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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 18013/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiserkite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 324 cod. proc. pen., in accoglimento parziale della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 13 aprile 2021, avente ad oggetto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,. e il relativo complesso aziendale, ha escluso in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui al capo 9) dell'incolpazione la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., confermando nel resto il decreto impugnato.

Osserva l'ordinanza impugnata come sia correttamente motivata l'ordinanza del G.i.p., sussistendo senza dubbio nel caso in esame sia il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all' art. 512 bis cod. pen., sia il periculum in mora.

Con riferimento al primo profilo, premette il Tribunale che con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale (in composizione parzialmente diversa), decidendo in ordine alla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, è stata affermata la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine al suddetto delitto, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen.

Quanto al secondo profilo, osserva l'ordinanza de qua che, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca; e che è pertanto legittimo il sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] e del relativo complesso aziendale, ivi compreso l'immobile di via [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di beni suscettibili di confisca in quanto cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., la cui disponibilità in capo agli indagati potrebbe inoltre senza dubbio aggravare e protrarre le conseguenze del reato.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione il difensore lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., sia pure nell'ottica del fumus commissi delicti.Si duole che l'ordinanza affronti quest'ultimo profilo, e con esso la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico che anima la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen., solo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], omettendone ogni valutazione con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], nonostante il suddetto articolo richieda che tutti i concorrenti debbano agire con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.

Rileva la difesa che il Tribunale, pur dando atto dell'acquisto delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in data 17 ottobre 2018 dall'alienante [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], non offre alcuna argomentazione circa la consapevolezza di quest'ultimo circa il fine elusivo richiesto dalla suddetta norma.

E ciò nonostante il trasferimento dell'azienda sia avvenuto in epoca successiva rispetto all'assunzione formale di [OSCURATO:PERSONA] da parte della società, con cui, secondo la stessa ordinanza impugnata, si sarebbe voluta sanare una situazione di fatto che lo vedeva gestire l'azienda in assenza di alcun titolo o ruolo ufficiale.

Mentre la richiamata cessione formale da parte di [OSCURATO:PERSONA] del 50 % delle quote sociali a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, a contrario, secondo il difensore, sintomatica dell'insussistenza in capo al ricorrente del summenzionato fine elusivo.

2.2. Col secondo motivo di impugnazione, la difesa invoca violazione di legge per assenza o comunque apparenza motivazionale in relazione al periculum in mora della res sottoposta al vincolo del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Il difensore rileva che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., del tutto manchevole è la presunzione di pericolosità che il legislatore pone per le res oggetto di confisca obbligatoria, sicchè il Tribunale del riesame avrebbe dovuto argomentare, altresì, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico di derivazione con il reato, onde valutarne il pericolo scaturente dalla libera disponibilità delle stesse.

Senza, invero, limitarsi, come ha fatto, all'utilizzo di formule di stile.

Sottolinea come detto rigore argomentativo sia richiesto, da ultimo, dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36959/2021).

Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso, mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va preliminarmente osservato come, in subiecta materia, il ricorso per cassazione sia limitato alla denuncia di eventuali violazioni di legge (vedi art. 325, comma 1 cod. proc. pen.), per cui non possono essere censurati in questa sede né vizi di motivazione, né profili ricostruttivi in fatto.

3. Orbene, ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamentando formalmente violazione di legge e carenza di motivazione, contesta la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del riesame (ed ancor prima dal G.i.p.), secondo cui [OSCURATO:PERSONA] risulta subentrato a [OSCURATO:PERSONA] come intestatario fittizie della società oggetto di sequestro, gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA] ruso.

E ciò muovendo dall'erronea premessa del mancato approfondimento del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Invero, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan dei Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).L'ordinanza impugnata (p. 5-8) evidenzia che: - molteplici sono le conversazioni intercettate da cui emerge il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di reale dominus della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sin dai tempi della sua costituzione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2014 e poi successivamente all'acquisto ad opera di [OSCURATO:PERSONA] delle quote di tale società nell'ottobre 2018, allorquando [OSCURATO:PERSONA] risultava dipendente (con formale assunzione da febbraio 2018), di detta società; - inoltre, l'avvenuta "regolarizzazione" della posizione di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la formale cessione a quest'ultimo da parte di [OSCURATO:PERSONA] del 50 % delle quote sociali, avvenuta il 30 luglio 2019, peraltro con una scrittura privata mai inviata alla Agenzia delle Entrate e non risultante dalle visure camerali, «lungi dall'inficiare il grave quadro indiziario, lo conferma, apparendo un espediente per regolarizzare ex post il ruolo di dominus svolto negli anni precedenti dal [OSCURATO:PERSONA]».

Tale ricostruzione rende indubbio che [OSCURATO:PERSONA] - a prescindere dalla pur chiara esistenza di un dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA], come ampiamente argomentato dall'ordinanza impugnata e non contestato dal ricorrente - fosse quantomeno a conoscenza di un intento elusivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'attribuirgli - il 17 ottobre 2018 - la fittizia titolarità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e nel collocarsi lo stesso quale mero dipendente.

E valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza del fumus commissi delitti giustificativo della misura cautelare reale.

Con essa il motivo di ricorso non si confronta se non nei termini assolutamente infondati, aspecifici e non consentiti sopra evidenziati.

E trascura che in tema di misure cautelari reali non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest'ultimo, la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva.

Si veda Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999 - dep. 21/12/1999, P.M. in proc.

Coppola ed altri, Rv. 215089, secondo cui in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l'imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo, la Corte ha precisato che la preminente indagine del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti presupposti, mentre l'elemento subbiettivo del reato - che emerga "ictu oculi" in modo macroscopico ed evidente - può essere preso in considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato).

Si veda, inoltre, Sez. 2, n. 22207 del 29/04/2014 - dep. 29/05/2014, Ianì e altri, Rv. 259758, secondo cui in tema di sequestro preventivo, la valutazione di insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purchè l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (fattispecie in cui la Corte ha escluso che una sentenza di annullamento senza rinvio, dalla cui motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l'affermazione di insussistenza del "fumus commissi delicti").

4. Infondato è, infine, il secondo motivo di ricorso alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata sopra riportata e alla luce, altresì, dei principi di cui alla pronuncia - richiamata dalla difesa sia nel ricorso che in sede di conclusioni - Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848.

La stessa, invero, ha affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).

E' indubbio che, nel caso in esame, la misura ablativa, come, seppure in modo conciso, evidenziato dall'ordinanza impugnata, è ampiamente giustificata dalla concreta possibilità, in sua assenza, di una dispersione di beni nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ancorché nella formale disponibilità dell'odierno ricorrente.

Trattandosi, in realtà, come sottolineato dall'Avvocato Generale nella sua analitica requisitoria, di un periculum in re ipsa collegato ad un trasferimento fraudolento finalizzato a rendere difficoltosa la riconducibilità dell'impresa all'effettivo titolare, del quale (attesa comunque la natura di reato istantaneo) potrebbero, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aggravarsi le conseguenze (si veda al riguardo anche Sez. 5, n. 20093 del 31/10/2014, dep. 2015, Bonetti, Rv. 263832, che seppure con specifico riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, evidenzia come costituisca profitto del reato in oggetto l'oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest'ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento).

5. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiserkite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 324 cod. proc. pen., in accoglimento parziale della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 13 aprile 2021, avente ad oggetto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,. e il relativo complesso aziendale, ha escluso in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. di cui al capo 9) dell'incolpazione la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., confermando nel resto il decreto impugnato. Osserva l'ordinanza impugnata come sia correttamente motivata l'ordinanza del G.i.p., sussistendo senza dubbio nel caso in esame sia il fumus commissi delicti in relazione al reato di cui all' art. 512 bis cod. pen., sia il periculum in mora. Con riferimento al primo profilo, premette il Tribunale che con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale (in composizione parzialmente diversa), decidendo in ordine alla richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, è stata affermata la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine al suddetto delitto, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen. Quanto al secondo profilo, osserva l'ordinanza de qua che, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca; e che è pertanto legittimo il sequestro preventivo della società [OSCURATO:PERSONA] e del relativo complesso aziendale, ivi compreso l'immobile di via [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di beni suscettibili di confisca in quanto cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., la cui disponibilità in capo agli indagati potrebbe inoltre senza dubbio aggravare e protrarre le conseguenze del reato. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il difensore lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., sia pure nell'ottica del fumus commissi delicti.Si duole che l'ordinanza affronti quest'ultimo profilo, e con esso la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico che anima la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen., solo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], omettendone ogni valutazione con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], nonostante il suddetto articolo richieda che tutti i concorrenti debbano agire con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. Rileva la difesa che il Tribunale, pur dando atto dell'acquisto delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in data 17 ottobre 2018 dall'alienante [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], non offre alcuna argomentazione circa la consapevolezza di quest'ultimo circa il fine elusivo richiesto dalla suddetta norma. E ciò nonostante il trasferimento dell'azienda sia avvenuto in epoca successiva rispetto all'assunzione formale di [OSCURATO:PERSONA] da parte della società, con cui, secondo la stessa ordinanza impugnata, si sarebbe voluta sanare una situazione di fatto che lo vedeva gestire l'azienda in assenza di alcun titolo o ruolo ufficiale. Mentre la richiamata cessione formale da parte di [OSCURATO:PERSONA] del 50 % delle quote sociali a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, a contrario, secondo il difensore, sintomatica dell'insussistenza in capo al ricorrente del summenzionato fine elusivo. 2.2. Col secondo motivo di impugnazione, la difesa invoca violazione di legge per assenza o comunque apparenza motivazionale in relazione al periculum in mora della res sottoposta al vincolo del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore rileva che, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., del tutto manchevole è la presunzione di pericolosità che il legislatore pone per le res oggetto di confisca obbligatoria, sicchè il Tribunale del riesame avrebbe dovuto argomentare, altresì, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico di derivazione con il reato, onde valutarne il pericolo scaturente dalla libera disponibilità delle stesse. Senza, invero, limitarsi, come ha fatto, all'utilizzo di formule di stile. Sottolinea come detto rigore argomentativo sia richiesto, da ultimo, dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36959/2021). Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso, mentre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente osservato come, in subiecta materia, il ricorso per cassazione sia limitato alla denuncia di eventuali violazioni di legge (vedi art. 325, comma 1 cod. proc. pen.), per cui non possono essere censurati in questa sede né vizi di motivazione, né profili ricostruttivi in fatto. 3. Orbene, ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamentando formalmente violazione di legge e carenza di motivazione, contesta la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del riesame (ed ancor prima dal G.i.p.), secondo cui [OSCURATO:PERSONA] risulta subentrato a [OSCURATO:PERSONA] come intestatario fittizie della società oggetto di sequestro, gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA] ruso. E ciò muovendo dall'erronea premessa del mancato approfondimento del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Invero, in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, giudicando sufficiente la prova della sua consapevolezza circa la reale appartenenza della ditta intestata alla propria figlia a componenti di vertice del sodalizio criminoso denominato "clan dei Casalesi" e la finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale da questi perseguite).L'ordinanza impugnata (p. 5-8) evidenzia che: - molteplici sono le conversazioni intercettate da cui emerge il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di reale dominus della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sin dai tempi della sua costituzione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2014 e poi successivamente all'acquisto ad opera di [OSCURATO:PERSONA] delle quote di tale società nell'ottobre 2018, allorquando [OSCURATO:PERSONA] risultava dipendente (con formale assunzione da febbraio 2018), di detta società; - inoltre, l'avvenuta "regolarizzazione" della posizione di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la formale cessione a quest'ultimo da parte di [OSCURATO:PERSONA] del 50 % delle quote sociali, avvenuta il 30 luglio 2019, peraltro con una scrittura privata mai inviata alla Agenzia delle Entrate e non risultante dalle visure camerali, «lungi dall'inficiare il grave quadro indiziario, lo conferma, apparendo un espediente per regolarizzare ex post il ruolo di dominus svolto negli anni precedenti dal [OSCURATO:PERSONA]». Tale ricostruzione rende indubbio che [OSCURATO:PERSONA] - a prescindere dalla pur chiara esistenza di un dolo specifico in capo a [OSCURATO:PERSONA], come ampiamente argomentato dall'ordinanza impugnata e non contestato dal ricorrente - fosse quantomeno a conoscenza di un intento elusivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'attribuirgli - il 17 ottobre 2018 - la fittizia titolarità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e nel collocarsi lo stesso quale mero dipendente. E valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza del fumus commissi delitti giustificativo della misura cautelare reale. Con essa il motivo di ricorso non si confronta se non nei termini assolutamente infondati, aspecifici e non consentiti sopra evidenziati. E trascura che in tema di misure cautelari reali non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest'ultimo, la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva. Si veda Sez. 2, n. 5472 del 15/11/1999 - dep. 21/12/1999, P.M. in proc. Coppola ed altri, Rv. 215089, secondo cui in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l'imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo, la Corte ha precisato che la preminente indagine del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti presupposti, mentre l'elemento subbiettivo del reato - che emerga "ictu oculi" in modo macroscopico ed evidente - può essere preso in considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato). Si veda, inoltre, Sez. 2, n. 22207 del 29/04/2014 - dep. 29/05/2014, Ianì e altri, Rv. 259758, secondo cui in tema di sequestro preventivo, la valutazione di insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purchè l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (fattispecie in cui la Corte ha escluso che una sentenza di annullamento senza rinvio, dalla cui motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l'affermazione di insussistenza del "fumus commissi delicti"). 4. Infondato è, infine, il secondo motivo di ricorso alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata sopra riportata e alla luce, altresì, dei principi di cui alla pronuncia - richiamata dalla difesa sia nel ricorso che in sede di conclusioni - Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848. La stessa, invero, ha affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). E' indubbio che, nel caso in esame, la misura ablativa, come, seppure in modo conciso, evidenziato dall'ordinanza impugnata, è ampiamente giustificata dalla concreta possibilità, in sua assenza, di una dispersione di beni nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ancorché nella formale disponibilità dell'odierno ricorrente. Trattandosi, in realtà, come sottolineato dall'Avvocato Generale nella sua analitica requisitoria, di un periculum in re ipsa collegato ad un trasferimento fraudolento finalizzato a rendere difficoltosa la riconducibilità dell'impresa all'effettivo titolare, del quale (attesa comunque la natura di reato istantaneo) potrebbero, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aggravarsi le conseguenze (si veda al riguardo anche Sez. 5, n. 20093 del 31/10/2014, dep. 2015, Bonetti, Rv. 263832, che seppure con specifico riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, evidenzia come costituisca profitto del reato in oggetto l'oggettiva facilitazione del godimento e della disponibilità dei beni illecitamente acquisiti attraverso quest'ultimo, per effetto delle modalità di fraudolento trasferimento). 5. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese
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