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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 51709/2023

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a seguente ORDINANZA sull'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza-documento della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 35625 del 20/01/2023 (relativi al procedimento R.G.N. 14434/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 2) visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale e che venga disposta la stessa correzione sull'originale del provvedimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su istanza del 30/01/2023 dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha evidenziato gli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza-documento della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 35625 del 20/01/2023 (relativi al procedimento R.G.N. 14434/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 2), in quanto, nonostante la suddetta Associazione, nelle proprie conclusioni, avesse chiesto la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa da essa sostenute ponendo le stesse spese a carico dell'erario, giacché l'Associazione era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i suddetti dispositivo e sentenza-documento avevano omesso di disporre che il pagamento delle spese fosse posto, appunto, a carico dell'erario.

2. Considerato che la liquidazione, nei menzionati dispositivo e sentenza- documento, nella misura di C 3.080,68, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'ammissione della stessa Associazione al patrocinio a spese dello Stato, appare frutto di errori materiali e che, pertanto, occorre procedere alla correzione degli stessi errori nei seguenti sensi: - sostituendo, nel § 5, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «come indicato in dispositivo»; - sostituendo, nel dispositivo, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato».

P.Q.M.

Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 35625 del 2023 di questa Sezione, nonché nella motivazione della predetta sentenza-documento, nei seguenti sensi: - sostituendo, nel § 5, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «come indicato in dispositivo»; - sostituendo, nel dispositivo, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza-documento della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 35625 del 20/01/2023 (relativi al procedimento R.G.N. 14434/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 2) visti gli atti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale e che venga disposta la stessa correzione sull'originale del provvedimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su istanza del 30/01/2023 dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha evidenziato gli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza-documento della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 35625 del 20/01/2023 (relativi al procedimento R.G.N. 14434/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 2), in quanto, nonostante la suddetta Associazione, nelle proprie conclusioni, avesse chiesto la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa da essa sostenute ponendo le stesse spese a carico dell'erario, giacché l'Associazione era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i suddetti dispositivo e sentenza-documento avevano omesso di disporre che il pagamento delle spese fosse posto, appunto, a carico dell'erario. 2. Considerato che la liquidazione, nei menzionati dispositivo e sentenza- documento, nella misura di C 3.080,68, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'ammissione della stessa Associazione al patrocinio a spese dello Stato, appare frutto di errori materiali e che, pertanto, occorre procedere alla correzione degli stessi errori nei seguenti sensi: - sostituendo, nel § 5, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «come indicato in dispositivo»; - sostituendo, nel dispositivo, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato». P.Q.M. Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 35625 del 2023 di questa Sezione, nonché nella motivazione della predetta sentenza-documento, nei seguenti sensi: - sostituendo, nel § 5, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «come indicato in dispositivo»; - sostituendo, nel dispositivo, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello
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