CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 19613/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso \\ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di appropriazione indebita e furto, unificati dal vincolo della continuazione, posti in essere in danno della società [OSCURATO:PERSONA] nelle date 2 e 11 giugno 2015 . I fatti sono stati ricostruiti nella sentenza di primo grado confermata con il provvedimento oggetto di ricorso nel modo seguente. Con contratto del febbraio 2009 la società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in locazione alcuni locali di sua proprietà alla società "R & B" di cui era amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], il quale vi aveva realizzato una sala bingo; a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione, il proprietario aveva ottenuto il provvedimento di sfratto, eseguito dall'ufficiale giudiziario il 10 giugno 2015; in tale data, avvenuta l'immissione in possesso, il legale rappresentante della società proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], si era accorto che erano stati asportati alcuni componenti dell'impianto di condizionamento dell'aria, già rimossi su ordine dell' Arpa in quanto non conformi alle norme di legge; il giorno seguente, 11 giugno 2015, Caracciolo era stato avvertito da un vigile urbano abitante nei pressi dell'immobile che Molinari era intento a smontare altri elementi esterni di detto impianto; in un locale nella disponibilità del Molinari erano state rinvenute parti dell'impianto che Caracciolo non aveva più trovato. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo, ha dedotto errata applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei delitti di cui all'art. 646 e 624 cod.pen., in luogo di quello di cui all'art. 392 cod. pen. e travisamento della prova documentale rappresentata dal contratto di locazione stipulato dalle parti. Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dai giudici di merito, Molinari aveva asportato alcuni impianti dall'immobile che aveva locato nella legittima convinzione, tratta dal tenore del contratto di locazione il cui contenuto era stato travisato dalla Corte, che detti beni fossero di sua proprietà. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla reiezione della richiesta formulata con l'atto di appello di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n.t 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi sono infondati. 2. Quanto al primo, la censura del ricorrente, secondo la quale la Corte avrebbe rigettato la richiesta di derubricazione dei reati di furto e appropriazione indebita in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base di un travisamento della prova, muove da una non corretta interpretazione di tale ultima nozione. Il travisamento probatorio sussiste, invero, solo se il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256837; n. 5615 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 258432; n. 4060 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438). Con orientamento altrettanto consolidato la Corte ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto. Al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15/6/2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 7/ 4/2007, Ventola, Rv 237588). Nel caso in esame la Corte di Appello di Torino, a fronte della ricostruzione dei fatti non contestata, ha ritenuto che la prova della consapevolezza in capo al ricorrente della altruità dei beni asportati si dovesse ricavare dal tenore letterale del contratto stipulato e sottoscritto dalle parti. In tale contratto era prevista la clausola per cui il conduttore avrebbe potuto espletare a sua cura e spese tutti i lavori di ristrutturazione, riparazione, addizione e miglioramenti che avesse ritenuto necessari per l'uso convenuto e per adeguare l'immobile all'espletamento a norma di legge dell'attività di pubblico gioco e pubblico spettacolo, con la previsione che alla cessazione della locazione quanto effettuato dal conduttore sarebbe rimasto acquisito alla unità immobiliare, dietro il corrispettivo di uno sconto del canone di locazione annuale per tutta la durata del contratto. Secondo i giudici di merito la clausola, stipulata nell'ambito di libera contrattazione e priva di profili vessatori, aveva un significato univoco: l'impianto di condizionamento, sia che lo si voglia qualificare come addizione, sia che lo si voglia qualificare come miglioria, alla cessazione del contratto era acquisito alla proprietà della società locatrice. Ne conseguiva che l'imputato doveva rispondere del reato di appropriazione indebita per aver prelevato, prima dello sfratto, alcune parti dell'impianto e del reato di furto per aver prelevato, dopo lo sfratto, quando già quindi aveva perso la disponibilità dei beni, altre parti dell'impianto. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente non lamenta difformità tra il contenuto della prova e il risultato ad essa attribuito in sentenza, ma si limita a prospettare una differente interpretazione di un documento ed in tal modo investe la Corte di una inammissibile rilettura del compendio probatorio già valutato dai giudici di merito . 3. Quanto al secondo motivo, si ricorda che il giudice del merito, nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). La Corte di Appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i numerosi precedenti penali dell'imputato, la gravità del fatto desunta dalle modalità concrete di realizzazione, l'intensità del dolo (dimostrata dalla protrazione della condotta anche dopo l'intervento dell'ufficiale giudiziario), la significativa capacità a delinquere ed infine l'assenza di qualsivoglia indice di resipiscenza. I giudici hanno, pertanto, adottato una motivazione esaustiva e completa che non presenta profili di incongruità, manifesta illogicità o contraddittorietà, tali da giustificare il sindacato di questa Corte 4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deci