti requisiti a) del passaggio esercitato da una collettività indeterminata di individui considerati uti cives, in quanto portatori di un interesse generale, b) della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale e c) dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, né ricorrendo i presupposti di un acquisto per usucapione per decorso del termine ventennale. 2.1.- Il motivo è destituito di fondamento. In premessa va evidenziato che l'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, secondo comma, c.c., per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene, più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettività (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27364 del 29/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6006 del 05/03/2008; Sez. 2, Sentenza n. 8236 del 29/08/1997). Allo scopo indicato una strada privata può legittimamente considerarsi asservita ad uso pubblico, ai fini dell'esenzione dal rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 873 e 878 c.c., qualora l'uso predetto trovi titolo in una convenzione tra i proprietari del suolo stradale ed ente pubblico, ovvero si sia protratto per tutto il tempo necessario all'usucapione. A tal fine, la natura pubblica della strada (o dell'uso che, di essa, ne faccia la collettività) va individuata sotto profili strettamente giuridici, così che, in mancanza di specifiche convenzioni tra privati e P.A., la sua destinazione al pubblico transito deve risultare affatto inequivoca, non essendone sufficiente una mera utilizzazione da parte di soggetti, ancorché diversi dai proprietari, secondo modalità di comportamento uti singuli, e non anche uti cives, come nel caso di passaggio finalizzato all'accesso ad unità abitative, uffici o negozi ubicati su suoli privati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9077 del 16/04/2007; Sez. 2, Sentenza n. 8619 del 29/08/1998).Orbene, la Corte territoriale ha fatto ricorso a una doppia motivazione concorrente, con subordinazione dell'una all'altra, per ritenere che trovi applicazione la deroga di cui all'art. 879, secondo comma, c.c. In primo luogo, ha sostenuto che nella fattispecie si tratterebbe di strada pubblica, sulla scorta della convenzione raggiunta tra il Comune di Mapello e i proprietari delle aree su cui insiste la strada, convenzione desumibile dallo scomputo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. In secondo luogo, ha fatto riferimento alla concreta destinazione dell'area, adibita appunto a strada, avendo sostenuto "la certezza della sua apertura al pubblico transito", ragione per la quale il Comune di Mapello ha espressamente classificato tale via (via Quarenghi) come strada privata ad uso pubblico, posta volontariamente a disposizione della collettività. Seppure i ricorrenti abbiano aggredito entrambe le argomentazioni addotte, in tanto il motivo potrà trovare accoglimento in quanto entrambe le critiche, primaria e subordinata, siano fondate. Tale condizione non ricorre. E ciò perché, pur essendovi il difetto di una convenzione di lottizzazione per atto scritto, tuttavia (con valutazione non sindacabile in questa sede) ne è stata affermata perentoriamente la sua destinazione in concreto al servizio della collettività, sin dalla fine degli anni '80, tanto da consentire la costituzione di una servitù di uso pubblico sulla strada mediante dicatio ad patriam, il che ha indotto il Comune di Mapello - come accertato dal consulente tecnico d'ufficio - ad inserire via Quarenghi tra le strade private ad uso pubblico. A fronte di tale precipua valutazione, suffragata dal riferimento alla circostanza dell'avvenuto pagamento delle tasse di occupazione di suolo pubblico, nessuna obiezione idonea a scalfire tale assunto è stata addotta dai ricorrenti. È, infatti, onere della parte che rivendichi il rispetto delle distanze provare la natura privata dell'area con la quale confina la costruzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3567 del 23/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 4588 del 15/07/1980). Ora, una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico, e come tale considerata esente dal rispetto delle norme civilistiche sulle distanze, in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico ovvero nel caso in cui l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6401 del 24/03/2005; Sez. 2, Sentenza n. 5172 del 10/06/1997). Con l'effetto che, seppure la mera previsione, in un piano regolatore generale o in un programma di fabbricazione, della destinazione di un terreno privato a strada pubblica, o anche la destinazione di fatto ad uso pubblico di tale terreno, senza l'esecuzione di opere (pubbliche) di irreversibile trasformazione e la conseguente appropriazione cosiddetta acquisitiva dell'immobile da parte della P.A., non producano, di per sé, una modificazione immediata del regime dei diritti immobiliari privati - e non basti, pertanto, ad esimere il proprietario confinante dal rispetto delle distanze legali -, nella fattispecie risulta che la via è stata realizzata su terreni gravati da diritto pubblico di godimento al fine della circolazione, requisito che parimenti legittima la soggezione al regime della demanialità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21146 del 17/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 28938 del 27/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 26/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 11373 del 19/12/1996). 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 879 c.c., per avere la Corte distrettuale esteso l'ambito applicativo della disposizione che esonera dal rispetto delle distanze in presenza di vie pubbliche anche ai manufatti realizzati non già sul confine con la strada, bensì all'interno del fondo di proprietà dei confinanti. Inoltre, secondo gli istanti, sarebbe comunque applicabile l'art. 58.5 del regolamento edilizio del Comune di Mapello (che riprende l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968). 3.1.- La doglianza è infondata. 3.2.