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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18910/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], 15/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Cassa rurale ed artigiana di [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domic iliato presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II,173 –controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -intimati- Oggetto: conto corrente ripetizione di indebito avverso lasentenza n. 3245/2019 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma e depositata in Cancelleria il 15.5.2019 , pubblicata il 16.5.2019 e notificata in data 17.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13 . 6 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con tre distinti atti di citazione la [OSCURATO:SOCIETA]. e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fideiussori) hanno impugnato i d.i.nn. 241/08, 249/08 e 253/08, emessi a loro carico solidale,dal Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (in seguito Banca), rispettivamente per € 111.374,47, € 3.603,31 ed € . 48.511,03, e fondati sui saldi finali all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] rispettivamente del conto corrente n. 7043, del contratto di anticipo fatture n. 7221 e del contrattodi sconto RLBA., tutti già intrattenuti dalla Banca con la correntista.

Inoltre, gli opponenti hanno proposto domanda riconvenzionale, per conseguire la ripetizione di somme ex art. 2033 c.c., affermando la nullità degli addebiti di competenze eseguiti in conto corrente.

I l G.U., con ordinanza del 7.2.2011, ha disposto CTU contabile enelle more veniva dichiarato il fallimento della correntista e la Curatela si costituiva in prosecuzione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato quattro ricostruzioni contabili.

Nelle prime due ipotesi di lavoro, il CTU ha svolto la rielaborazione partendo dal primo saldo disponibile (nella specie, passivo per la correntista) e applicando le condizioni economiche regolarmente pattuite dalla correntista, concludendo per la determinazione di un saldo finale passivo per tutti e tre i rapporti, e quindi quantificando un credito complessivo della Banca rispettivamente di € 65.199,71 all'esito del primo ricalcolo, ovvero di € 100.294,85 all'esito del secondo ricalcolo.

Nelle ulteriori due ipotesi di lavoro, svolte esclusivamente su richiesta del procuratore di parte opponente e in assenza di corrispondente quesito, il CTU ha anche rielaborato i tre rapporti con saldo iniziale azzerato, in mancanza della serie integrale degli estratti conto.

L'esito di queste due ulteriori ipotesi di ricalcolo è attivo per la correntista.

Il giudice di primogrado ha ritenuto che la Banca non avesse assolto al suo onere della prova non avendo esibito tutti gli estratti conto e, quindi, partendo dal saldo zero i crediti ingiunti risultavano inesistenti.

Condannava la Banca alla restituzione della somma di € 275.529,57 così come ricostruito nella quarta ipotesi della CTU. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

Con la sentenza impugnata la Corteha accolto l’appello, evocando il principio che il debitore che agisce in ripetizione ha l’onere di provare il suo credito con l’esibizione degli estratti conto, ed ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA]Cassa rurale ed artigiana di Paliano h a presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce:

1. V iolazione ed errata applicazione ex art. 360 , n. 3 , c.p.c. con riferimento all'art. 132, comma 2 , n. 4 , c.p.c. e nullità per om essa motivazione ex art. 360, n. 4 , c.p.c.; La sentenza non indica le motivazioni poste a sostegno della decisione ed in particolare quale sia la motivazione che addossa al correntista l’onere della prova dell’esistenza del credito. 1.1La sentenza impugnata è stata resa su quanto dispone l’art. 281 sexies.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 68 d.lgs. n. 51 del 1998, non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dall'art. 117 d.lgs. n. 51/1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali, vanno inserite, appunto, "le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies"), e consiste non soltanto in quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche in tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze, indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione poste a base delle riforme processuali predette (Cass., n. 216/2006).

Deve escludersi la nullità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. che sia priva della concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.) quando questo sia ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass., n. 27002/2011) .

L'adozione del modello "semplificato" di decisione, di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., non esonera comunque il giudice dall'obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico(Cass., n. 12203/2015).

Nel caso di specie la soluzione proposta è conforme al consolidato orientamento di questa Corte in tema di onere della prova del correntista che agisce in ripetizione di indebito (Cass., n. 30822/2018;Cass., n. 330 09 /2019 ) e non si può prospetta re il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto -sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto -è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato ( da ultimo Cass., n.35979/2022) .

Anche su tale aspetto la Corte fa riferimento alla CTU che, nonostante abbia utilizzato il solo saldo negativo risultante dal primo estratto conto disponibile, ha escluso l’esistenza di un credito a favore della ricorrente. 2.Violazione e falsa applicazione degli artt. 119 T.U.B. e 210 c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La ricorrente avrebbe più volte richiesto l’esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c. ed anche in sede di CTU aveva insistito perché la documentazione fosse consegnata dalla Banca. 2.1La censura è infondata.

Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna(ex multis, Cass., n. 23861/2022).La ricorrente non ha mai allegato le istanze promosse ex art. 119 TUB e, pertanto, non può ritenere di provare il suo credito facendo ricorso a quanto previsto dall’art. 210 c.p.c.

3. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], 15/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Cassa rurale ed artigiana di [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domic iliato presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II,173 –controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -intimati- Oggetto: conto corrente ripetizione di indebito avverso lasentenza n. 3245/2019 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma e depositata in Cancelleria il 15.5.2019 , pubblicata il 16.5.2019 e notificata in data 17.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13 . 6 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con tre distinti atti di citazione la [OSCURATO:SOCIETA]. e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fideiussori) hanno impugnato i d.i.nn. 241/08, 249/08 e 253/08, emessi a loro carico solidale,dal Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, su istanza della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (in seguito Banca), rispettivamente per € 111.374,47, € 3.603,31 ed € . 48.511,03, e fondati sui saldi finali all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] rispettivamente del conto corrente n. 7043, del contratto di anticipo fatture n. 7221 e del contrattodi sconto RLBA., tutti già intrattenuti dalla Banca con la correntista. Inoltre, gli opponenti hanno proposto domanda riconvenzionale, per conseguire la ripetizione di somme ex art. 2033 c.c., affermando la nullità degli addebiti di competenze eseguiti in conto corrente. I l G.U., con ordinanza del 7.2.2011, ha disposto CTU contabile enelle more veniva dichiarato il fallimento della correntista e la Curatela si costituiva in prosecuzione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato quattro ricostruzioni contabili. Nelle prime due ipotesi di lavoro, il CTU ha svolto la rielaborazione partendo dal primo saldo disponibile (nella specie, passivo per la correntista) e applicando le condizioni economiche regolarmente pattuite dalla correntista, concludendo per la determinazione di un saldo finale passivo per tutti e tre i rapporti, e quindi quantificando un credito complessivo della Banca rispettivamente di € 65.199,71 all'esito del primo ricalcolo, ovvero di € 100.294,85 all'esito del secondo ricalcolo. Nelle ulteriori due ipotesi di lavoro, svolte esclusivamente su richiesta del procuratore di parte opponente e in assenza di corrispondente quesito, il CTU ha anche rielaborato i tre rapporti con saldo iniziale azzerato, in mancanza della serie integrale degli estratti conto. L'esito di queste due ulteriori ipotesi di ricalcolo è attivo per la correntista. Il giudice di primogrado ha ritenuto che la Banca non avesse assolto al suo onere della prova non avendo esibito tutti gli estratti conto e, quindi, partendo dal saldo zero i crediti ingiunti risultavano inesistenti. Condannava la Banca alla restituzione della somma di € 275.529,57 così come ricostruito nella quarta ipotesi della CTU. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma. Con la sentenza impugnata la Corteha accolto l’appello, evocando il principio che il debitore che agisce in ripetizione ha l’onere di provare il suo credito con l’esibizione degli estratti conto, ed ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA]Cassa rurale ed artigiana di Paliano h a presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 1. V iolazione ed errata applicazione ex art. 360 , n. 3 , c.p.c. con riferimento all'art. 132, comma 2 , n. 4 , c.p.c. e nullità per om essa motivazione ex art. 360, n. 4 , c.p.c.; La sentenza non indica le motivazioni poste a sostegno della decisione ed in particolare quale sia la motivazione che addossa al correntista l’onere della prova dell’esistenza del credito. 1.1La sentenza impugnata è stata resa su quanto dispone l’art. 281 sexies. La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 68 d.lgs. n. 51 del 1998, non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dall'art. 117 d.lgs. n. 51/1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali, vanno inserite, appunto, "le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies"), e consiste non soltanto in quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche in tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze, indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione poste a base delle riforme processuali predette (Cass., n. 216/2006). Deve escludersi la nullità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. che sia priva della concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.) quando questo sia ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass., n. 27002/2011) . L'adozione del modello "semplificato" di decisione, di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., non esonera comunque il giudice dall'obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico(Cass., n. 12203/2015). Nel caso di specie la soluzione proposta è conforme al consolidato orientamento di questa Corte in tema di onere della prova del correntista che agisce in ripetizione di indebito (Cass., n. 30822/2018;Cass., n. 330 09 /2019 ) e non si può prospetta re il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto -sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto -è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato ( da ultimo Cass., n.35979/2022) . Anche su tale aspetto la Corte fa riferimento alla CTU che, nonostante abbia utilizzato il solo saldo negativo risultante dal primo estratto conto disponibile, ha escluso l’esistenza di un credito a favore della ricorrente. 2.Violazione e falsa applicazione degli artt. 119 T.U.B. e 210 c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente avrebbe più volte richiesto l’esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c. ed anche in sede di CTU aveva insistito perché la documentazione fosse consegnata dalla Banca. 2.1La censura è infondata. Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna(ex multis, Cass., n. 23861/2022).La ricorrente non ha mai allegato le istanze promosse ex art. 119 TUB e, pertanto, non può ritenere di provare il suo credito facendo ricorso a quanto previsto dall’art. 210 c.p.c. 3. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri
Sentenza Cassazione n. 18910/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris