CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21469/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA]Erario, rappresentatoe difeso da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- pella, con domicilio eletto in Roma, viaA. Bertoloni, n. 35 ; –ricorrente – contro R.F.I. –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappre- sentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- landi, con domicilio eletto in Roma, viaL. Spallanzani, n. 22 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3951 , depositata il 10 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], concessionario delle prestazioni inte- grate per la progettazione definitiva del raddoppio della linea ferroviaria tra le stazioni di Messina e S. Filippo e per la costruzione di un tratto di linea compreso tra le stazioni di Messina e Rometta, convenne ingiudizio la R.F.I. –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 25.187.990,54, oltre interessi e maggior danno per l'inadem- pimento, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri sopportati a causa dell'a- nomaloandamento dei lavori previsti dalla convenzione stipulata il 7 marzo 1984 e dal terzo atto addizionale, nonché di quelli previsti dal verbale di ac- cordo sottoscritto il 5 agosto 1997; che si costituì la RFI, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordi- nario e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto; che con sentenza del 15 ottobre 2009, il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario; che l'impugnazione proposta dal Consorzioè stata rigettata dalla C orte d'appello di Roma con sentenza del 10 giugno 2015, la quale ha ritenuto che la controversia fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice ammi- nistrativo in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quantonon riguardante un appalto di opere pubbliche, ma una con- cessione di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici e prestazioni inte- grate, ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dal ritardo nell'adozione di atti integrativi e addizionali la cui emanazione era rimessa alla discrezionalità della concedente, con la conseguente esclusione della con- figurabilità di una posizione di diritto soggettivo del concessionario; che avverso la predetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria; che la RFI ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memo- ria. Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione il Consorzio denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dell'art. 31-bisdella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e degli artt.6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sostenendo che, nel ritenere la con- troversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, la sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto l'oggetto della concessione alla ma- teria urbanistica, non avendo considerato che lo stesso era costituito dall'af- fidamento della progettazione e della costruzione di opere, configurabili ri- spettivamente come appalto di servizi e di lavori; chein tale settore la giurisdizione del Giudice amministrativo è limitata alle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento, in ordine alle quali non erastata sollevata alcuna contestazione, mentre, ai sensi dell'art. 31-bisdella legge n. 109 del 1994, la materia delle concessioni è interamente assimilata a quella degli appalti, ai fini del riparto di giurisdizione, fatta ecce- zione soltanto per l'ipotesi, nella specie non ricorrente, delle concessioni di costruzione e gestione; che inoltre, ad avviso del ricorrente, la domanda di risarcimento non traeva origine dal mancato esercizio di poteri discrezionali delle Ferrovie, dal momento che le pretese avanzate con l'iscrizione delle riserve avevano ad oggetto i maggiori oneri sopportati per effetto dell'anomalo andamento dei lavori conseguente al tardivo affidamento di una parte degli stessi e dagli scioperi e dall'assenteismo delle maestranze, che avevano fortemente inciso sulla capacità produttiva di esso Consorzio; che, infine,il lamentato ritardo nell'affidamento degli ulteriori lavori co- stituiva inadempimento del vincolo assunto con l'originaria convenzione, ri- spetto al quale gli atti integrativi ed addizionali svolgevano una funzione me- ramente riproduttiva, mentre la preesistenza del vincolo trovava conferma nella nomina del commissario straordinario, prevista dal d.l. n. 67 del 1997 per le opere già appaltate o affidate in concessione; che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente una questione di giurisdi- zione, in ordine alla quale il ricorrente ha sollevato una pluralità di censure, alcunedelle quali riguardanti l'inquadramento della controversia nella materia urbanistica, anziché in quella dell'appaltodi opere pubbliche, e l'inclusione in quest'ultima delle controversie relative alla fase esecutiva di concessioni di lavori pubblici, altre concernenti la riconducibilità della pretesa risarcitoria all'inadempimento di obblighi contrattuali già assunti con l'originaria conven- zione, anziché alritardo nell'adozione di atti coinvolgenti l'esercizio di poteri discrezionali della concedente; che la complessità dei quesiti prospettati, per la cui soluzione la sentenza impugnata ha fatto richiamo a pronunce di legittimità alquanto risalenti, e l'opportunità di vagliare la questione alla stregua della più recente giurispru- denza in materia di riparto della giurisdizione, poste anche in relazione con la mancanza di precedenti specifici relativi a fattispecie analoghe o aventi co- munque caratteristiche comuni a quella in esame, inducono a ritenere giusti- ficata la rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, affinché valuti la necessità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, primo comma,cod. proc. civ. P.Q.M. rimette gli att