- E tanto perché, allorché la norma richiama le costruzioni che si fanno "in confine" con le piazze o le vie pubbliche, ai fini dell'esonero dal rispetto delle norme sulle distanze (ma non dall'applicazione delle leggi e dei regolamenti che riguardano le costruzioni), non intende limitare l'ambito di operatività della previsione alle sole opere che insistono direttamente sul confine con le piazze o le vie pubbliche, bensì attiene ai manufatti realizzati sul fondo confinante con le piazze o le vie pubbliche. Pertanto, la norma si riferisce alla via interposta fra i due fondi confinanti su cui insistono le rispettive costruzioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5230 del 14/11/1978; Sez. 2, Sentenza n. 634 del 04/03/1972; Sez. U, Sentenza n. 1675 del 28/06/1966; Sez. U, Sentenza n. 1791 del 03/07/1963). 3.3.- Quanto all'applicabilità delle distanze di cui all'art. 58.5 del regolamento edilizio comunale, si evidenzia che il rinvio, contenuto nell'art. 879, secondo comma, c.c., alle leggi e ai regolamenti che riguardano le costruzioni "che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche" non va interpretato come deroga all'inapplicabilità, prevista dal medesimo art. 879, secondo comma, c.c., delle norme sulle distanze dalle pubbliche strade e piazze, concernendo, invece, la disciplina in tema non già di "distanze", bensì di "fabbricati" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27364 del 29/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 5204 del 27/02/2008; Sez. 2, Sentenza n. 7520 del 20/12/1983). Ed invero, ove si recuperasse la regolazione delle distanze tramite l'enfatizzazione della formula generale dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 879 c.c., alla stregua di questa interpretazione (contrastante con gli ordinari canoni di logica ermeneutica e, dunque, con l'art. 12 delle preleggi), si verificherebbe un effetto palesemente distorto, per cui la medesima disposizione finirebbe contemporaneamente per negare (secondo comma, prima parte) e per affermare (secondo comma, seconda parte) l'applicabilità delle norme sulle distanze. Per converso, la parte prescrittiva che rinvia alle "leggi e regolamenti" intende, piuttosto, riferirsi alla disciplina (riguardante non già le "distanze" bensì i "fabbricati") che non interferisce con la tutela del codice civile, inoperante, quanto alle distanze, rispetto alle pubbliche strade e piazze. Il rispetto delle leggi e regolamenti è dunque funzionale, non già alla garanzia di osservanza delle prescrizioni sulle distanze, bensì all'esigenza di provvedere all'interesse pubblico sull'assetto viario e sulla circolazione urbana di chi si serve delle vie pubbliche. Con l'effetto che le disposizioni di legge e regolamentari - tra le quali il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione -, cui rinvia l'art. 879, secondo comma, c.c., per il caso delle costruzioni "in confine con le piazze e le vie pubbliche", non sono dirette alla regolamentazione dei rapporti di vicinato e alla tutela della proprietà, ma alla protezione di interessi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale; per cui è da ritenersi insussistente un diritto soggettivo suscettibile di dar luogo a tutela ripristinatoria (essendo la tutela, in tal caso, limitata alla riparazione per equivalente). Infatti, affinché possa trovare accoglimento la domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni, contenute in leggi speciali e regolamenti edilizi locali, è necessario che le norme violate abbiano carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, siccome disciplinanti la stessa materia e da esse (artt. 872 e 873 c.c.) richiamate, e che si tratti di costruzioni soggette all'obbligo delle distanze e, quindi, non confinanti con vie o piazze pubbliche (art. 879, secondo comma, c.c.).Resta, pertanto, esclusa la riduzione in pristino se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, ancorché la norma edilizia locale applicabile (integrativa di quelle del codice civile) prescriva che la distanza minima prevista debba essere osservata anche nel caso che tra i fabbricati siano interposte aree pubbliche (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3567 del 23/05/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 14/03/1988; Sez. U, Sentenza n. 2202 del 09/07/1971; Sez. 2, Sentenza n. 237 del 27/01/1967). 4.- Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832 c.c., 9 del d.m. n. 1444/1968 e 58.5 del regolamento edilizio del Comune di Mapello, per avere la Corte di merito escluso l'applicazione dell'art. 58.5 del regolamento edilizio del Comune di Mapello, che riproduce testualmente l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, secondo cui la distanza dei fabbricati dai confini di proprietà non può essere inferiore a ml. 5,00, salvo che vi sia una convenzione tra i proprietari ovvero che sussista un'ipotesi di viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti. Nella specie, sostengono i ricorrenti, non solo non vi sarebbe alcuna convenzione tra i proprietari, ma in più la strada privata in questione sarebbe al servizio non solo dell'edificio dei deducenti, ma anche di quello dei proprietari limitrofi Locatelli-Ravasio, sicché sarebbe preclusa l'applicabilità della deroga indicata, che presupporrebbe, appunto, che la strada privata, pur essendo a fondo chiuso, risulti al servizio di un solo edificio e non già di una pluralità di edifici e, segnatamente, della villetta dei coniugi ricorrenti e di quella dei loro vicini. 4.1.- La critica è inammissibile, poiché si appunta avverso una statuizione della sentenza di prime cure e non d'appello, non cogliendo la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Infatti, la sentenza d'appello ha escluso che le distanze prescritte dal regolamento edilizio integrativo dell'art. 873 c.c. siano operanti, in ragione della sussistenza di una strada pubblica o privata ad uso pubblico, e non già per la ricorrenza di una strada privata a fondo cieco a servizio di singoli edifici o insediamenti. 5.- In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto de