CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 15709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izzo di posta elettronica,come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] d'Assicurazioni S.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso gli indirizzi diposta elettronica, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2118/2025 depositata il03/06/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/12/2025;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;che il quarantunesimo giorno, in data 03/02/2026, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Raia ha depositato espressa rinuncia ricorso, a cui la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] d'Assicurazioni S.A ha prestato adesione;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e che, ai sensi dell’art. 391,Numero registro generale 18431/2025Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 15709/2026Data pubblicazione 22/05/2026quarto comma, c.p.c., non è luogo a provvedere sulle spese del presentegiudizio P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 02/05/2026Il PresidenteLina Rubino