CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 27663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 758 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 758 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C .F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A18 H501I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53E01 H183R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 802303), in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ro- ma n. 6416/2020,pubblicata in data 29 maggio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 758/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni ha proposto opposi- zione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento notificatale dal locale agente della ri- scossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione), per la somma di € 117.260,24, relativa ad un credito iscritto a ruolo dal Ministero dello Svi- luppo Economico e avente titolo in una polizza fideiussoria emessa dall’intimata a garanzia delle obbligazioni di una so- cietà beneficiaria di un contributo pubblico ai sensi della legge n. 488 del 1992, revocato dall’amministrazione. La compagnia opponente, nel contestare l’efficacia della garanzia fideiussoria prestata, ha altresì chiesto la restituzione delle somme già versate in base alla stessa, a suo dire indebitamente. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma, che, rite- nuta l’inoperatività della garanzia, ha dichiarato inefficace l’intimazione di pagamento ed ha altresì condannato il Ministe- ro intimante a restituire alla compagnia intimata l’importo già versato a tale titolo, pari a € 439.509,99. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di pri- mo grado, ha invece rigettato l’opposizione (ordinando alla compagnia intimata la restituzione delle somme eventualmen- te già riscosse sulla base della sentenza di primo grado). Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]- co. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra ammini- strazione intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. Ric. n. 758/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. L’ente ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 29 maggio 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2014. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi scaduto in data 29 novembre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizioin materia di esecuzione forzata ( ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 –01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 –01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez. 3 , Sentenzan. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. Ric. n. 758/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 3, Sentenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso risulta notificato, a mezzo P.E.C., in data 28 dicem- bre 2020. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. È opportuno precisare in proposito che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della cau- sa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pro- nuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospen- sione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 –01). Si tratta, come appare evidente (e come è stato del resto già affermato da questa Corte: cfr. Cass.,Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13797del 02/05/2022 , Rv. 664648 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinan- zan. 15864 del 17/05/2022 ), dell’aff ermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad in- dividuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabili- tà, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumulo nel me- desimo processo di una controversia soggetta alla sospensio- ne feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensio- ne, all’intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 8113 d el 03/04/2013, Rv. 625644 –01; l’indirizzo è ritenuto valido an- Ric. n. 758/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 che in caso di domande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata ricon- venzionale: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019 , Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad op- posizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più do- mande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo sciogli- mento della connessione, il giudizio resta interamente sottrat- to alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15449del 21/07/2020 , Rv. 658507 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1123del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3542del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01). Secondo gli arresti più sopra richiamati(Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022;n. 15864/2022), deve dunque distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costi- tuendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamen- Ric. n. 758/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 to dell’esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (sog- getta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via au- tonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effet- tivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza pre- valgono esclusivamente nel caso in cui l’esito dell’opposizione esecutiva non comporti l’effettivo esame della domanda ordi- naria. Orbene, nella presente fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioniha contestato il diritto del Ministero dello Svilup- po Economico di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in virtù del credito iscritto a ruolo e posto a base del- la cartella di pagamento opposta, negando l’effettiva sussi- stenza di quel credito e, dunque, la validità della relativa iscri- zione a ruolo; sulla base del medesimo assunto, poiché aveva già parzialmente estinto quel medesimo credito (di cui la car- tella di pagamento aveva ad oggetto esclusivamente l’importo residuo), ha altresì chiesto – previo accoglimento dell’opposizione all’esecuzione – la restituzione della somma già corrisposta, a suo dire indebitamente, così avanzando una domanda consequenzial e all’accoglimento dell’ opposizion e esecutiva proposta in via principale. L’opposizione all’esecuzione (per quanto accolta in primo gra- do) è stata però ritenuta infondata e rigettata dalla corte di appello con la decisione impugnata nella presente sede (es- sendo stata ritenuta operante ed efficace la garanzia), il che ha comportato altresì il conseguente sostanziale assorbimento della domanda di condanna alla restituzione delle somme già corrisposte per il medesimo titolo posto a base dell’iscrizione a ruolo e dell’intimazione oggetto di opposizione (con condanna Ric. n. 758/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 alla eventuale restituzione di quanto già riscosso sulla base della decisione di primo grado riformata). Oggetto effettivo della decisione impugnata nella presente se- de è, quindi, esclusivamente l’opposizione all’esecuzione pro- posta avverso la cartella di pagamento notificata alla debitri- ce: il rigetto di tale opposizione ha determinato l’assorbimento sostanziale della conseguente domanda di ripetizione, la quale era stata avanzata sul presupposto dell’accoglimento dell’opposizione, oltre che sul medesimo fondamento giuridico di quest’ultima e che, pertanto, non è stata effettivamente presa in esame nella decisione impugnata, non essendo stata accolta l’opposizione proposta in via principale. Di conseguenza, in conformità ai principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati in precedenza, non vi è dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall’applicazione del- la normativa in tema di sospensione feriale dei termini proces- suali. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione con- troricorrente, liquidandole in complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debitoed accessori di legge. Ric. n. 758/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa