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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 25441/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17076-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - GEST S .

P .

A . , la quale ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Provincia, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 16 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 73/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle Acque pubbliche ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti con cui [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA], aveva impugnato il provvedimento della Provincia di Pavia con il quale era stato ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di attuare le misure previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, parte IV, titolo V, quale responsabile della contaminazione del tratto d’alveo del [OSCURATO:PERSONA] posto a valle del primo punto di scarico dell’ex stabilimento produttivo e fino ad un tratto significativo successivo all’ultimo punto di scarico. 2.

Premesso che a seguito di segnalazione di ARPA del 15.12.2006 del superamento dei limiti previsti dalla colonna A della Tab. 1 allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 dei livelli di Zinco nell’acqua, i Comuni di Corano e [OSCURATO:PERSONA] emettevano due ordinanze che, impugnate, erano successivamente annullate dal TSAP per incompetenza dell’autorità emanante con sentenze del 23.2.2012 n.

Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 3 - 28 e 29, la Provincia di Pavia, che aveva già convocato la società interessata per analizzare da un punto di vista tecnico quanto eseguito e quanto ancora da fare, il 28 marzo 2014 emise analogo provvedimento notificato alla società il successivo 2 aprile, con il quale ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] di provvedere in qualità di responsabile della contaminazione all’attuazione delle misure previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, parte IV, titolo V, nel tratto d’alveo del [OSCURATO:PERSONA] posto a valle del primo punto di scarico dell’ex stabilimento produttivo e fino ad un tratto significativo successivo all’ultimo punto di scarico. 3.

Il Tribunale superiore ha ritenuto che l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla società non viziassero se non formalmente l’atto avendo accertato che il contraddittorio si era in fatto instaurato e compiutamente sviluppato, sicché le comunicazioni ex art. 7 e 10 bis della l. 241 del 1990 sarebbero state inutili.

Ha ritenuto inoltre che si dovesse fare applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge a mente del quale i vizi meramente formali non determinano l’illegittimità dell’a tto impugnato.

Inoltre , ha evidenziato che l’oggetto del provvedimento, adottato in esito ad un procedimento partecipato, era determinato essendo ben chiaro alle parti il contenuto in base agli atti che ne avevano determinato l’adozione.

Ha ritenuto adeguata l’istruttoria e la motivazione dell’atto ed ha escluso una violazione del giudicato avendo posto in rilievo che le precedenti ordinanze,poi annullate, erano state ritenute illegittime solo a cagione dell’autorità emanante senza che vi fosse stata alcuna valutazione di merito.

3.1. Nel merito, poi, il TSAP ha accertato l’esistenza del nesso di causalità tra l’attività della società e l’inquinamento accertato, facendo riferimento agli esiti della c.t.u disposta in giudizio , sottolineando che anzi per effetto del tempo trascorso dalla Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 4 - cessazione dell’attività le conseguenze dannose si erano stabilizzate.

Quanto ai livelli di contaminazione, ha poi accertato che i parametri indicati nella tabella A si applicano anche alle aree a destinazione agricola, come quella in oggetto, ed ha confermato infine che gli interventi di manutenzione e sistemazione del corso d’acqua non possono che gravare sulla responsabile dell’inquinamento che deve provvedere alla bonifica e ripristino del territorio ed alla messa in sicurezza operativa e permanente del rio.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia ha resistito con controricorso.

Sia l ’[OSCURATO:PERSONA] s ocietà semplice agricola (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) che il Comune di Voghera, ai quali il ricorso è stato notificato, sono rimasti intimati.

La [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la vi olazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti, degli artt. 2 segg. nonché dell'articolo 21 octies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

La violazione dell'art. 97 Cost . - in particolare, dei principi di buon andamento , di correttezza, di efficienza e di trasparenza dell'agire della pubblica amministrazione- in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c ..

1.1. La società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non infici la legittimità del provvedimento prot. 21279 in data 28.3.2014 e si sostiene che già con la nota prot. 30772/09 del 20.07.2009, a partire dall'incontro tenutosi in data 23 settembre 2009 presso la Provincia di Pavia, si sarebbe instaurato un contradditt orio procedimentale esteso anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; che Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 5 - le ordinanze n. 3/2009 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e n. 5/2009 del Comune di Corana avrebbero avuto medesimo oggetto di quello dei provvedimenti impugnati; che al caso in esame trov i comunque applicazione l'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 in qua nto l'omessa comunicazione del procedimento costituirebbe un vizio meramente formale.

2. il motivo è infondato.

2.1. Va premesso che la comunicazione prescritta dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 costituisce attuazione del principio in forza del quale il procedimento amministrativo, quando è preordinato all'emanazione di provvedimenti che apportano limitazioni agli interessi dei privati, deve essere disciplinato in modo che i cittadini siano messi in grado di esporre le loro ragioni, sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico, prima che sia assunta la determinazione da parte dell'Amministrazione.

Ne segue che, ad eccezione dei procedimenti amministrativi diretti all'emanazione di atti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione e dei procedimenti tributari, il principio di partecipazione ha una portata generale e non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti, da interpretarerigorosamente, e dev'essere attuato sin dall'inizio del procedimento.

La mancata comunicazione può essere giustificata, ai sensi dell'art. 21 octiesdella citata legge, quando l'Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (Cass. Sez.

U 09/08/2018 n. 20680 ) .

Ed allora , in base alla citata disposizione, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è esclusa quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte dell'Amministrazione che il provvedimento non avrebbe Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 6 - potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati, essendo al riguardo sufficiente la mera eccezione dell'Amministrazione o dei controinteressati per consentire la prova che l'intervento partecipativo del privato non avrebbe potuto avere alcuna influenza sul contenuto del provvedimento ( Cass. Sez.

U, 05/04/2012 n. 5445 e 25/06/2009 n. 14878).

In tale contesto non ci si può limitare a denunciare la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione della propria pretesa partecipativa, ma è necessario indicare o allegare gli elementi di fatto o valutativi che, se acquisiti, avrebbero potuto influire sulla decisione finale.

Le garanzie procedimentali non costituiscono infatti un mero rituale formalistico edil difetto di comunicazione è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato(Cass. 24/12/2020 n. 29584).

2.2. Tanto premesso nel caso in esame il Tribunale Superiore ha accertato che, a prescindere dalla avvenuta comunicazione di avvio del procedimento, di fatto la società era stata ripetutamente sollecitata a prendere attivamente parte al procedimento e che , pertanto, il vizio denunciato aveva carattere meramente formale e non aveva determinato alcuna conseguenza sostanziale sul procedimento che si era svolto nel contraddittorio delle parti e sul suo esito.

In tale complessiva situazione d i fatto era onere della società qui ricorrente specificare in che termini la mancata comunicazione formale, iniziale, aveva determinato un pregiudizio e in cosa lo stesso si fosse materialmente concretizzato.Con la sentenza impugnata si è dato conto della effettività e della consistenza della partecipazione dell’attuale società ricorrente la quale , già dal 2009, era perfettamente a conoscenza, del rischio ambientaleche aveva indotto la Provincia ad adottare il provvedimento impugnato.

A maggior conforto si noti che il contenuto del provvedimento oggi impugnato Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 7 - era il medesimo di quello che a suo tempo era stato annullato per essere l’autorità emanante (i Comuni di Corana e di [OSCURATO:PERSONA]) incompetente, appartenendo la competenza alla Provincia di Pavia .

È stato poi accertato in fatto che quest’ultima,nella sua istruttoria , si è avvalsa di documentazione già predisposta nel contraddittorio delle parti e che il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Amministrazione dichiarata competente sulla base di tale documentazione acquisita e di supplemento istruttorio svoltosi non senza coinvolgere la società già parte del precedente procedimento.

3. Con il secondo motivodi ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e dell'art. 277 primo comma c.p.c. (anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 208 del R.D. n. 1775 del 1933); la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’ o messa pronuncia in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..

La ricorrente c hiede la cassazione della sentenza impugnata sul rilievo che il Tribunale non avrebbe pronunciato sulla dedotta violazione dell’art . 244 comma 2 del D.lgs. n. 15 2 del 20 06 per la mancanza di una precisa indicazione, all'interno dell'atto, della tipologia di misure da adottare, nonché dei limiti da rispettare nell'eseguire tali misure, e delle modalità e delle tempistiche con le quali attuare le ridette misure.

4. Il motivo è inammissibile atteso che avverso l' omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 8 - della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie" (cfr. Cass. Sez.

U n. 10/01/2019 n. 488 12/01/2011 n. 505 e già 10/07/2006 n. 15617).

5. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 e della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e la v iolazione dell'art. 191 del TFUE e del principio dell'ordinamento comunitario "chi inquina paga" in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si d educe che erroneamente la sentenza ha ritenuto che il provvedimento prot. 21279 del 28.3.2014 abbia correttamente applicato nel caso di specie i valori limite contenuti nella colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 20 06, riferiti a "Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale " Nel caso di specie, per converso, si sarebbero dovuti applicare i limiti soglia di cui alla colonna B della suddetta Tabella relativamente ai "Siti ad uso commerciale e industriale” e conseguentemente sarebbe stata insussistente la contaminazione e non sar ebbe stata ravvisabile alcuna responsabilità in capo alla società ricorrente.

6. La censura è inammissibile poiché mira ad una non consentita rivisitazione dei fatti come accertati dal Tribunale Superiore con la sentenza impugnata.

6.1. A norma dell’art. 244 citato l e pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti (comma 1) e la provincia, ricevuta la comunicazione e dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 9 - responsabile della potenziale contaminazione a provvedere (comma 2) con ordinanza notificata anche al proprietario del sito (comma 3) . [OSCURATO:PERSONA] della Acque, con accertamento di fatto a lui riservato, ha verificato che, al di là della mera individuazione di dati nella tabella allegata al decreto, posto che per verde pubblico e privato si devono intendere le aree non destinate all’industria”, l’area agricola in oggetto doveva essere ricondotta alla tabella Ain quanto il rio inquinato era destinato all’irrigazione delle colture e d all’allevamento del bestiame delle aziende insediate nel territorio.

Conseguentemente, e condivisibilmente, ha r icordato che in tale contesto lo standard di qualità deve essere quello maggiore previsto nella tabella A avuto riguardo alla necessità di tutelare sia l’ambiente che lasalute di quanti siano potenziali destinatari dei prodotti agricoli.

7. Anche il quarto motivodi ricorso, con il quale è denunciata, sotto un diverso profilo la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art . 244 comma secondo del D. Lgs. n. 152 del 2006 e l a v iolazione dell'art. 191 del TFUE e del principio dell'ordinamento comunitario "chi inquina paga" ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.– è inammissibile.

7.1. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata erroneamente ritiene che sia stata dimostrata la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] nella causazione della (presunta) contaminazione del Rio ponendo così a carico della stessa l'esecuzione degli interventi di risanamento laddove invece la c.t.u. la multifattorialità delle caus e inquinanti.

La rilevazione di metalli pesanti era risultata anche nella stazione n. 5 e n. 6 ed anche le macchine agricole sa rebbero potenzialmente inquinanti .

Ritiene perciò che erroneamente la Provincia nell’emettere il provvedimento non ne avrebbe tenuto conto.

Inoltre, dalla consulenza era emerso che , con riguardo allo Zinco, non risultavano dalla cartiera fanghi da de ink .

La multifattorialità dell’evento dannoso comporterebbe che la società Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 10 - non potrebbe essere chiamata a rispondere del danno provvedendo al ripristino.

7.2. Ancora una volta la censura si risolve in una diversa valutazione dei fatti acquisiti al processo tutti presi in esame dal Tribunale e liberamente apprezzati se nza incorrere nelle violazioni di legge denunciate ove si consideri che la cessazione dell’attività ed il passaggio societario dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. non esonera quest’ultima dalla responsabilità per il danno accertato atteso che la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata anche in relazione a condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento (cfr. [OSCURATO:PERSONA] C.d.S. n. 10 del 2019).

8. Il quinto motivodi ricorso – che investe il capo della decisione con il quale è stata disposta la condanna al pagamento delle spese in favore della Provincia di Pavia e se ne chiede la riforma ex art. 366 c.p.c. per effetto dell’accoglimento delle censure formulate– non può essere accolto stante la conferma, per le ragioni sopra esposte, della sentenza impugnata.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis delcitato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ric. 2022 n. 17076 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 11 - Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17076-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - GEST S . P . A . , la quale ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Provincia, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 16 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 73/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle Acque pubbliche ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti con cui [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA], aveva impugnato il provvedimento della Provincia di Pavia con il quale era stato ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di attuare le misure previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, parte IV, titolo V, quale responsabile della contaminazione del tratto d’alveo del [OSCURATO:PERSONA] posto a valle del primo punto di scarico dell’ex stabilimento produttivo e fino ad un tratto significativo successivo all’ultimo punto di scarico. 2. Premesso che a seguito di segnalazione di ARPA del 15.12.2006 del superamento dei limiti previsti dalla colonna A della Tab. 1 allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 dei livelli di Zinco nell’acqua, i Comuni di Corano e [OSCURATO:PERSONA] emettevano due ordinanze che, impugnate, erano successivamente annullate dal TSAP per incompetenza dell’autorità emanante con sentenze del 23.2.2012 n. Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 3 - 28 e 29, la Provincia di Pavia, che aveva già convocato la società interessata per analizzare da un punto di vista tecnico quanto eseguito e quanto ancora da fare, il 28 marzo 2014 emise analogo provvedimento notificato alla società il successivo 2 aprile, con il quale ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] di provvedere in qualità di responsabile della contaminazione all’attuazione delle misure previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, parte IV, titolo V, nel tratto d’alveo del [OSCURATO:PERSONA] posto a valle del primo punto di scarico dell’ex stabilimento produttivo e fino ad un tratto significativo successivo all’ultimo punto di scarico. 3. Il Tribunale superiore ha ritenuto che l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla società non viziassero se non formalmente l’atto avendo accertato che il contraddittorio si era in fatto instaurato e compiutamente sviluppato, sicché le comunicazioni ex art. 7 e 10 bis della l. 241 del 1990 sarebbero state inutili. Ha ritenuto inoltre che si dovesse fare applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge a mente del quale i vizi meramente formali non determinano l’illegittimità dell’a tto impugnato. Inoltre , ha evidenziato che l’oggetto del provvedimento, adottato in esito ad un procedimento partecipato, era determinato essendo ben chiaro alle parti il contenuto in base agli atti che ne avevano determinato l’adozione. Ha ritenuto adeguata l’istruttoria e la motivazione dell’atto ed ha escluso una violazione del giudicato avendo posto in rilievo che le precedenti ordinanze,poi annullate, erano state ritenute illegittime solo a cagione dell’autorità emanante senza che vi fosse stata alcuna valutazione di merito. 3.1. Nel merito, poi, il TSAP ha accertato l’esistenza del nesso di causalità tra l’attività della società e l’inquinamento accertato, facendo riferimento agli esiti della c.t.u disposta in giudizio , sottolineando che anzi per effetto del tempo trascorso dalla Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 4 - cessazione dell’attività le conseguenze dannose si erano stabilizzate. Quanto ai livelli di contaminazione, ha poi accertato che i parametri indicati nella tabella A si applicano anche alle aree a destinazione agricola, come quella in oggetto, ed ha confermato infine che gli interventi di manutenzione e sistemazione del corso d’acqua non possono che gravare sulla responsabile dell’inquinamento che deve provvedere alla bonifica e ripristino del territorio ed alla messa in sicurezza operativa e permanente del rio. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Pavia ha resistito con controricorso. Sia l ’[OSCURATO:PERSONA] s ocietà semplice agricola (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) che il Comune di Voghera, ai quali il ricorso è stato notificato, sono rimasti intimati. La [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la vi olazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti, degli artt. 2 segg. nonché dell'articolo 21 octies della Legge 7 agosto 1990 n. 241. La violazione dell'art. 97 Cost . - in particolare, dei principi di buon andamento , di correttezza, di efficienza e di trasparenza dell'agire della pubblica amministrazione- in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c .. 1.1. La società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non infici la legittimità del provvedimento prot. 21279 in data 28.3.2014 e si sostiene che già con la nota prot. 30772/09 del 20.07.2009, a partire dall'incontro tenutosi in data 23 settembre 2009 presso la Provincia di Pavia, si sarebbe instaurato un contradditt orio procedimentale esteso anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; che Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 5 - le ordinanze n. 3/2009 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e n. 5/2009 del Comune di Corana avrebbero avuto medesimo oggetto di quello dei provvedimenti impugnati; che al caso in esame trov i comunque applicazione l'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 in qua nto l'omessa comunicazione del procedimento costituirebbe un vizio meramente formale. 2. il motivo è infondato. 2.1. Va premesso che la comunicazione prescritta dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 costituisce attuazione del principio in forza del quale il procedimento amministrativo, quando è preordinato all'emanazione di provvedimenti che apportano limitazioni agli interessi dei privati, deve essere disciplinato in modo che i cittadini siano messi in grado di esporre le loro ragioni, sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico, prima che sia assunta la determinazione da parte dell'Amministrazione. Ne segue che, ad eccezione dei procedimenti amministrativi diretti all'emanazione di atti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione e dei procedimenti tributari, il principio di partecipazione ha una portata generale e non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti, da interpretarerigorosamente, e dev'essere attuato sin dall'inizio del procedimento. La mancata comunicazione può essere giustificata, ai sensi dell'art. 21 octiesdella citata legge, quando l'Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (Cass. Sez. U 09/08/2018 n. 20680 ) . Ed allora , in base alla citata disposizione, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è esclusa quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte dell'Amministrazione che il provvedimento non avrebbe Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 6 - potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati, essendo al riguardo sufficiente la mera eccezione dell'Amministrazione o dei controinteressati per consentire la prova che l'intervento partecipativo del privato non avrebbe potuto avere alcuna influenza sul contenuto del provvedimento ( Cass. Sez. U, 05/04/2012 n. 5445 e 25/06/2009 n. 14878). In tale contesto non ci si può limitare a denunciare la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione della propria pretesa partecipativa, ma è necessario indicare o allegare gli elementi di fatto o valutativi che, se acquisiti, avrebbero potuto influire sulla decisione finale. Le garanzie procedimentali non costituiscono infatti un mero rituale formalistico edil difetto di comunicazione è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato(Cass. 24/12/2020 n. 29584). 2.2. Tanto premesso nel caso in esame il Tribunale Superiore ha accertato che, a prescindere dalla avvenuta comunicazione di avvio del procedimento, di fatto la società era stata ripetutamente sollecitata a prendere attivamente parte al procedimento e che , pertanto, il vizio denunciato aveva carattere meramente formale e non aveva determinato alcuna conseguenza sostanziale sul procedimento che si era svolto nel contraddittorio delle parti e sul suo esito. In tale complessiva situazione d i fatto era onere della società qui ricorrente specificare in che termini la mancata comunicazione formale, iniziale, aveva determinato un pregiudizio e in cosa lo stesso si fosse materialmente concretizzato.Con la sentenza impugnata si è dato conto della effettività e della consistenza della partecipazione dell’attuale società ricorrente la quale , già dal 2009, era perfettamente a conoscenza, del rischio ambientaleche aveva indotto la Provincia ad adottare il provvedimento impugnato. A maggior conforto si noti che il contenuto del provvedimento oggi impugnato Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 7 - era il medesimo di quello che a suo tempo era stato annullato per essere l’autorità emanante (i Comuni di Corana e di [OSCURATO:PERSONA]) incompetente, appartenendo la competenza alla Provincia di Pavia . È stato poi accertato in fatto che quest’ultima,nella sua istruttoria , si è avvalsa di documentazione già predisposta nel contraddittorio delle parti e che il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Amministrazione dichiarata competente sulla base di tale documentazione acquisita e di supplemento istruttorio svoltosi non senza coinvolgere la società già parte del precedente procedimento. 3. Con il secondo motivodi ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e dell'art. 277 primo comma c.p.c. (anche in ragione di quanto previsto dall'articolo 208 del R.D. n. 1775 del 1933); la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’ o messa pronuncia in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. La ricorrente c hiede la cassazione della sentenza impugnata sul rilievo che il Tribunale non avrebbe pronunciato sulla dedotta violazione dell’art . 244 comma 2 del D.lgs. n. 15 2 del 20 06 per la mancanza di una precisa indicazione, all'interno dell'atto, della tipologia di misure da adottare, nonché dei limiti da rispettare nell'eseguire tali misure, e delle modalità e delle tempistiche con le quali attuare le ridette misure. 4. Il motivo è inammissibile atteso che avverso l' omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 8 - della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie" (cfr. Cass. Sez. U n. 10/01/2019 n. 488 12/01/2011 n. 505 e già 10/07/2006 n. 15617). 5. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 e della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e la v iolazione dell'art. 191 del TFUE e del principio dell'ordinamento comunitario "chi inquina paga" in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si d educe che erroneamente la sentenza ha ritenuto che il provvedimento prot. 21279 del 28.3.2014 abbia correttamente applicato nel caso di specie i valori limite contenuti nella colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 20 06, riferiti a "Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale " Nel caso di specie, per converso, si sarebbero dovuti applicare i limiti soglia di cui alla colonna B della suddetta Tabella relativamente ai "Siti ad uso commerciale e industriale” e conseguentemente sarebbe stata insussistente la contaminazione e non sar ebbe stata ravvisabile alcuna responsabilità in capo alla società ricorrente. 6. La censura è inammissibile poiché mira ad una non consentita rivisitazione dei fatti come accertati dal Tribunale Superiore con la sentenza impugnata. 6.1. A norma dell’art. 244 citato l e pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti (comma 1) e la provincia, ricevuta la comunicazione e dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 9 - responsabile della potenziale contaminazione a provvedere (comma 2) con ordinanza notificata anche al proprietario del sito (comma 3) . [OSCURATO:PERSONA] della Acque, con accertamento di fatto a lui riservato, ha verificato che, al di là della mera individuazione di dati nella tabella allegata al decreto, posto che per verde pubblico e privato si devono intendere le aree non destinate all’industria”, l’area agricola in oggetto doveva essere ricondotta alla tabella Ain quanto il rio inquinato era destinato all’irrigazione delle colture e d all’allevamento del bestiame delle aziende insediate nel territorio. Conseguentemente, e condivisibilmente, ha r icordato che in tale contesto lo standard di qualità deve essere quello maggiore previsto nella tabella A avuto riguardo alla necessità di tutelare sia l’ambiente che lasalute di quanti siano potenziali destinatari dei prodotti agricoli. 7. Anche il quarto motivodi ricorso, con il quale è denunciata, sotto un diverso profilo la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art . 244 comma secondo del D. Lgs. n. 152 del 2006 e l a v iolazione dell'art. 191 del TFUE e del principio dell'ordinamento comunitario "chi inquina paga" ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.– è inammissibile. 7.1. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata erroneamente ritiene che sia stata dimostrata la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] nella causazione della (presunta) contaminazione del Rio ponendo così a carico della stessa l'esecuzione degli interventi di risanamento laddove invece la c.t.u. la multifattorialità delle caus e inquinanti. La rilevazione di metalli pesanti era risultata anche nella stazione n. 5 e n. 6 ed anche le macchine agricole sa rebbero potenzialmente inquinanti . Ritiene perciò che erroneamente la Provincia nell’emettere il provvedimento non ne avrebbe tenuto conto. Inoltre, dalla consulenza era emerso che , con riguardo allo Zinco, non risultavano dalla cartiera fanghi da de ink . La multifattorialità dell’evento dannoso comporterebbe che la società Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 10 - non potrebbe essere chiamata a rispondere del danno provvedendo al ripristino. 7.2. Ancora una volta la censura si risolve in una diversa valutazione dei fatti acquisiti al processo tutti presi in esame dal Tribunale e liberamente apprezzati se nza incorrere nelle violazioni di legge denunciate ove si consideri che la cessazione dell’attività ed il passaggio societario dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. non esonera quest’ultima dalla responsabilità per il danno accertato atteso che la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata anche in relazione a condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento (cfr. [OSCURATO:PERSONA] C.d.S. n. 10 del 2019). 8. Il quinto motivodi ricorso – che investe il capo della decisione con il quale è stata disposta la condanna al pagamento delle spese in favore della Provincia di Pavia e se ne chiede la riforma ex art. 366 c.p.c. per effetto dell’accoglimento delle censure formulate– non può essere accolto stante la conferma, per le ragioni sopra esposte, della sentenza impugnata. 9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis delcitato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2022 n. 17076 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 11 - Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presup
Sentenza Cassazione n. 25441/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris