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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44503/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73, T.U. stup. (gr. 202,94 di eroina, per dosi medie singole in numero di 1965); reato commesso il 4 maggio 2020.

2. Propone rìcorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del quinto comma ,dell'art. 73, T.U. stup., anche in relazione allo stato di incensuratezza del ricorrente.

3. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, reitera le motivazioni dell'appello per la qualificazione nel comma quinto dell'art. 73, T.U. stup. dei fatti.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, l'insussistenza di elementi idonei per la configurazione del quinto comma dell'art. 73, riguardo alla complessiva quantità della sostanza sequestrata, all'occultamento della sostanza sull'autovettura in idoneo nascondiglio.

Del resto, «In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante)» Sez. 6, n. 6394 del 05/01/1999 - dep. 21/05/1999, Zema, Rv. 21345501).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73, T.U. stup. (gr. 202,94 di eroina, per dosi medie singole in numero di 1965); reato commesso il 4 maggio 2020. 2. Propone rìcorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del quinto comma ,dell'art. 73, T.U. stup., anche in relazione allo stato di incensuratezza del ricorrente. 3. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, reitera le motivazioni dell'appello per la qualificazione nel comma quinto dell'art. 73, T.U. stup. dei fatti. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, l'insussistenza di elementi idonei per la configurazione del quinto comma dell'art. 73, riguardo alla complessiva quantità della sostanza sequestrata, all'occultamento della sostanza sull'autovettura in idoneo nascondiglio. Del resto, «In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, se è vero che ai fini della verifica circa la sussistenza della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice di merito deve di regola compiere una valutazione complessiva del fatto contestato, condotta sulla base dei parametri di riferimento specificamente indicati nella norma, e cioè i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, oltre alla quantità e qualità della sostanza, d'altro canto, ove la quantità della sostanza stupefacente sia considerevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante della lieve entità del fatto, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta incensurabile la valutazione dei giudici di merito di considerare un quantitativo di grammi 30 di eroina ostativi, di per sè, alla ravvisabilità della predetta attenuante)» Sez. 6, n. 6394 del 05/01/1999 - dep. 21/05/1999, Zema, Rv. 21345501). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44503/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris