CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleCristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata in relazione al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dellapena in anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 666,00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 28 gennaio 2026 la Corte d’appello di Napoli,in riforma della sentenza emessa il 12 maggio 2022 dal Tribunale di Napoli,appellata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art.491 cod. pen. e rideterminava la pena allo stesso inflitta in relazione al reatoresiduo in anno uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione degli artt. 546,comma 1, lett. e) e 598 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta,osservando che la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado,aveva confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione eaveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art 491 cod. pen., applicandotuttavia la stessa pena inflitta dal giudice di primo grado che aveva ritenuto ilDoria colpevole di entrambi i reati contestati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Dalla lettura delle due sentenze di merito emerge che il Tribunale, inrelazione a entrambi i reati contestati, aveva applicato la pena finale di announo e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, così determinata:pena base, ritenuto più grave il reato di cui all’art. 648 cod. pen., anni due direclusione ed euro 1.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con ilreato di cui all’art. 491 cod. pen. ad anni due di reclusione ed euro 1.500,00,ridotta per il rito alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro1.000.00 di multa.La Corte d’appello, pur assolvendo il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 491 cod.pen., ha inflitto all’imputato la stessa pena applicata dal primo giudice, partendoda una pena base di anni due di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, con ciòincorrendo nella denunciata violazione di legge.In applicazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. la pena deve essererideterminata partendo dalla pena base individuata dal Tribunale, pari ad annidue di reclusione ed euro 1.000,00, e applicando la riduzione di un terzo inragione del rito prescelto; si perviene in tal modo alla pena finale di anno uno emesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa.2. Alla stregua di tali rilievi, pertanto, la sentenza impugnata deve essereannullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essererideterminato in anno uno, mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorioche ridetermina in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 dimulta.Così deciso il 11/06/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]