CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha negato il beneficio per la rilevante offensività dell'arma portata fuori della propria abitazione (una accetta), proponendo deduzioni generiche prive di qualsiasi riferimento al caso concreto e riproponibili in astratto tal quali in qualsiasi altro ricorso in cui si chieda l'applicazione dell'istituto in esame; - il secondo motivo di ricorso, che deduce la reformatio in peius che sarebbe avvenuta in appello quando, per effetto del proscioglimento per remissione di querela dal reato di cui al capo 1) dell'imputazione, la contravvenzione di cui al capo n. 3 da reato satellite della continuazione punito con un mese di aumento per continuazione è diventato reato base punti con 8 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda, è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che "non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore" (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01; conformi Sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628; Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840; Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021, Ibrahim, Rv. 282242; Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q P.Q.M