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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 1992

Cassazione n. 22117/2026

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izza Andrea, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/05/1992avverso la sentenza del 16/03/2026 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania, procedendo nei confronti diAndrea Rizza in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., ha dichiarato la propriaincompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Siracusa, ordinando la trasmissione degli2.

Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa,lamentando l’abnormità della suddetta sentenza.Il Tribunale di Catania, procedendo per un reato attribuito alla competenza funzionaledistrettuale e trasmettendo, poi, gli atti non direttamente al Tribunale di Siracusa, ma alrelativo Ufficio requirente, avrebbe determinato un’indebita regressione del procedimento euna stasi processuale non rimediabile.Invero, alla Procura siracusana si presenterebbero solo percorsi operativi contrariall’ordinamento: violare il dictum della pronuncia impugnata, trasmettendo gli atti al PubblicoMinistero distrettuale, ovvero esercitare l’azione penale in difetto di legittimazione.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.2.

Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, aveva stabilito che iltribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propriaincompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte diassise ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco dicui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla cortedi assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenzanon appartenga a un giudice di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudicedell’udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328,comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935-01, che, inmotivazione, in linea con quanto affermato da Corte Cost., sent. n. 104 del 2001, ha chiaritoche, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuovacelebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare ipropri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, epalesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con ilprincipio della ragionevole durata del processo).[OSCURATO:PERSONA] condivide, e intende darvi seguito, la giurisprudenza di legittimità che daquesto insegnamento ha fatto discendere la conclusione per cui deve ritenersi abnorme ilprovvedimento con cui il giudice dibattimentale distrettuale, dinanzi al quale sia statairritualmente disposta la citazione diretta a giudizio per uno dei reati di cui all’art. 51, comma3-quinquies, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimodistretto, dichiari la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli attinon al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 3, n. 664 del18/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289095-01.

Conforme, in tema di reati con udienzapreliminare, Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, Rv. 283596-01).Invero, il provvedimento oggetto di ricorso- non sarebbe altrimenti impugnabile;- determina la regressione del procedimento (prescrivendo un adempimento del tuttosuperfluo, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo);- investe una Procura della Repubblica cui non spetta l’esercizio delle funzioni dipubblico ministero, determinando una stasi del procedimento superabile soltanto con un attoinvalido.3.

In conclusione, deve essere rilevata l’abnormità della sentenza impugnata, nellaparte in cui, dopo aver dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Catania e la competenzadel Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, ha disposto la trasmissione degli attial Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, e non direttamente alTribunale di Siracusa.Da ciò consegue l’annullamento in parte qua.Non vi è ragione per disporre rinvio, dovendosi disporre direttamente la trasmissionedegli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc.pen.La sequenza procedimentale dovrà, dunque, riprendere in funzione della fissazionedella udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izza Andrea, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/05/1992avverso la sentenza del 16/03/2026 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania, procedendo nei confronti diAndrea Rizza in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., ha dichiarato la propriaincompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Siracusa, ordinando la trasmissione degli2. Ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa,lamentando l’abnormità della suddetta sentenza.Il Tribunale di Catania, procedendo per un reato attribuito alla competenza funzionaledistrettuale e trasmettendo, poi, gli atti non direttamente al Tribunale di Siracusa, ma alrelativo Ufficio requirente, avrebbe determinato un’indebita regressione del procedimento euna stasi processuale non rimediabile.Invero, alla Procura siracusana si presenterebbero solo percorsi operativi contrariall’ordinamento: violare il dictum della pronuncia impugnata, trasmettendo gli atti al PubblicoMinistero distrettuale, ovvero esercitare l’azione penale in difetto di legittimazione.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.2. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, aveva stabilito che iltribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propriaincompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte diassise ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco dicui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla cortedi assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenzanon appartenga a un giudice di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudicedell’udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328,comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935-01, che, inmotivazione, in linea con quanto affermato da Corte Cost., sent. n. 104 del 2001, ha chiaritoche, in tale ipotesi, non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuovacelebrazione dell’udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare ipropri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, epalesandosi la ripetizione dell’udienza preliminare come adempimento in contrasto con ilprincipio della ragionevole durata del processo).[OSCURATO:PERSONA] condivide, e intende darvi seguito, la giurisprudenza di legittimità che daquesto insegnamento ha fatto discendere la conclusione per cui deve ritenersi abnorme ilprovvedimento con cui il giudice dibattimentale distrettuale, dinanzi al quale sia statairritualmente disposta la citazione diretta a giudizio per uno dei reati di cui all’art. 51, comma3-quinquies, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimodistretto, dichiari la propria incompetenza per territorio e disponga la trasmissione degli attinon al giudice competente, ma al pubblico ministero presso di esso (Sez. 3, n. 664 del18/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289095-01. Conforme, in tema di reati con udienzapreliminare, Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, Rv. 283596-01).Invero, il provvedimento oggetto di ricorso- non sarebbe altrimenti impugnabile;- determina la regressione del procedimento (prescrivendo un adempimento del tuttosuperfluo, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo);- investe una Procura della Repubblica cui non spetta l’esercizio delle funzioni dipubblico ministero, determinando una stasi del procedimento superabile soltanto con un attoinvalido.3. In conclusione, deve essere rilevata l’abnormità della sentenza impugnata, nellaparte in cui, dopo aver dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Catania e la competenzadel Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, ha disposto la trasmissione degli attial Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, e non direttamente alTribunale di Siracusa.Da ciò consegue l’annullamento in parte qua.Non vi è ragione per disporre rinvio, dovendosi disporre direttamente la trasmissionedegli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc.pen.La sequenza procedimentale dovrà, dunque, riprendere in funzione della fissazionedella udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris