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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07383/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12946/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], anche quale leg. rappr. della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] -, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 531/2022 depositata il08/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], suo rappresentante legale, venivano notificati avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011 finalizzati al recupero di Ires, Irap e Iva, sul presupposto del disconoscimento dell’accesso, da parte di predetta associazione, al regime agevolato previsto dalla L. n. 398 del 1991, che prevede la detassazione delle attività istituzionali.

Nella prospettazione erariale, conclusasi con la redazione di pvc in data 28 maggio 2015, l’ente andava sottoposto a regime fiscale ordinario d’impresa.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] venivano rigettati dalla CTP di Roma.

Non miglior sorte assisteva il successivo appello, del pari respinto dalla CTR del Lazio.

Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, co. 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., stante l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello in ordine alla verifica sull’effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta dall’associazione sulle operazioni passive.

Con il secondo motivo, avanzato in via subordinata rispetto al primo, si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972 nonché del principio di neutralità, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., non avendo la CTR ritenuto la detraibilità dell’IVA dei costi inerenti ed effettivi sostenuti dall’ente, ancorché quest’ultimo fosse decaduto dal regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991.

Con atto del 7 settembre 2023, la ricorrente ha formulato istanza di estinzione del processo per perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, della L. n. 197 del 29 dicembre 2022.

Il versamento degli importi dovuti risulta documentato.

Ai sensi dell’art. 1, commi 194, 197, 198 e 202, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2019, in caso di deposito della domanda di definizione e delle attestazioni di pagamento della prima rata presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia: “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” (comma 198) e “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196” (comma 202).

Tanto premesso, va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12946/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], anche quale leg. rappr. della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] -, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 531/2022 depositata il08/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], suo rappresentante legale, venivano notificati avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011 finalizzati al recupero di Ires, Irap e Iva, sul presupposto del disconoscimento dell’accesso, da parte di predetta associazione, al regime agevolato previsto dalla L. n. 398 del 1991, che prevede la detassazione delle attività istituzionali. Nella prospettazione erariale, conclusasi con la redazione di pvc in data 28 maggio 2015, l’ente andava sottoposto a regime fiscale ordinario d’impresa. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] venivano rigettati dalla CTP di Roma. Non miglior sorte assisteva il successivo appello, del pari respinto dalla CTR del Lazio. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, co. 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e 111 Cost. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., stante l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello in ordine alla verifica sull’effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta dall’associazione sulle operazioni passive. Con il secondo motivo, avanzato in via subordinata rispetto al primo, si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972 nonché del principio di neutralità, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., non avendo la CTR ritenuto la detraibilità dell’IVA dei costi inerenti ed effettivi sostenuti dall’ente, ancorché quest’ultimo fosse decaduto dal regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991. Con atto del 7 settembre 2023, la ricorrente ha formulato istanza di estinzione del processo per perfezionamento della definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, della L. n. 197 del 29 dicembre 2022. Il versamento degli importi dovuti risulta documentato. Ai sensi dell’art. 1, commi 194, 197, 198 e 202, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2019, in caso di deposito della domanda di definizione e delle attestazioni di pagamento della prima rata presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia: “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” (comma 198) e “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196” (comma 202). Tanto premesso, va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese vanno dichiarate irripetibili. P.Q.M. Dichiar
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