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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40266/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 26/04/2022 dalla Corte di appello di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; la difesa, avv.

G. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 22 settembre 2021, con sentenza n. 37458 — 21, della pronuncia emessa dalla Corte di appello di Ancona, in data 7 novembre 2019, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate in quella di anni quattro, con conferma nel resto dell'impugnato provvedimento.

1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di amministratore della società P&[OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 18 dicembre 2009, per aver distratto i beni della società o, comunque, le somme di danaro corrispondenti alla vendita di questi, per un totale non inferiore ad euro 203.636,34 e per aver distrutto i libri e le altre scritture contabili della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, irrogando al ricorrente le pene accessorie nella misura fissa di anni dieci.

1.2. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha annullato con rinvio il provvedimento, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con riguardo all'elemento soggettivo del reato e sul trattamento sanzionatorio.

Sul punto, si è rilevato che, alla stregua della fattispecie di bancarotta documentale ritenuta dai giudici di primo grado (la condotta di occultamento o sottrazione dei libri contabili della fallita) la motivazione offerta era contraddittoria.

Tanto, tenuto conto che la Corte territoriale, che pure aveva riconosciuto il mancato rinvenimento dei suddetti libri, aveva ricondotto il fatto alla qualificazione originaria di bancarotta documentale cd. generica, sostenendo che in tal modo si registrerebbe un'incompletezza pressoché totale della contabilità e affermando, conseguentemente, la sufficienza del dolo generico per la sussistenza del reato.

Né è stato reputato sufficiente a neutralizzare i vizi di tale percorso argomentativo il fatto che la sentenza impugnata avesse, comunque, ritenuto la suddetta "incompletezza" funzionale a impedire la ricostruzione delle condotte distrattive, trattandosi di affermazione giudicata apodittica.

La sentenza rescindente, quindi, con limitato riferimento a tale ultimo punto ha annullato la pronuncia di secondo grado, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, reputando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio, da riesaminare da parte del giudice del rinvio, fermo restando che le censure relative alla commisurazione delle pene accessorie dovevano ritenersi comunque fondate, alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

G.

V. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia due vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, in relazione agli artt. 530, comma 1 e 2, 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva, con riferimento al primo profilo, che la Corte di appello in sede di rinvio, ha utilizzato per relationem le medesime argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.Si rileva che, mentre per la bancarotta documentale cd. generica è sufficiente il dolo generico che presuppone un accertamento condotto sui libri e le scritture contabili, quella alternativa prevista dal medesimo art. 216, comma 1, n. 2 seconda parte Legge fall., invece è reato a dolo specifico che richiede necessariamente la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori.

Il reato a dolo generico, poi, come reato di pericolo concreto, sussiste desumendo il dolo dalle modalità della condotta e non solo dal fatto che lo stato delle scritture sia tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari, fatto che costituisce elemento materiale del reato, comune peraltro alla fattispecie di cui all'art. 217 Legge fai!.

Nel caso di specie, sebbene l'imputazione attenga all'irregolare tenuta, quanto all'elemento soggettivo si evoca il dolo specifico di realizzare un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, proprio delle condotte di occultamento e di sottrazione delle scritture contabili.

La Corte di appello di Perugia, dunque, secondo il ricorrente avrebbe risolto la sussistenza dell'elemento materiale attraverso la mera equazione tra omissione dell'annotazione e compromissione complessiva dell'attendibilità delle scritture, in tal modo elaborando una motivazione apodittica.

Frutto di mera asserzione sarebbe, poi, il rilievo assegnato alla particolare diligenza richiesta al curatore per l'accertamento aliunde degli esatti termini dell'operazione.

Anche sotto il profilo soggettivo la sentenza ha sostanzialmente rinunciato all'analisi critica dei motivi di appello, incorrendo in contraddittorietà laddove, al fine di sostanziare il dolo generico, ha fatto ricorso ad una intenzionalità dissimulatoria non coerente, posto che l'imputato, sin da subito, ha dichiarato che la documentazione contabile della società non era in suo possesso per essere stata oggetto di sequestro.

Il ricorrente afferma che tutta la documentazione è stata sequestrata su provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Fermo, mentre il curatore si sarebbe limitato a svolgere ricerche per il reperimento della documentazione presso lo Svad di Ancona.

Si assume che la condotta contestata di tenuta incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta solo quando l'omissione è funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; questa può integrare eventualmente il reato di bancarotta semplice in quanto le due fattispecie criminose si distinguono in relazione al diverso elemento soggettivo che, per il reato di bancarotta semplice, può essere indifferentemente rappresentato dal dolo o dalla colpa.Invece la bancarotta fraudolenta documentale prevede che l'elemento soggettivo sia rappresentato dal dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare carente in tema di qualificazione giuridica avendo affermato la sussistenza della più grave fattispecie in maniera assertiva, ignorando gli elementi distintivi tra la bancarotta fraudolenta documentale e quella semplice, sostenendo la necessità di desumere l'elemento soggettivo dalla consapevolezza e volontà dell'omissione, non indotta da terzi.

La Corte territoriale ha, quindi, automaticamente tratto dal dato oggettivo l'esistenza del dolo, consistente nella coscienza e volontà di tenere le scritture contabili in maniera da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Si osserva, infine, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo dal reato dal solo fatto costituente l'elemento materiale dello stesso e cioè che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari.

In questo caso si tratta di omissione limitata ad una singola operazione che impone di chiarire gli elementi sulla base dei quali l'imputato ha avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolarità nella tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di questa condotta considerato che, in quest'ultimo caso, ricorre l'atteggiamento psicologico diverso e meno grave del reato di bancarotta semplice.

La motivazione della sentenza impugnata fonda il proprio convincimento sulla base della prova documentale acquisita ritenendola idonea a suffragare l'accusa, la condanna tuttavia deve intervenire solo al di là di ogni ragionevole dubbio.

Invece la Corte di appello, che riporta la motivazione della Corte di appello di Ancona, ugualmente viziata, perviene alla decisione trascurando gli elementi a discarico. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità relativamente all'entità della pena.

A parere del ricorrente il procedimento argomentativo quanto alla entità della pena sarebbe illogico perché trascurerebbe elementi di pacifica rilevanza.

Secondo la difesa sono state erroneamente valutate tutte le prove senza alcuna considerazione critica dei fatti sicché la sentenza va annullata.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall'Olio, ha concluso facendo pervenire memoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.

La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

La censura, in sostanza, si concentra sulla differenza tra bancarotta semplice e bancarotta documentale cd. generica, ma non tiene conto che, invece, il giudice di secondo grado, in sede di rinvio, ha preso in considerazione la - diversa - condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili, prendendo atto della scarsa chiarezza del capo di imputazione, ma in tali termini ricostruendo la condotta ascritta all'imputato e motivando, conseguentemente, sul dolo specifico.

È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: - quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede, quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo specifico; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. (prima ipotesi), tuttavia è necessario che la condotta sia sorretta da dolo specifico; occorre, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga, sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992).

Così ricostruiti gli istituti in esame, va rilevato che, nel caso al vaglio, il giudice del rinvio ricostruisce la fattispecie quale bancarotta documentale per occultamento e distruzione, valorizzando, all'uopo, quanto all'elemento materiale del reato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, plurimi fattori, quali la durata della carica di amministratore dalla costituzione dell'ente, la condotta protrattasi dal dicembre 1998 al 18 dicembre 2009, data della dichiarazione di fallimento, l'accertamento che il sequestro operato dalla Guardia di finanza non avesse ad oggetto le scritture contabili mai reperite, nonché l'avvenuta condanna definitiva per bancarotta per distrazione con riferimento al delitto di cui al capo A. Di qui la coerente e non manifestamente illogica conclusione secondo la quale la distruzione o occultamento delle scritture fosse stata attuata in pregiudizio ai creditori, perché platealmente diretta a procurare a sé o ad altri ingiusto profitto, dunque, ravvisata la presenza del dolo specifico, la condanna di primo grado è stata confermata.

Invero, si deve osservare che il complesso di fattori evidenziato dalla Corte di appello (fra cui il significativo carattere assoluto della responsabilità gestionale in capo all'imputato dalla costituzione della società e il carattere totalitario delle scritture non rinvenute, nonostante il provvedimento cautelare) fornisce, secondo la motivazione resa dal giudice del rinvio, una sufficiente base per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, a fronte del quale l'invocazione del ragionevole dubbio non può trovare alcuno spazio.

Del resto si tratta di conclusione in linea con l'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto generico.

Invero, la censura appare soltanto enunciata quanto all'entità della pena irrogata, senza specificare quale parte della motivazione della sentenza resa sul punto sarebbe carente o manifestamente illogica.

Peraltro, il Collegio osserva che il giudice del rinvio ha reso, sul punto, esauriente e lineare motivazione facendo riferimento ai precedenti penali e ha tenuto conto, nel determinare l'entità della pena, dell'intervenuta disapplicazione della recidiva. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 26/04/2022 dalla Corte di appello di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; la difesa, avv. G. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 22 settembre 2021, con sentenza n. 37458 — 21, della pronuncia emessa dalla Corte di appello di Ancona, in data 7 novembre 2019, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate in quella di anni quattro, con conferma nel resto dell'impugnato provvedimento. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena di anni quattro di reclusione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di amministratore della società P&[OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 18 dicembre 2009, per aver distratto i beni della società o, comunque, le somme di danaro corrispondenti alla vendita di questi, per un totale non inferiore ad euro 203.636,34 e per aver distrutto i libri e le altre scritture contabili della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, irrogando al ricorrente le pene accessorie nella misura fissa di anni dieci. 1.2. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha annullato con rinvio il provvedimento, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con riguardo all'elemento soggettivo del reato e sul trattamento sanzionatorio. Sul punto, si è rilevato che, alla stregua della fattispecie di bancarotta documentale ritenuta dai giudici di primo grado (la condotta di occultamento o sottrazione dei libri contabili della fallita) la motivazione offerta era contraddittoria. Tanto, tenuto conto che la Corte territoriale, che pure aveva riconosciuto il mancato rinvenimento dei suddetti libri, aveva ricondotto il fatto alla qualificazione originaria di bancarotta documentale cd. generica, sostenendo che in tal modo si registrerebbe un'incompletezza pressoché totale della contabilità e affermando, conseguentemente, la sufficienza del dolo generico per la sussistenza del reato. Né è stato reputato sufficiente a neutralizzare i vizi di tale percorso argomentativo il fatto che la sentenza impugnata avesse, comunque, ritenuto la suddetta "incompletezza" funzionale a impedire la ricostruzione delle condotte distrattive, trattandosi di affermazione giudicata apodittica. La sentenza rescindente, quindi, con limitato riferimento a tale ultimo punto ha annullato la pronuncia di secondo grado, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, reputando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio, da riesaminare da parte del giudice del rinvio, fermo restando che le censure relative alla commisurazione delle pene accessorie dovevano ritenersi comunque fondate, alla luce della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, avv. G. V. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia due vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, in relazione agli artt. 530, comma 1 e 2, 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si rileva, con riferimento al primo profilo, che la Corte di appello in sede di rinvio, ha utilizzato per relationem le medesime argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.Si rileva che, mentre per la bancarotta documentale cd. generica è sufficiente il dolo generico che presuppone un accertamento condotto sui libri e le scritture contabili, quella alternativa prevista dal medesimo art. 216, comma 1, n. 2 seconda parte Legge fall., invece è reato a dolo specifico che richiede necessariamente la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori. Il reato a dolo generico, poi, come reato di pericolo concreto, sussiste desumendo il dolo dalle modalità della condotta e non solo dal fatto che lo stato delle scritture sia tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari, fatto che costituisce elemento materiale del reato, comune peraltro alla fattispecie di cui all'art. 217 Legge fai!. Nel caso di specie, sebbene l'imputazione attenga all'irregolare tenuta, quanto all'elemento soggettivo si evoca il dolo specifico di realizzare un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, proprio delle condotte di occultamento e di sottrazione delle scritture contabili. La Corte di appello di Perugia, dunque, secondo il ricorrente avrebbe risolto la sussistenza dell'elemento materiale attraverso la mera equazione tra omissione dell'annotazione e compromissione complessiva dell'attendibilità delle scritture, in tal modo elaborando una motivazione apodittica. Frutto di mera asserzione sarebbe, poi, il rilievo assegnato alla particolare diligenza richiesta al curatore per l'accertamento aliunde degli esatti termini dell'operazione. Anche sotto il profilo soggettivo la sentenza ha sostanzialmente rinunciato all'analisi critica dei motivi di appello, incorrendo in contraddittorietà laddove, al fine di sostanziare il dolo generico, ha fatto ricorso ad una intenzionalità dissimulatoria non coerente, posto che l'imputato, sin da subito, ha dichiarato che la documentazione contabile della società non era in suo possesso per essere stata oggetto di sequestro. Il ricorrente afferma che tutta la documentazione è stata sequestrata su provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Fermo, mentre il curatore si sarebbe limitato a svolgere ricerche per il reperimento della documentazione presso lo Svad di Ancona. Si assume che la condotta contestata di tenuta incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta solo quando l'omissione è funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; questa può integrare eventualmente il reato di bancarotta semplice in quanto le due fattispecie criminose si distinguono in relazione al diverso elemento soggettivo che, per il reato di bancarotta semplice, può essere indifferentemente rappresentato dal dolo o dalla colpa.Invece la bancarotta fraudolenta documentale prevede che l'elemento soggettivo sia rappresentato dal dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare carente in tema di qualificazione giuridica avendo affermato la sussistenza della più grave fattispecie in maniera assertiva, ignorando gli elementi distintivi tra la bancarotta fraudolenta documentale e quella semplice, sostenendo la necessità di desumere l'elemento soggettivo dalla consapevolezza e volontà dell'omissione, non indotta da terzi. La Corte territoriale ha, quindi, automaticamente tratto dal dato oggettivo l'esistenza del dolo, consistente nella coscienza e volontà di tenere le scritture contabili in maniera da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Si osserva, infine, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo dal reato dal solo fatto costituente l'elemento materiale dello stesso e cioè che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari. In questo caso si tratta di omissione limitata ad una singola operazione che impone di chiarire gli elementi sulla base dei quali l'imputato ha avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolarità nella tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di questa condotta considerato che, in quest'ultimo caso, ricorre l'atteggiamento psicologico diverso e meno grave del reato di bancarotta semplice. La motivazione della sentenza impugnata fonda il proprio convincimento sulla base della prova documentale acquisita ritenendola idonea a suffragare l'accusa, la condanna tuttavia deve intervenire solo al di là di ogni ragionevole dubbio. Invece la Corte di appello, che riporta la motivazione della Corte di appello di Ancona, ugualmente viziata, perviene alla decisione trascurando gli elementi a discarico. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità relativamente all'entità della pena. A parere del ricorrente il procedimento argomentativo quanto alla entità della pena sarebbe illogico perché trascurerebbe elementi di pacifica rilevanza. Secondo la difesa sono state erroneamente valutate tutte le prove senza alcuna considerazione critica dei fatti sicché la sentenza va annullata.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall'Olio, ha concluso facendo pervenire memoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stante l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La censura, in sostanza, si concentra sulla differenza tra bancarotta semplice e bancarotta documentale cd. generica, ma non tiene conto che, invece, il giudice di secondo grado, in sede di rinvio, ha preso in considerazione la - diversa - condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili, prendendo atto della scarsa chiarezza del capo di imputazione, ma in tali termini ricostruendo la condotta ascritta all'imputato e motivando, conseguentemente, sul dolo specifico. È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: - quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede, quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo specifico; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall. (prima ipotesi), tuttavia è necessario che la condotta sia sorretta da dolo specifico; occorre, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga, sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fall. e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992). Così ricostruiti gli istituti in esame, va rilevato che, nel caso al vaglio, il giudice del rinvio ricostruisce la fattispecie quale bancarotta documentale per occultamento e distruzione, valorizzando, all'uopo, quanto all'elemento materiale del reato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, plurimi fattori, quali la durata della carica di amministratore dalla costituzione dell'ente, la condotta protrattasi dal dicembre 1998 al 18 dicembre 2009, data della dichiarazione di fallimento, l'accertamento che il sequestro operato dalla Guardia di finanza non avesse ad oggetto le scritture contabili mai reperite, nonché l'avvenuta condanna definitiva per bancarotta per distrazione con riferimento al delitto di cui al capo A. Di qui la coerente e non manifestamente illogica conclusione secondo la quale la distruzione o occultamento delle scritture fosse stata attuata in pregiudizio ai creditori, perché platealmente diretta a procurare a sé o ad altri ingiusto profitto, dunque, ravvisata la presenza del dolo specifico, la condanna di primo grado è stata confermata. Invero, si deve osservare che il complesso di fattori evidenziato dalla Corte di appello (fra cui il significativo carattere assoluto della responsabilità gestionale in capo all'imputato dalla costituzione della società e il carattere totalitario delle scritture non rinvenute, nonostante il provvedimento cautelare) fornisce, secondo la motivazione resa dal giudice del rinvio, una sufficiente base per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale, a fronte del quale l'invocazione del ragionevole dubbio non può trovare alcuno spazio. Del resto si tratta di conclusione in linea con l'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto generico. Invero, la censura appare soltanto enunciata quanto all'entità della pena irrogata, senza specificare quale parte della motivazione della sentenza resa sul punto sarebbe carente o manifestamente illogica. Peraltro, il Collegio osserva che il giudice del rinvio ha reso, sul punto, esauriente e lineare motivazione facendo riferimento ai precedenti penali e ha tenuto conto, nel determinare l'entità della pena, dell'intervenuta disapplicazione della recidiva. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico
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