CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38034/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, quanto al motivo unico proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dallo stesso; rilevato che il riferimento alla sottoposizione dell'imputato alla misura della sorveglianza speciale è elemento validamente utilizzato a sostegno della decisione. Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, quanto al motivo unico proposto da [OSCURATO:PERSONA], che le ragioni di doglianza, in cui la difesa lamenta l'insufficienza della motivazione, risultano essere del tutto generiche ed inconferenti, facendosi riferimento nel ricorso ad una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Considerato cha la Corte di appello ha fornito una congrua e adeguata motivazione in punto di responsabilità dell'imputato e con riferimento al trattamento sanzionatorio, esente dai vizi lamentati nel ricorso. Considerato, quanto al motivo unico proposto da [OSCURATO:PERSONA], attinente alla mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dallo stesso. Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]