Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 03797/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

so i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12 -ricorrente – CONTRO [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r., rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3presso lo studio, giusta procura speciale in calce al controricorso controriccorente avversola sentenza n. 2389/2019 della [OSCURATO:PERSONA].

Lazio depositata il 16 aprile 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ranieri di [OSCURATO:PERSONA] trasferiva a lla società [OSCURATO:PERSONA] (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un appartamento facente parte del fabbricato sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA].

Con avviso di liquidazione, l'Ufficio rideterminava l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, nella misura proporzionalesul prezzo pattuito, disconoscendo l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (imposizione in misura fissa sugli atti stipulati dal Gruppo europeo di interesse economico), ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur.

Il contraent e impugn ava l'atto impositivo deducendo che la compravendita era soggetta all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4, comma primo, della [OSCURATO:PERSONA], allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, trattandosi di atto stipulato a favore di Geie.

L'adita CTP di Roma accoglievail ricorso e la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, su appello dell'Agenzia delle Entrate, confermavala prima decisione, ritenendo, che nella specie, trattandosi di "atti propri", di cui alla lettera g) dell'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur, non poteva trovare applicazione l'interpretazione più rigorosa fornita dall'Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’Agenzia propon e ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.La contribuente resiste con controricorso e memorie difensive.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 2.Con l’unico motivo, la ricorrent e Agenzia deduc e , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.",la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, lett. g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur (lettera inserita dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 240/91); per avere la Regionale attributo un significato inappropriato alla disposizione citata , non conforme cioè alla ratio del la normativa nazionale e comunitaria, attesa l’assenza di funzionalità dell'atto tassato alla realizzazione degli scopi sociali della persona giuridica qualificata come Geie nel contesto del mercato unico europeo.

Evidenziala ricorrente che la GEIE ha come fine principale quello di sviluppare, anche con la ricerca, l'attività dei suoi membri nei settori dell'acquisto, vendita, permuta e locazione di immobili ad uso abitativo e non, l'attività di costruzione ed edilizia, ivi compreso l'acquisto, vendita, gestione, ristrutturazione e manutenzione di immobili sia urbani che rustici; che il riferimento agli atti propri e non agli atti societari non consente di dubitare che ai trasferimenti a titolo oneroso da parte o in favore delle società siano soggetti ad imposta proporzionale; che l'atto di compravendita riguarda un immobile acquistato dalla GEIE che non può essere considerato atto proprio della società; che la disposizione rubricata è diretta a limitare il trattamento agevolativo agli atti elencati dall'art. 4 della Tariffa, quali le costituzioni, gli aumenti di capitale o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, le fusioni, le scissioni, le trasformazioni.

Con atto del 13 gennaio 2023, la società resistente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022 n.130, con relativo modello F24, ricevuto dall’Agenzia il 15 gennaio 2023; rilevato che il comma 12 del cit. art 5 prescrive che “ P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 15.12.2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12 -ricorrente – CONTRO [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r., rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3presso lo studio, giusta procura speciale in calce al controricorso controriccorente avversola sentenza n. 2389/2019 della [OSCURATO:PERSONA]. Lazio depositata il 16 aprile 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ranieri di [OSCURATO:PERSONA] trasferiva a lla società [OSCURATO:PERSONA] (Gruppo europeo di interesse economico) la proprietà di un appartamento facente parte del fabbricato sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. Con avviso di liquidazione, l'Ufficio rideterminava l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, nella misura proporzionalesul prezzo pattuito, disconoscendo l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (imposizione in misura fissa sugli atti stipulati dal Gruppo europeo di interesse economico), ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur. Il contraent e impugn ava l'atto impositivo deducendo che la compravendita era soggetta all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi della lettera g) dell'art. 4, comma primo, della [OSCURATO:PERSONA], allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, trattandosi di atto stipulato a favore di Geie. L'adita CTP di Roma accoglievail ricorso e la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, su appello dell'Agenzia delle Entrate, confermavala prima decisione, ritenendo, che nella specie, trattandosi di "atti propri", di cui alla lettera g) dell'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur, non poteva trovare applicazione l'interpretazione più rigorosa fornita dall'Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’Agenzia propon e ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.La contribuente resiste con controricorso e memorie difensive. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 2.Con l’unico motivo, la ricorrent e Agenzia deduc e , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.",la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, lett. g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur (lettera inserita dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 240/91); per avere la Regionale attributo un significato inappropriato alla disposizione citata , non conforme cioè alla ratio del la normativa nazionale e comunitaria, attesa l’assenza di funzionalità dell'atto tassato alla realizzazione degli scopi sociali della persona giuridica qualificata come Geie nel contesto del mercato unico europeo. Evidenziala ricorrente che la GEIE ha come fine principale quello di sviluppare, anche con la ricerca, l'attività dei suoi membri nei settori dell'acquisto, vendita, permuta e locazione di immobili ad uso abitativo e non, l'attività di costruzione ed edilizia, ivi compreso l'acquisto, vendita, gestione, ristrutturazione e manutenzione di immobili sia urbani che rustici; che il riferimento agli atti propri e non agli atti societari non consente di dubitare che ai trasferimenti a titolo oneroso da parte o in favore delle società siano soggetti ad imposta proporzionale; che l'atto di compravendita riguarda un immobile acquistato dalla GEIE che non può essere considerato atto proprio della società; che la disposizione rubricata è diretta a limitare il trattamento agevolativo agli atti elencati dall'art. 4 della Tariffa, quali le costituzioni, gli aumenti di capitale o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, le fusioni, le scissioni, le trasformazioni. Con atto del 13 gennaio 2023, la società resistente ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022 n.130, con relativo modello F24, ricevuto dall’Agenzia il 15 gennaio 2023; rilevato che il comma 12 del cit. art 5 prescrive che “ P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 15.12.2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris