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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19599/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 24210/2025Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 19599/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24210/2025 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 651/2/2025depositata l’11 settembre 2025 e notificata il 12 settembre 2025.Visto l’atto depositato il 19 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 24210/2025Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 19599/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24210/2025 proposto da:-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 651/2/2025depositata l’11 settembre 2025 e notificata il 12 settembre 2025.Visto l’atto depositato il 19 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19599/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris