CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2020
Cassazione n. 23928/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SIONE in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO sez. dist. di Latina n. 2075/2020 depositata il 03/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio scaturisce dall’impugnazione di un atto di intimazioneemesso nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) conriferimento a quarantotto cartelle. Il ricorso proposto dal contribuenteNumero registro generale 4980/2021Numero sezionale 5201/2026Numero di raccolta generale 23928/2026Data pubblicazione 23/07/2026davanti alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone veniva respintocon sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio,sez. dist. Latina (hinc: CTR). Quest’ultima, in particolare, con la sentenza2075/2020 depositata in data 03/07/2020 – premesso che il giudizio diappello riguardava le pretese di natura tributaria, con esclusione di quelledi natura previdenziale (nonostante il giudice di prime cure non avessedichiarato il proprio difetto di giurisdizione nel dispositivo) – ha ritenuto, inprimo luogo, che l’Agenzia delle Entrate avesse prodotto documentazionerelativa alla legittimità delle cartelle di pagamento sottese all’atto diintimazione, essendo sufficiente l’esibizione di copia delle relate. Peraltro,ai fini dell’art. 2719 c.c., era necessario il tempestivo ed espressodisconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., non intervenuto nelcaso di specie.In secondo luogo, sono state ritenute corrette le modalità di notificazione,considerato quanto precisato da C. cost. n. 175 del 2018, nel dichiarareinfondate le questioni di illegittimità costituzionale prospettate in relazioneall’art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973.In terzo luogo, la prescrizione, trattandosi di carichi relativi a impostedirette e IVA, è decennale, come confermato anche dalle disposizionicontenute negli artt. 20 d.lgs. n. 112 del 1999 e 8 legge n. 212 del 2000.Sempre con riferimento alla prescrizione, sono intervenuti gli attiinterruttivi, «tenuto conto della notificazione degli avvisi di intimazione dicui alla documentazione prodotta dall’AGENZIA E.-RISCOSSIONE in primogrado, della notifica altresì, quanto a due cartelle di comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria e da ultimo dello stesso avviso diintimazione attinto dall’originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA].»In quarto luogo, non è stata condivisa la doglianza del contribuente relativaalla mancata produzione delle cartelle, dal momento che, con l’intimazione,erano disponibili tutti i riferimenti necessari per individuare an e quantumdella pretesa impositiva.Numero registro generale 4980/2021Numero sezionale 5201/2026Numero di raccolta generale 23928/2026Data pubblicazione 23/07/2026Infine, la CTR ha evidenziato, che il dettaglio del debito contenutonell’intimazione impugnata consentiva la ricostruzione che ha portato alladeterminazione del quantum delle pretese accessorie, considerato ancheche una nota in calce ai prospetti forniva chiarimento in ordine al creditoper interessi e altro.3. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso incassazione con cinque motivi.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsaapplicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 e 5, c.p.c.1.1. Con tale motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 11 d.lgs.n. 546 del 1992, in quanto l’agente della riscossione si sarebbe costituito inprimo grado e in appello mediante un avvocato del libero foro e non tramitel’Avvocatura dello Stato. Anche laddove fosse consentito avvalersi diavvocati esterni in base al protocollo tra l’Agenzia delle entrate –Riscossione e l’Avvocatura dello Stato, è comunque obbligatorio per l’agentedella riscossione rivolgersi a quest’ultima e solo in caso di rifiuto puòrivolgersi ad avvocati esterni.1.2. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.,considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, ai finidella rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a)dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaConvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art.43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera daadottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ovevengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;Numero registro generale 4980/2021Numero sezionale 5201/2026Numero di raccolta generale 23928/2026Data pubblicazione 23/07/2026b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della deliberaprevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 deld.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottatiai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservaticonvenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile adassumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocaturaerariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzionedella fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità (Cass., Sez. U, 19/11/2019, n. 30008; v. anche Cass.,31/10/2024, n. 28199).2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione efalsa applicazione degli artt. 76 e 77 d.P.R. n. 602 del 19734 e delcombinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, primocomma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c.,evidenziando che l’ipoteca non è idonea a interrompere la prescrizione.2.1. Con tale motivo il ricorrente rileva che non risulta depositato nessunpreavviso di iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che non ècomprensibile il riferimento della sentenza impugnata a un atto neppurerichiamato dal ricorrente. A parte quanto appena evidenziato, il ricorrenterileva, poi, in diritto, che tanto l’effetto sospensivo che quello interruttivosono da ricollegare alla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, dicognizione o conservativo o esecutivo. L’iscrizione ipotecaria previstanell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce, tuttavia, un atto con ilquale inizia il giudizio esecutivo.Numero registro generale 4980/2021Numero sezionale 5201/2026Numero di raccolta generale 23928/2026Data pubblicazione 23/07/2026Rileva, quindi, a pag. 14 del ricorso in cassazione che: «l'art. 2943 cit.nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione alcompimento di atti giudiziali si riferisce soltanto ad atti processuali tipici especificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero ladomanda proposta nel corso di un giudizio; in coerenza con tali premesse,deve escludersi l'efficacia interruttiva permanente all'iscrizione ipotecariaex art. 77 del d.P.R. nr. 692 del 1973; all’iscrizione ipotecaria non puòriconoscersi, l'idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei perché privadei connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'art. 2943,comma 4, cod. civ.»3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 116c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943,primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5,c.p.c., posto che l’omesso deposito della copia dell’intimazione dipagamento con l’elencazione delle cartelle che l’atto è finalizzato ainterrompere la prescrizione non è idoneo a produrre tale effetto.3.1. Con tale motivo, in sostanza, il ricorrente lamenta che l’agente dellariscossione ha depositato solo le relate degli atti di intimazione ritenutiinterruttivi della prescrizione. Il mancato deposito delle intimazioni non ha,tuttavia, consentito il riscontro delle cartelle ivi indicate con quellemenzionate nell’atto di intimazione impugnato nel presente giudizio.4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente e sono fondati nei termini di cui in motivazione. Si legge,infatti, nella sentenza impugnata: «Sempre con riferimento alla prescrizioneva confermato l'assunto della parte pubblica circa gli intervenuti tempestividi cui alla documentazione prodotta dall'AGENZIA E. - RISCOSSIONE inprimo grado, della notifica altresì, quanto a due cartelle, di comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria e da ultimo dello stesso avviso diNumero registro generale 4980/2021Numero sezionale 5201/2026Numero di raccolta generale 23928/2026Data pubblicazione 23/07/2026intimazione attinto dall'originario ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Le contestazioni sulpunto del contribuente appaiono generiche e disancorate dalla produzionedell'A.E.RISC.»4.1. In particolare, risulta dirimente, ai fini dell’accoglimento delsecondo motivo la circostanza che solo la produzione dell’avviso di iscrizioneipotecaria avrebbe consentito l’individuazione dei debiti portati nelle cartellee verificare, di conseguenza, in ordine a quali pretese impositive fosse fattal’intimazione di pagamento, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione.Lo stesso è a dirsi, con riferimento alle intimazioni (per le quali il ricorrentelamenta la mancata produzione con il terzo motivo di ricorso), dal momentoche solo il riscontro delle cartelle di pagamento indicate in tali intimazioniavrebbe consentito di individuare, anche in questo caso, su quali preteseimpositive si interrompeva la prescrizione per effetto della formale richiestadi adempimento.4.2. Il giudice di seconde cure si è, invece, concentrato sulle notifichedegli atti di cui il contribuente lamenta la produzione: si tratta di un aspettoindubbiamente dirimente, poiché afferente al carattere recettizio dell’atto(e alla conseguente necessità che sia portato a conoscenza dell’intimatonelle forme di legge, affinché si produca l’effetto interruttivo dellaprescrizione). Al contempo, è stata, tuttavia, trascurata la circostanza chesolo la produzione degli atti interruttivi (e non delle relate di notifica)avrebbe consentito di individuare su quali crediti si andava a produrrel’effetto interruttivo.4.3. In ordine alle censure prospettate con il secondo e il terzo motivodi ricorso si rende, pertanto, necessario un nuovo accertamento da partedel giudice del rinvio.5. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e lafalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2946 c.c. e 2948 c.c.,nonché dell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 5 d.l. n. 953 del 1982,così come modificato dal d.l. n. 2 del 1986, convertito dalla legge n. 60 delNumero registro generale 4980/2021Numero sezionale 5201/2026Numero di raccolta generale 23928/2026Data pubblicazione 23/07/20261986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., sostenendol’avvenuta prescrizione delle cartelle.5.1. Il ricorrente espone, preliminarmente, che le sanzioni ai sensidell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 e gli interessi ai sensi dell’art. 2948 c.c.si prescrivono dopo cinque anni per espressa disposizione di legge.5.2. Rileva, poi, che è pacifico che per i tributi locali operi la prescrizionequinquennale. Inoltre, richiama, in materia di tasse automobilistiche gli artt.5 d.l. n. 953 del 1982 che, a seguito delle modifiche dell’art. 3 d.l. n. 2 del1986, prevede che il recupero delle tasse dovute dal 01/01/1984 per effettodell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relativepenalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cuiavrebbe dovuto essere eseguito il pagamento.La questione si pone, quindi, in relazione al riconoscimento dellaprescrizione breve per i tributi erariali. Sul punto il ricorrente ha richiamatola giurisprudenza di legittimità, a pag. 16-17 del ricorso, ritenendolafavorevole alla tesi della prescrizione quinquennale. A pag. 18 ss. elenca,poi, le cartelle ritenute prescritte.6. Con il quinto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 2948 c.c. e 20 d.lgs. n. 472 del 1997, inragione dell’avvenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.6.1. Con tale motivo, per l’ipotesi, in cui fosse ritenuta fondata la tesidella prescrizione decennale, è stato rilevato che, comunque, deveapplicarsi il termine quinquennale alle sanzioni (art. 20 d.lgs. n. 472 del1997) e agli interessi (art. 2948 c.c.).7. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati insieme, inquanto accomunati dalla questione relativa al termine di prescrizione.7.1. Secondo questa Corte il credito erariale per la riscossione di IRPEF,IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesala mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cuiNumero registro generale 4980/2021Numero sezionale 5201/2026Numero di raccolta generale 23928/2026Data pubblicazione 23/07/2026all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948,comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo inuna prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché ilsingolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove edautonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass.,29/11/2023, n. 33213). Diversamente, è stato affermato che, in caso dinotifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata ingiudicato (circostanza che non risulta allegata nel caso di specie), il terminedi prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazionetributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, cosìcome previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, deld.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.(Cass., 08/03/2022, n. 7486)8. Alla luce di quanto evidenziato deve ritenersi fondato il quinto motivodi ricorso, non emergendo la circostanza che le pretese delle quali è statointimato il pagamento nell’atto impugnato siano state interessate da unasentenza passata in giudicato.8.1. Il quarto motivo è, invece, assorbito dall’accoglimento del secondoe del terzo motivo di ricorso, essendo necessaria la verifica circa gli attiinterruttivi.9. In conclusione, devono essere accolti il secondo, il terzo e il quintomotivo di ricorso, con l’assorbimento del quarto motivo e il rigetto del primomotivo.9.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo, il terzo e quinto motivo di ricorso, dichiaraassorbito il quarto motivo e rigetta il primo motivo;Numero registro generale 4980/2021Numero sezionale 5201/2026Numero di raccolta generale 23928/2026Data pubblicazione 23/07/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]