CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 03520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 novembre 2019 la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2) cod. pen., per avere posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, di due forme di prosciutto del valore di euro centossessanta circa, previamente strappando le placche antitaccheggio, non riuscendo nell'intento per l'intervento di addetti alla sicurezza del supermercato, allertati dal suono delle barriere. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con cui si duole della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione. Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'appello risulta formulato in modo specifico, essendo stato contestata la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., dovendosi tenere conto che il valore della merce oggetto del tentato furto, avvenuto in un supermercato, e commesso in stato di necessità, ben poteva essere ricondotto nei limiti della diminuente, tenendo anche in considerazione la giovane età dell'imputato e la sua ampia confessione Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la corte di cassazione, sottolineando la <specificità e la genericità del ricorso per cassazione, chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il ricorso è fondato. 5. La Corte territoriale, invero, muove da corretti presupposti giuridici, ricordando che l'intervento riformatore di cui all'art. 1 comma 5 della I. 103/2017, con cui si è sostituito il testo dell'art. 581 cod. proc. pen., parametra la specificità dei motivi all'enunciazione specifica dei capi e punti della decisione che si intendono impugnare, delle prove di cui si denuncia l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'erronea valutazione ed all'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni doglianza, involgendo il rapporto fra specificità della motivazione e specificità dei motivi. Del pari la decisione impugnata che ricorda la questione relativa alla definizione del concetto di specificità dei motivi di impugnazione è stato affrontata, prima della riforma, dalle Sezioni Unite Corte che, componendo il precedente contrasto, ne hanno tratteggiato il limite negativo, chiarendo che essi difettano di specificità "quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato." (Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201). 6. Nondimeno, premesse siffatte considerazioni, la sentenza, anziché limitarsi a verificare l'insussistenza dei requisiti di specificità dei motivi proposti con l'appello, ne giudica l'infondatezza sia in fatto, che in diritto. Così in relazione alla censura con cui ci si doleva della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen., ritiene sufficiente ad escluderne la ricorrenza la semplice constatazione che il Tribunale ha definito 'apprezzabile, ancorché non trascendentale' il valore commerciale della merce sottratta (senza peraltro dar conto che siffatta considerazione era espressa in sede di bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.). Del pari, a fronte della richiesta di un più favorevole bilanciamento delle circostanze. ritiene 'congruo' il trattamento sanzionatorio inflitto. Ciò palesa un ragionamento intrinsecamente contraddittorio, posto che vengono ritenuti inammissibili motivi appello cui si risponde nel merito, il che giustifica l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio Cosi deciso il 28/10/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] t Maur4 [OSCURATO:PERSONA] vere