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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20341/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa di quella del Tribunale di Genova in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Deduce illogicità della motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico.

La sentenza impugnata spiega infatti adeguatamente (p. 5) la ragione della disposta durata della sospensione della patente.

Durata che, attesa la diversa natura tra la sanzione amministrativa accessoria e la pena, non può essere parametrata su quest'ultima.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore IlJ residente [OSCURATO:PERSONA] DorIitella Ferlranti [OSCURATO:PERSONA] 1027.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova confermativa di quella del Tribunale di Genova in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Deduce illogicità della motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. La sentenza impugnata spiega infatti adeguatamente (p. 5) la ragione della disposta durata della sospensione della patente. Durata che, attesa la diversa natura tra la sanzione amministrativa accessoria e la pena, non può essere parametrata su quest'ultima. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore IlJ residente [OSCURATO:PERSONA] DorIitella Ferlranti [OSCURATO:PERSONA] 1027.
Sentenza Cassazione n. 20341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris