CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 settembre 1936; avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2021, del Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2021, questa Corte di cassazione annullava l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il rigetto dell'istanza di remissione del debito relativo alle spese di giustizia e cli mantenimento in carcere. 2. L'ordinanza originariamente impugnata, secondo quanto rilevato dalla Corte, non aveva operato alcuno specifico apprezzamento della concreta vicenda disciplinare fondante il rigetto della richiesta, della quale nulla veniva riferito, se non la sanzione irrogata. Vicenda che, invece, doveva essere inserita all'interno di "una più generale valutazione del residuo lungo periodo di detenzione, al fine di cogliere l'eventuale peculiare sintongaticità dell'episodio trasgressivo, apparentemente isolato, necessario per contraddire l'indicazione, altrimenti risultante, di regolarità comportamentale complessiva". 3. In sede di rinvio, il magistrato di sorveglianza ha nuovamente respinto l'opposizione, ritenendo che, all'esito di una valutazione complessiva della condotta osservata dal detenuto, non potesse ritenersi sussistente il requisito della regolare condotta, richiesto dalla norma. 4. L'interessato propone nuovamente ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo d'impugnazione, violazione di legge (in relazione all'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115) e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che, fra i fatti rilevati nell'ordinanza impugnata, alcuni non sarebbero idonei a fondare un provvedimento di rigetto (perché relativi a condotte di lieve entità); altri, ed in particolare quelli relativi al rapporto disciplinare del 2015, sarebbero ancora sub iudice, perché specificamente contestati dal detenuto, ed alt -i ancora successivi all'istanza e, quindi, esclusi dalla valutazione. 5. Il primo aprile 2022, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile. È inammissibile nei limiti in cui deduce eventuali vizi di motivazione del provvedimento impugnato, perché, come già ritenuto da questa Corte, alle materie riservate al magistrato di sorveglianza continua ad applicarsi l'art. 71 ter Ord. pen. (che, esplicitamente, limita la ricorribilità per cassazione alle sole ipotesi di violazione di legge); norma, in parte qua, non interessata dalla successiva disciplina introdotta dall'art. 236, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 44321, del 12/11/2008, n. 44321, Araniti, non massimata; Sez. 1, n. 9680 del 23/02/2012, Rv. 252924), relativa alle sole materie di competenza del tribunale di sorveglianza.2. Ciò considerato, il ricorrente deduce in primo luogo che, nella valutazione di regolarità della condotta, non potrebbe tenersi conto delle condotte successive alla formulazione dell'istanza. L'assunto è infondato. In applicazione dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (richiamato dall'art. 6 d.P.R. 115 del 2002), la condotta può considerarsi regolare, quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali. Oggetto del giudizio, quindi, è l'accertamento dell'acquisito "senso di responsabilità e correttezza" da parte del detenuto. Un accertamento che, per esplicita indicazione normativa, il giudice è chiamato a compiere attraverso una valutazione complessiva del comportamento personale osservato dal detenuto nel corso dell'intero periodo di detenzione, ambito cronologico genericamente indicato dalla norma senza alcuna ulteriore indicazione. Cosicché, eventuali condotte assunte dal detenuto nelle more della definizione del relativo procedimento, se rientranti nel periodo di detenzione, anche se successive alla proposizione della domanda, devono essere valutate dal magistrato di sorveglianza ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6 del d.P.R. 115 del 2002. 3. Il ricorrente deduce, inoltre, che i fatti accaduti presso la casa di reclusione di Parma (valutati lievi dalla stessa Direzione della casa di reclusione e dal magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], adito in relazione ad altra istanza di remissione, successivamente accolta) non potrebbero essere ritenuti ostativi rispetto all'accoglimento dell'istanza e che non si sarebbe potuto considerare l'episodio del 2015, del tutto isolato ed ancora sub iudice. Il motivo deve ritenersi infondato. Il magistrato di sorveglianza, nel rigettare nuovamente l'opposizione proposta dal detenuto, si è attenuto a principi fissati da questa Corte con la sentenza in precedenza richiamata (inserendo l'episodio del 2015 all'interno di una complessiva valutazione del comportamento assunto dal detenuto nel corso dell'intero periodo di detenzione) ed ai criteri di valutazione indicati nel richiamato art. 30 ter. L'episodio del 2015 (che, in questa sede, rileva nella sua intrinseca materialità, a prescindere dalla definitività del relativo provvedimento disciplinare) è valutato non solo nella sua isolata gravità, ma unitamente alle condotte del 2012 (oggetto di specifici -apporti disciplinari, ancorché non sfociati in autonome sanzioni), del 201.3 (sfociati in un provvedimento disciplinare ed analoghi a quelli del 2015), agli ulteriori fatti relativi ad un rapporto del 2016 (poi archiviato) e al provvedimento adottato nel 2020 (che, per quanto successivo all'istanza, per come si è detto, deve poter rientrare nel perimetro cronologico di valutazione). L'apprezzamento negativo in ordine alla ritenuta irregolarità della condotta è questione che attiene al merito dell'apprezzamento del magistrato di sorveglianza e non è sindacabile nel giudizio di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 aprile 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Palla CORTE