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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14179/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40105/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per i reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato, uniti dal vincolo della continuazione; Rilevato che il ricorso — che lamenta contestualmente la mancata correlazione tra imputazione contestata e condanna riportata, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva determinazione della pena — è inammissibile in quanto prospetta un'unica, scarna deduzione generica, priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40105/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la decisione di primo grado che lo aveva condannato per i reati di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato, uniti dal vincolo della continuazione; Rilevato che il ricorso — che lamenta contestualmente la mancata correlazione tra imputazione contestata e condanna riportata, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva determinazione della pena — è inammissibile in quanto prospetta un'unica, scarna deduzione generica, priva delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 Marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente '
Sentenza Cassazione n. 14179/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris