CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso la sentenza n. 5782/19 in data 28/10/2021 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; letti i motivi aggiunti presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Milano in relazione al ricorso del Vaccare di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; udita la discussione della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Milano in data 28/01/2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 116, quindicesimo comma, d.lgs. n. 285/1992 (capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e riduceva nei confronti del sunnominato la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A) nella misura di anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa. Nel medesimo contesto, su accordo delle parti, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al sunnominato reato di ricettazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, veniva ridotta la pena nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale non ha dato alcuna risposta ai motivi di appello presentati. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il capo A), alle dichiarazioni del teste Bellucci, assunte in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., alla responsabilità del ricorrente relativamente alla transazione intervenuta in data 03/03/2015 in via Verri, senza che vi sia alcuna prova in ordine a tale episodio, in ordine, infine, alla mancata valutazione delle dichiarazioni rese in appello dal Vaccaro. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.Il ricorrente, con memoria 16/12/2022, ha presentato motivi aggiunti, insistendo, in particolare, sull'accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. Ci si lamenta, con formalizzazione di un unico motivo, della violazione di legge per mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Del tutto generico è il primo motivo. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Si afferma in giurisprudenza che il rigetto (implicito) dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità e la richiesta, come nella fattispecie, si basi su aspetti che sono stati implicitamente ma inequivocabilmente considerati come marginali e comunque irrilevanti rispetto alle circostanze in fatto accertate grazie alle altre prove poste a fondamento della decisione (cfr., Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 6 n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). In tal senso, va ricordato che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione correlata al materiale probatorio raccolto e apprezzato. E l'impugnata sentenza motiva sufficientemente le ragioni della raggiunta completezza dell'indagine probatoria. Del resto non è superfluo rammentare che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064): ciò che si constata nella fattispecie, alla luce del testo dell'impugnata sentenza della Corte di appello di Milano. 2.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate riconoscendo la mitezza della pena inflitta, il negativo comportamento processuale del reo e la sua totale mancanza di emenda.Si afferma in giurisprudenza che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, oltre ai suindicati indici di valutazione negativa, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell'ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). 2.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Il diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena si è basato sulla formulazione di una (discrezionale e, come tale insindacabile: cfr., Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Gelati, Rv. 189611) valutazione negativa di prognosi comportamentale futura, desunta dal contesto delinquenziale allarmante e dalla condotta stessa del reo. 2.6. In relazione, infine, ai motivi aggiunti va rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricolleghino i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile sia perché proposto personalmente dalla parte sia perché proposto al di fuori dei casi consentiti di impugnazione di sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. 3.1. Con riferimento al primo motivo, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). 3.2. Con riferimento al secondo profilo, evidenzia il Collegio come, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755) alla qualificazione giuridica del fatto e alla misura della pena, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan