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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2025

Cassazione n. 32772/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/02/2025 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inmmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 27 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen. l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, formulata, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen. e 47 ter Ord. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamini, deducendo, con un unico motivo, a sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 58-quater Ord. pen., nonché la carenza, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di concessione di misura alternativa.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che la dichiarazione di inammissibilità si è fondata sulla presunta, e mai avvenuta, dichiarazione di revoca della misura alternativa precedentemente concessa e sulla mancanza del decorso del termine di tre anni, ai sensi dell’art. 58 quater Ord. pen.

Ciò posto, il ricorrente ha eccepito che la semilibertà precedentemente concessa non è stata revocata, ma è stata dichiarata cessata per motivi oggettivi essendo venuta meno la disponibilità lavorativa, come risulterebbe dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 30 ottobre 2024; di conseguenza, non versandosi in un’ipotesi di revoca, non solo non vi era la necessità di rispettare il termine di cui all’art. 58 quater Ord. pen., ma il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una diversa istruttoria, avendo la difesa avanzato istanza di affidamento in prova ai sensi dell’art. 47 Ord., pen. corredata dalla documentazione a sostegno della richiesta.

In conclusione, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto effettuare l’istruttoria prevista e fissare l’udienza collegiale anziché dichiarare l’inammissibilità dell’istanza. 3.Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2.Il Presidente delTribunale di Sorveglianza di Roma ha fondato la pronuncia di inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare sul rilievo del mancato decorso del termine di tre anni dalla asserita revoca di una precedente misura alternativa, nella specie la semilibertà, che, ad avviso del provvedimento impugnato, sarebbe stata disposta dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con provvedimento del 30 ottobre del 2024.

Si è, quindi, ritenuta operante la disciplina di cui all’art. 58-quater Ord. pen. che, in tema di divieto di concessione dei benefici, per quanto in questa sede rileva, dispone che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma, nei casi, cioè, in cui il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, stabilendo, al comma 3, che, in tale caso, il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. 3.Ciò posto, va rilevato che nella fattispecie, come dedotto dalla difesa, il Tribunale di sorveglianza di Venezia non ha affatto disposto la revoca della misura della semilibertà concessa al ricorrente con provvedimento del 4 ottobre 2023 ma, anzi, ha respinto la richiesta di revoca, dichiarando invece la «cessazione per motivi oggettivi della misura».Tale decisione viene motivata dapprima evidenziando che le trasgressioni del ricorrente al programma di trattamento in semilibertà non sono state di gravità tale determinare la revoca della misura e, poi, rilevando l’oggettivo venir meno delle condizioni per la prosecuzione della misura in quanto, medio tempore, i responsabili dell’associazione presso cui il ricorrente svolgeva l’attività lavorativa non hanno inteso rinnovare il contratto di lavoro scaduto il 24 ottobre 2024.

4. Consegue da quanto rilevato che la cessazione della precedente misura della semilibertà non è avvenuta in conseguenza di un provvedimento di revoca - che ha constatato un grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 – 01; (Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357 - 01) - sicché nella fattispecie non può trovare applicazione il divieto triennale di concessione delle misure alternative, di cui all’art. 58-quater Ord. Pen.

Alla stregua di quanto affermato, pertanto, Il Presidente del Tribunale non avrebbe dovuto procedere secondo il disposto di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc., non risultando l’stanza del ricorrente manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, non operando il divieto triennale di cui all’art. 58-quater, Ord. pen. 5.

Alla luce delle considerazioni esposte si impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma in ordine alle istanze formulate dal ricorrente.

P.Q.M Annulla il decreto impugnato c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inmmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 27 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen. l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, formulata, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen. e 47 ter Ord. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Bergamini, deducendo, con un unico motivo, a sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 58-quater Ord. pen., nonché la carenza, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di concessione di misura alternativa. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che la dichiarazione di inammissibilità si è fondata sulla presunta, e mai avvenuta, dichiarazione di revoca della misura alternativa precedentemente concessa e sulla mancanza del decorso del termine di tre anni, ai sensi dell’art. 58 quater Ord. pen. Ciò posto, il ricorrente ha eccepito che la semilibertà precedentemente concessa non è stata revocata, ma è stata dichiarata cessata per motivi oggettivi essendo venuta meno la disponibilità lavorativa, come risulterebbe dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 30 ottobre 2024; di conseguenza, non versandosi in un’ipotesi di revoca, non solo non vi era la necessità di rispettare il termine di cui all’art. 58 quater Ord. pen., ma il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una diversa istruttoria, avendo la difesa avanzato istanza di affidamento in prova ai sensi dell’art. 47 Ord., pen. corredata dalla documentazione a sostegno della richiesta. In conclusione, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto effettuare l’istruttoria prevista e fissare l’udienza collegiale anziché dichiarare l’inammissibilità dell’istanza. 3.Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2.Il Presidente delTribunale di Sorveglianza di Roma ha fondato la pronuncia di inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare sul rilievo del mancato decorso del termine di tre anni dalla asserita revoca di una precedente misura alternativa, nella specie la semilibertà, che, ad avviso del provvedimento impugnato, sarebbe stata disposta dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con provvedimento del 30 ottobre del 2024. Si è, quindi, ritenuta operante la disciplina di cui all’art. 58-quater Ord. pen. che, in tema di divieto di concessione dei benefici, per quanto in questa sede rileva, dispone che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma, nei casi, cioè, in cui il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, stabilendo, al comma 3, che, in tale caso, il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. 3.Ciò posto, va rilevato che nella fattispecie, come dedotto dalla difesa, il Tribunale di sorveglianza di Venezia non ha affatto disposto la revoca della misura della semilibertà concessa al ricorrente con provvedimento del 4 ottobre 2023 ma, anzi, ha respinto la richiesta di revoca, dichiarando invece la «cessazione per motivi oggettivi della misura».Tale decisione viene motivata dapprima evidenziando che le trasgressioni del ricorrente al programma di trattamento in semilibertà non sono state di gravità tale determinare la revoca della misura e, poi, rilevando l’oggettivo venir meno delle condizioni per la prosecuzione della misura in quanto, medio tempore, i responsabili dell’associazione presso cui il ricorrente svolgeva l’attività lavorativa non hanno inteso rinnovare il contratto di lavoro scaduto il 24 ottobre 2024. 4. Consegue da quanto rilevato che la cessazione della precedente misura della semilibertà non è avvenuta in conseguenza di un provvedimento di revoca - che ha constatato un grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 – 01; (Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357 - 01) - sicché nella fattispecie non può trovare applicazione il divieto triennale di concessione delle misure alternative, di cui all’art. 58-quater Ord. Pen. Alla stregua di quanto affermato, pertanto, Il Presidente del Tribunale non avrebbe dovuto procedere secondo il disposto di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc., non risultando l’stanza del ricorrente manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, non operando il divieto triennale di cui all’art. 58-quater, Ord. pen. 5. Alla luce delle considerazioni esposte si impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma in ordine alle istanze formulate dal ricorrente. P.Q.M Annulla il decreto impugnato c
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