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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 07500/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19828/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto: Personale scolastico -[OSCURATO:PERSONA] -Inserimento GAE R.G.N. 19828/2018 Ud. 02/03/2023CC R.G. 19828/2018 - Pagina nr. 2 di 3 tutti domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sono rappresentatie difesi –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 39/2018 depositata il 21/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 39/2018 depositata il 21/05/2018; − [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PORDENONEhanno congiuntamente resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 29 dicembre 2022 con atto ritualmente sottoscritto, ANTONIETTA RIMPATRIATOha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è R.G. 19828/2018 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- servono soltanto ad ottenerne l'adesione, per evitar e la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, la rinuncia non è stata accettata dai controricorrenti; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto ; − quanto al regime delle spese l a novità - al momento della presentazione del ricorso - della questione giuridica e la sua complessità consigliano la compensazione delle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizioil giudizio di legittimità.

Compensa, tra le parti, le spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19828/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S. TOMMASO D'AQUINO, 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto: Personale scolastico -[OSCURATO:PERSONA] -Inserimento GAE R.G.N. 19828/2018 Ud. 02/03/2023CC R.G. 19828/2018 - Pagina nr. 2 di 3 tutti domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sono rappresentatie difesi –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 39/2018 depositata il 21/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 39/2018 depositata il 21/05/2018; − [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PORDENONEhanno congiuntamente resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 29 dicembre 2022 con atto ritualmente sottoscritto, ANTONIETTA RIMPATRIATOha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è R.G. 19828/2018 - Pagina nr. 3 di 3 richiesta dall'art. 390 c.p.c. , in quanto, t rattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- servono soltanto ad ottenerne l'adesione, per evitar e la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, la rinuncia non è stata accettata dai controricorrenti; − il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto ; − quanto al regime delle spese l a novità - al momento della presentazione del ricorso - della questione giuridica e la sua complessità consigliano la compensazione delle spese; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizioil giudizio di legittimità. Compensa, tra le parti, le spese del giudi
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