CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 13/11/2023 della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Fermo di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, codice strada (tasso alcolemico pari a 2,10 g/I, in Montappone il 17/3/2018), quel giudice ha rideterminato la pena e confermato nel resto; ritenuto che il ricorrente ha dedotto due motivi (quanto alla verifica della custodia del campione ematico esaminato e al diniego delle generiche), con i quali ha prospettato deduzioni reiterative di quelle oggetto dei motivi di gravame, senza previo, effettivo confronto con le ragioni della decisione censurata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in ogni caso, i giudici del gravame hanno dato congrua risposta alle doglianze veicolate con il gravame, quanto alla rilevanza della procedura. di acquisizione della Prova, anche alla luce della scelta del rito abbreviato (sez. 4, n. 2635 del 27/10/2022, dep. 2023, Giovannetti, in cui si è richiamato il principio per il quale le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt.259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti; cosicché la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 cod. proc. pen.; sez. 6, n. 25383 del 27/5/2010, Galluzzi, Rv. 247825; n. 49114 del 6/10/2022, Muoio, Rv. 284077-01), la doglianza essendo stata correttamente e risolutivamente considerata anche del tutto generica e, quindi, come tale già inammissibile siccome fondata su una mera ipotesi non sostenuta da alcun elemento fattuale; che, con riferimento al diniego delle generiche, poi, consta congrua motivazione che non disvela alcun vizio, avendo i giudici valorizzato elementi riconducibili ai parametri di legge (art. 133, cod. pen.), quali i precedenti penali specifici dell'imputato; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]•dente [OSCURATO:PERSONA] nces a la Ciamp