CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 21246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di assise di appello di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27/09/2021 la Corte di assise di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la detrazione di quattro anni di detenzione presofferta, patita in relazione all'ordine di esecuzione numero 1149/2011 SIEP del 12/12/2017, dall'ordine di esecuzione numero 52/2021 SIEP del 06/02/2021. Secondo la Corte di assise di appello di Catania, la detrazione di quattro anni invocata nell'interesse del ricorrente non poteva essere effettuata nel cumulo parziale oggetto di vaglio, relativo all'ordine di esecuzione numero 52/2021 SIEP, ostandovi il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., riguardando reati posti in essere dopo il 14/03/2002, che costituiva la data di cessazione del periodo di detenzione presofferta, commessi nell'arco temporale compreso tra il 06/08/2002 e il 26/04/2005. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Giudice dell'esecuzione etneo, nel procedere alla determinazione della pena relativa all'ordine di esecuzione numero 52/2021 SIEP, non aveva provveduto a detrarre quattro anni di detenzione presofferta patita in relazione dall'ordine di esecuzione numero 1149/2011 SIEP. Secondo la difesa del ricorrente, l'erronea determinazione della pena censurata discendeva dal fatto che la Corte di assise di appello di Catania non aveva proceduto preliminarmente a effettuare il cumulo materiale delle pene irrogate ad [OSCURATO:PERSONA], sommando la frazione sanzionatoria del primo cumulo a quella del secondo cumulo. A questa sommatoria il Giudice dell'esecuzione etneo avrebbe dovuto fare seguire l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., lo scomputo di quatto anni ex art. 657 cod. proc. pen., la detrazione dei giorni di liberazione anticipata e, infine, la riduzione di pena ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Occorre premette u che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso il principio secondo cui, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che la sua esecuzione sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può essere effettuato il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali (Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078-01; Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero, Rv. 242574-01; Sez. 1, n. 34348 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Morabito, Rv. 232277-01). Ne discende che, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che la sua esecuzione sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali, provvedendo al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione del presofferto dalla sommatoria ottenuta. Su questa piattaforma dosimetrica occorre procedere a un nuovo cumulo parziale, che comprende la pena che residua dal cumulo parziale precedente e le pene inflitte per i reati commessi successivamente dal condannato, che deve svilupparsi fino all'inizio della, eventuale, detenzione successiva. In queste ipotesi, pertanto, dapprima, si deve procedere al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e la detrazione delle frazioni detentive presofferte; successivamente, si deve procedere a un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della detenzione ulteriore. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione» (Sez. 1, n. 46602 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pieroni, Rv. 277491- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182-01; Sez. 1, n. 4940 del 12/10/1998, Monopoli, Rv. 211803-01).3. In questa, univoca, cornice, la Corte di assise di appello di Catania, nel procedere alla determinazione delle pene relative all'ordine di esecuzione numero 52/2021 SIEP del 06/02/2021, non provvedeva a detrarre il periodo di quattro anni di detenzione presofferta patita da [OSCURATO:PERSONA], in relazione dall'ordine di esecuzione numero 1149/2011 SIEP del 12/12/2017, sull'assunto che tale detrazione era già stata computata, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art.657 cod. proc. pen., in seno al precedente cumulo parziale applicato nei confronti del ricorrente. Ne discende contittsEstamente che la detrazione di quattro anni invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere effettuata nell'ambito del cumulo parziale numero 52/2021 SIEP del 06/02/2021, di cui si discute, ostandovi il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., atteso che tale cumulo concerneva condotte illecite poste in essere dal condannato dopo il 14/03/2002, che costituiva la data di cessazione del periodo di detenzione presofferta, compreso tra il 19/05/1997 e il 15/07/1999 e tra il 12/05/2000 e il 14/03/2002. L'ordine di esecuzione numero 52/2021 SIEP, infatti, riguardava i fatti di reato indicati nei numeri 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del provvedimento di cumulo parziale oggetto di vaglio esecutivo, che risultavano commessi dal ricorrente nell'arco temporale compreso tra il 06/08/2002 e il 26/04/2005, non consentendo la detrazione invocata per effetto del disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Non può, in proposito, non richiamarsi conclusivamente la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in tema di applicazione del principio di fungibilità delle pene, così come previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., secondo cui: «Quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente» (Sez. 1, n. 9277 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iozzelli, Rv. 233589-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181-01; Sez. 1, n. 28437 del 07/06/2002, Gallina, Rv. 221749-01).4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]