CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 03686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Brindisi, pronunciando in sede di rinvio, confermava il sequestro preventivo di un terreno sito in Brindisi, [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che l'acquisto dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] integrasse il reato di autoriciclaggio. La decisione interveniva a seguito di un primo annullamento disposto da questa Corte - con sentenza resa da Sez.2, n.25355 del 1/6/2021 - secondo cui «è assorbente rilevare che l'autoriciclaggio viene configurato con riguardo al suolo, che tuttavia non è menzionato nell'editto accusatorio. In tal modo il Tribunale del riesame - quanto all'autoriciclaggio - ha delineato il fumus commissi delicti in modo non rispondente all'accusa, che, pur a non trascurare che essa è ancora fluida, in ragione della fase delle indagini, prende però in considerazione beni diversi dal suolo, oggetto della procedura esecutiva, cosi che rispetto ad essa la ricostruzione effettuata dal Collegio del merito concretizza una immutatio non consentita». 2. Sulla scorta di tale decisione ed essendo il Tribunale chiamato a conformarsi al principio per cui il sequestro non poteva essere disposto per beni diversi da quelli indicati nell'imputazione, nel giudizio di rinvio è stato chiarito come, sia pur con una diversa e più generica indicazione, l'oggetto del reato era esattamente il terreno sito in Brindisi, [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, infatti, l'ordinanza impugnata sottolineava come l'autoriciclaggio sarebbe stato realizzato impiegando il corrispettivo di un contratto preliminare di compravendita, al fine di versare il prezzo di acquisto di un bene all'asta, indicato genericamente come "Lotto unico" nell'imputazione. Tale "lotto unico" tuttavia, risultava costituito proprio dal terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], sicché, non ravvisandosi la dedotta diversità tra bene indicato nell'imputazione e bene sottoposto a sequestro, il tribunale confermava nuovamente il provvedimento cautelare. 3. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento all'insussistenza del fumus commissi delicti, nonché per violazione dell'art. 627, comma 3 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il Tribunale del riesame non si sarebbe attenuto al principio affermato dalla sentenza rescindente, essendosi limitato a ribadire le argomentazioni già poste a fondamento della prima ordinanza cautelare annullata. Inoltre, pur a fronte della carente motivazione riscontrata nella sentenza di annullamento con riguardo alla ricostruzione della vicenda, alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del bene, il Tribunale avrebbe confermato l'ordinanza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In primo luogo deve rilevarsi l'inammissibilità delle censure concernenti il fumus commissi delicti, posto che su tale aspetto la Cassazione - pur formulando rilievi critici - non ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Del resto, trattandosi di questioni attinenti essenzialmente all'aspetto motivazionale, non potevano neppure essere dedotte con il ricorso per cassazione, che non può essere proposto per vizio di motivazione nelle impugnazioni cautelari reali. 2.1 Infondata è anche la doglianza relativa all'aspetto oggetto dell'annullamento con rinvio, riguardante la ricomprensione o meno del terreno tra i beni indicati nell'imputazione come oggetto di autoriciclaggio. Invero, il Tribunale del riesame ha chiarito come solo apparentemente il terreno in esame non fosse indicato nell'imputazione, contenendo quest'uitima una indicazione più generica, ma ugualmente idonea ad indicare con certezza il bene acquistato con il denaro di cui si intendeva occultare la provenienza. 2.2. Per comprende la vicenda occorre premettere che, secondo la tesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il fittizio proprietario di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni, in realtà di proprietà del padre; il suddetto terreno sarebbe stato promesso in vendita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], dietro il versamento della somma di €40.000, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impiegato per il l'acquisto all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva n. 17/2012 presso il Tribunale di Brindisi, del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA]. Ha chiarito il Tribunale del riesame come nel capo di imputazione, anziché indicarsi specificamente il terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimento al "Lotto unico" oggetto della procedura esecutiva n. 12/2012, lotto costituito proprio dal suddetto terreno. A fronte di tale chiarimento, quindi, viene meno il vizio evidenziato nella sentenza di annullamento, concernente la presunta diversità tra bene sequestrato ed il cespite indicato nell'imputazione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 gennaio 2022. Il Consigliere esten