CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 42993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto della dichiarazioni confes.;sorie in merito alla destinazione anche solo parziale allo spaccio; Ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. si deve ribadire che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la relativa normativa era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. peri. né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782); rilevato che nel caso di specie il motivo dedotto in appello atteneva solamente ad una riduzione della pena, peraltro accordata dalla Corte di merito, con conseguente genericità del motivo che censura una omessa valutazione rispetto ad una questione che non risulta essere stata neppure dedotta in appello; Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore I