CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 aprile 1972
Cassazione n. 23742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del TRIB. di PALERMO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha confermato l'ordinanza con la quale il 7 novembre 2022 è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] (classe '72) la misura della custodia cautelare in carcere per la fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (di seguito, anche «T.U. stup.»), pur escludendo le ascritte aggravanti previste dagli artt. 416 bis.l. cod. pen. e 80, comma 2, lett. b), T.U. stup. 2. Avverso l'ordinanza di riesame l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente violazioni di legge nonché vizio motivazionale cumulativo. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, gli unici oggetto di sindacato, per il ricorrente l'ordinanza genetica sarebbe stata confermata, sia circa l'esistenza del sodalizio che in merito alla relativa organizzazione (anche) da parte del ricorrente, senza un confronto con le deduzioni difensive per le quali non sarebbe emerso alcunché dagli elementi risultanti dalle intercettazioni, cui i giudici di merito avrebbero comunque fornito un significato distorto, invece aventi portata neutra e prive di riscontri individualizzanti. Ciò, peraltro, sarebbe avvenuto in relazione a un contesto indiziario dal quale sarebbero invece emerse discrasie probatorie, come quelle inerenti all'esistenza di lamentele da parte dell'indagato della condotta del cugino ([OSCURATO:PERSONA], classe '76), il quale, peraltro, non avrebbe avuto contatti con i fornitori calabresi (come avrebbe dichiarato proprio uno dei fornitori calabresi, [OSCURATO:PERSONA]). 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976- 01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (al pari delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). 2.1. In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 2.2. A quanto innanzi occorre aggiungere, per il rilievo che assume nella fattispecie, che in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata è lungi dal violare norme di legge e risulta avere analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Trattasi difatti di ordinanza cautelare genetica emessa e confermata in sede di riesame in ragione di quanto emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni (anche tra presenti), dai servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro delle stesse e dai conseguenti arresti in flagranza e sequestri di rilevanti quantitativi di stupefacente. In particolare, il Tribunale ha ricostruito il sodalizio come operante, nel mercato della cocaina, dell'hashish e della marijuana, in Palermo (tra il giugno 2019 e l'ottobre 2020), con organizzazione di persone, in rapporto gerarchico tra loro, oltre che di mezzi (tra cui autovetture e utenze, anche «riservate») e base logistica (la struttura sportiva «[OSCURATO:PERSONA]» sita in Palermo). Quanto alla struttura del sodalizio e al ruolo in seno a esso stabilmente assunto dall'indagato, è stato chiarito che l'associazione, dotatasi di cassa comune e organizzazione contabile nonché promossa e diretta da più soggetti (tra cui [OSCURATO:PERSONA], classe '76), è organizzata (anche) da [OSCURATO:PERSONA] (classe '72), attuale ricorrente. Quest'ultimo, con il compito di curare non solo i rapporti con gli spacciatori finali ma anche i traffici illeciti con i fornitori di cocaina calabresi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), compreso il trasporto dello stupefacente, è successivamente subentrato nella posizione, ulteriormente sovraordinata, di direzione operativa del sodalizio, succedendo a [OSCURATO:PERSONA] (classe '76) dopo il di lui arresto in flagranza di reato eseguito il 21 settembre 2020. L'indagato, ha proseguito sul punto il Tribunale, ha operato all'interno del sodalizio unitamente, tra gli altri sodali, a GrazikPace, alla quale è legato sentimentalmente, che ha fornito all'associazione un contributo di natura logistico-informativa ed esecutiva. Pace, in particolare, sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA] (classe '72), si è occupata del settore inerente all'approvvigionamento dello stupefacente (dai calabresi) curando anche le comunicazioni dei sodali con i fornitori oltre che coadiuvando il detto indagato nella predisposizione del servizio di «staffetta» per il trasporto dello stupefacente. 4. Rispetto all'apparato argomentativo di cui innanzi il motivo unico di ricorso si mostra inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato, anche ove deduce l'insussistenza di vaglio critico circa le deduzioni difensive. Il Tribunale, dopo aver ricostruito l'organizzazione del sodalizio nei termini già descritti (pag. 2-7 della motivazione), considerando le deduzioni difensive motiva (pag. 7-10) in merito alla condotta dell'organizzatore [OSCURATO:PERSONA] (classe '72) con dovizia di particolari circa il ruolo assunto in seno all'associazione, come emergente dalle intercettazioni, dai servizi di OCP e dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della base logistica del sodalizio che sostanzialmente «fotografano» l'innanzi descritta condotta del ricorrente.Nei limiti in cui timidamente aggradisce la motivazione, peraltro, il motivo di ricorso, nella sua manifesta infondatezza, mira a sostituire a quelle del giudice proprie valutazioni di merito anche in termini di inammissibile alternativa lettura degli esiti delle conversazioni intercettate che, a detta del ricorrente, avrebbero avuto un significato neutro, e deduce un travisamento della prova in termini aspecifici, per difetto di «autosufficienza», e comunque in termini privi della necessaria decisività. Oltre alla denunciata discrasia probatoria derivante dall'emersione di lamentele dell'indagato rispetto alla condotta del cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe '76), circostanza invece non incompatibile con il vincolo associativo, si deduce difatti sostanzialmente il travisamento dell'interrogatorio reso dal fornitore calabrese, [OSCURATO:PERSONA], il quale, a detta del ricorrente, avrebbe dichiarato di non aver avuto contatti proprio con il vertice associativo ([OSCURATO:PERSONA], classe 76). Il ricorrente, che neanche prospetta l'avvenuta conoscenza del detto interrogatorio da parte del Tribunale, fa riferimento a circostanza non decisiva, in ragione dell'opera di raccordo con i fornitori calabresi posta in essere non dal citato vertice associativo bensì proprio del ricorrente (per come ricostruito dal Tribunale), è comunque dedotta in termini non autosufficienti. Essa è difatti veicolata con un motivo che non riporta le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di riserva di deposito che non risulta avvenuto, né le stesse risultano allegate al ricorso ovvero oggetto di puntuale indicazione da parte del ricorrente alla cancelleria del giudice a quo in vista della relativa loro materiale allegazione (per il difetto di specificità, in termini di «autosufficienza», anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2008, ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; si veda altresì sul punto Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talannanca, Rv. 276432). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi — ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm