CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14825/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRIA il 01/04/1965avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e chiedendo l'annullamentocon rinvio della sentenza impugnata limitatamente al terzo motivo di ricorso diMINERVA [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e il rigetto nel resto.Udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostitutoprocessuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi aimotivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bari, all’esito di trattazionein pubblica udienza, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che aveva dichiarato, entrambi,colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale perdistrazione di cui ai capi A, C e D, così riqualificata la bancarotta preferenziale di cuial capo D, nonché del reato di bancarotta semplice per l'aggravamento del dissestodi cui al capo E, e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di violazione degliobblighi del fallito (articoli 16, comma 3, 220 L.F.) di cui al capo B - ha dichiaratonon doversi procedere in ordine al reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e a MinervaMario al capo E perché estinto per intervenuta prescrizione, nonché dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reato dicui al capo B perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi tre di reclusione; confermando nelresto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramiteil comune difensore di fiducia, attraverso due distinti atti di ricorso, che deduconogli identici tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp.2.1.Col primo motivo deducono che la motivazione risulta omessa e/o illogicain ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216,comma 1, n. 2 L.F., di cui al capo A dell'imputazione. Segnatamente ai Minervaveniva contestato di avere nelle rispettive qualità, di legale rappresentante,[OSCURATO:PERSONA], e di consigliere di amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani del 15 ottobre 2014, tenuto lescritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione delmovimento degli affari. La Corte di appello, aderendo al ragionamento operato dalprimo giudice, si limitava a ribadire come la contestazione mossa al capo Adell'imputazione fosse tout court integrata in guisa della mancata consegna dellescritture contabili da parte dei soci amministratori al curatore fallimentare, tale darendere difficoltosa la ricostruzione del volume d'affari complessivo della società.Tanto, pure a fronte delle specifiche doglianze enunciate con l'atto di appello. Inparticolare, la sentenza impugnata non si confronta con quanto dedotto conmemoria difensiva ex art. 121 del codice di rito.2.2.Col secondo motivo deducono che la motivazione risulta omessa e/oillogica in ordine all’assenza dell’elemento materiale del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale di cui ai capi C e D dell’imputazione, come dedotta coimotivi di appello.2.3.Col terzo motivo deducono che la motivazione risulta omessa in ordine allaspecifica doglianza formulata col motivo d'appello circa il riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F. ravvisabile alla luce deldanno patrimoniale di speciale tenuità cagionato dagli imputati.3. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.1.1.Essi, nel loro complesso, si dolgono delle evidenti carenze argomentativeche affliggono la sentenza impugnata. Questa si è limitata a riportarsi alle ragionigiustificatrici poste a fondamento della decisione di condanna senza operareun’effettiva valutazione dei motivi di appello coi quali si erano sollevate diversequestioni, sia in fatto che, di riflesso, in diritto, che avrebbero meritato una rispostaspecifica, rimasta del tutto insufficiente nel caso di specie.Si ritengono, in buona sostanza, superati i limiti della motivazione perrelationem consentita al giudice dell’impugnazione a determinate condizioni.La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale, invero, è daconsiderare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, aun legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispettoall'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) forniscala dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delleragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti conla sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nelprovvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile,quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà divalutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, dicontrollo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (cfr. Sez. Un., n. 17 del21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; v. altresì Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007,dep. 28/01/2008, Benincasa, Rv. 238674, Sez. 2, Sentenza n. 55199 del29/05/2018, Rv. 274252 – 01). Secondo l'indirizzo qui condiviso, dunque, non puòritenersi sufficiente il mero richiamo all'altro provvedimento, ma è necessario che ilgiudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato “perrelationem” e, dunque, dimostri di non avere immotivatamente aderito alprecedente provvedimento, di cui è tenuto a lasciare traccia visibile nelprovvedimento.Nel caso di specie, come si dirà, tale tipo di valutazione non emerge, difettanoin particolare i requisiti di cui ai punti 1 e 2.Non solo, a ben vedere, nel caso in esame, si sono proprio ignorati molti degliargomenti svolti in appello, e tale carenza valutativa si riscontra anche rispetto aquegli argomenti che avevano sollevato questioni in parte affrontate in primogrado, ma che meritavano una nuova ponderazione alla luce dei contenuti dellecensure proposte.La sentenza impugnata, in quanto adesiva alla decisione di primo grado, deveritenersi viziata per carenza di motivazione, ponendosi fuori dal pur legittimoambito del ricorso alla motivazione “per relationem”, essendosi in buona sostanzalimitata a riprodurre o a richiamare, per stralci, la decisione confermata,dichiarando in termini alquanto stereotipati di aderirvi, senza dare conto deglispecifici motivi di impugnazione che censuravano in modo puntuale le soluzioniadottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare in maniera adeguatasull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 48428 in data8/10/2014, dep. 21/11/2014, Barone e altri, Rv. 261248; Sez. 6, n. 6221 del20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli,Rv. 254102).1.2. Innanzitutto, la difesa aveva fatto emergere, con l'atto di appello, lacircostanza secondo cui non sussistesse, ovvero non fosse emersa nel corso delprocedimento, la prova della coscienza e volontà dei ricorrenti di omettere etenere in maniera infedele le scritture contabili obbligatorie della società fallita.Essi avrebbero al più tenuto – assume(va) la difesa - le scritture nella propriadisponibilità in maniera certamente confusa e non corretta, dunque con unal capo A in quello di bancarotta semplice ex art. 217 L.F.Il giudice di secondo grado - pure a fronte degli specifici, dettagliati, motivi diappello, che, da un lato eccepivano, l’assenza di prova del dolo specifico richiestoper la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, e,dall’altro, in ogni caso, l’assenza del dolo della bancarotta fraudolenta documentalecd. generica, instando per la riqualificazione del fatto in bancarotta semplicedocumentale - offre una motivazione inconferente ritenendo le doglianze difensivemere formule di stile.E ciò balza ancor più evidente se si considera che la sentenza di primo grado,richiamata in quella di appello, non aveva con chiarezza neppure precisato qualedelle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale dovesse ritenersiintegrata nel caso di specie, avendo fatto riferimento ad entrambe le condotte dibancarotta fraudolenta documentale contemplate nell’art. 216, comma 1, n. 2, l.f.sia a quella di sottrazione che a quella di tenuta irregolare, e ad entrambi glielementi soggettivi del dolo specifico e del dolo generico, rispettivamente riferibilialle due fattispecie.Per tale motivo risulta evidente il vizio di motivazione, avendo la Corteterritoriale adottato la tecnica della cd. motivazione per relationem, a confermadella sentenza di primo grado, senza confrontarsi in maniera compiuta con quantospecificamente dedotto con i primi due motivi di appello, ritenendo gli argomentidifensivi – a fronte delle numerose omissioni degli organi rappresentativi odierniimputati – privi di rilievo, limitandosi, essi, ad ammettere solo “un disordinecontabile” e una “non corretta gestione documentale”, formule piuttosto ambigueper indicare le carenze e le omissioni degli imputati. Omissioni che per il loronumero, la loro gravità e rilevanza – conclude la sentenza impugnata - nonconsentivano di inquadrare e ricostruire il volume di affari, tenuto anche conto dellealterazioni e falsificazioni dei dati emersi.In particolare – prosegue la Corte di appello - non è mai stato possibilericostruire il quadro attendibile delle rimanenze di magazzino. Ciò nonostante, laCorte di merito conferma la sussistenza del reato di bancarotta patrimonialedistrattiva, che aveva tratto la prova della distrazione delle rimanenze – come fattorilevare dalla difesa coi motivi di appello - proprio dai dati contabili ritenuti nonE, quanto ai pagamenti che gli imputati hanno proceduto ad effettuare inproprio favore quale restituzione di somme versate come finanziamenti, la Corte dimerito si limita ad affermare che gli stessi sono in tal modo incorsi, a ridosso delladichiarazione di fallimento, nella commissione del reato di bancarotta preferenzialecome originariamente contestata al capo D, sebbene il primo giudice avesseritenuto quei medesimi pagamenti come distrattivi e non come preferenziali.Evidente è il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte di merito anche in talcaso, ritenendo di superare i rilievi esposti dalla difesa con l’atto di appelloragioni per le quali si dovessero disattendere gli argomenti difensivi e si dovessegiungere a ravvisare la diversa fattispecie della bancarotta preferenziale.Quanto poi ai rilievi difensivi relativi alla distrazione degli altri beni oggettod’imputazione e alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante del dannopatrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma 3, l.f., la sentenzaimpugnata tace del tutto. Non potendosi certamente ritenere una risposta quellasecondo cui “[l]a testi difensiva circa la motivazione della distrazione (a questopunto pacificamente ammessa) con un'estorsione compiuta da tali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non ha pregio in quanto vi è una pacifica ed insormontabile discrasia suitempi, essendo il reato contestato nel 2008 e le condotte distrattive, per sommediverse, avvenute nel 2013”. Laddove gli appellanti avevano speso diversiargomenti a fondamento della contestata sussistenza della distrazione degliimmobili che avrebbero comunque meritato una risposta da parte della Corte dimerito (anche in punto di sussistenza, o meno, del danno di speciale tenuità).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diBari. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di appello di Bari.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]